LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12

Norme in materia funeraria e di polizia mortuaria.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  10/11/2011
Materia:
320.03 - Medicina preventiva
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
420.01 - Opere pubbliche

Art. 18
 (Definizione di trasporto funebre)
1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.
2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura.
3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di cui all'articolo 10, è chiuso, per il trasporto, in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi nella stessa cassa.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 22/2017