LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/11/2011
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
420.01 - Opere pubbliche

Art. 22
 (Trasporto di ossa e di ceneri)
1. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali.
2. Il trasporto di ossa e ceneri è autorizzato dal Comune.
3. Il trasporto di ossa chiuse in cassetta metallica e il trasporto di ceneri in urna cineraria può essere eseguito dai familiari con mezzi propri.