LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/11/2011
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
420.01 - Opere pubbliche

Art. 19
 (Caratteristiche delle casse)
1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione, della esumazione, estumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 4, lettera d).
2. La Giunta regionale nel definire i requisiti di cui al comma 1 prevede l'utilizzo di tecniche costruttive o di dispositivi che facilitano il processo di scheletrizzazione del cadavere e le operazioni di estrazione dei resti mortali, in conformità delle norme igienico-sanitarie e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Al fine di ridurre l'emissione di inquinanti e i tempi di combustione, è consentito, in caso di cremazione, l'uso di feretri o altri involucri ecologici, fatto salvo in ogni caso il rispetto delle norme vigenti in materia di tutela igienico-sanitaria.
4. Al fine di assicurare l'identità certa delle ceneri, i soggetti gestori degli impianti di cremazione adottano sistemi identificativi non termodeperibili da rinvenire a cremazione finita, in modo da certificare la correlazione tra il cadavere e le ceneri consegnate.