LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2011, n. 11

Assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  25/08/2011
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 7
 (Finalità 6 -istruzione, formazione e ricerca)
1.  
( ABROGATO )
2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
4.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
8.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
10. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 16, comma 48 bis, della legge regionale 3/1998 , come modificato dal comma 9, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5056 e al capitolo 5033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
11.  
( ABROGATO )
12. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 7 ter della legge regionale 15/1984 , come inserito dal comma 11, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 5022 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
13.  
( ABROGATO )
14.  
( ABROGATO )
15.  
( ABROGATO )
16.  
( ABROGATO )
17. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 2, comma 1, della legge regionale 10/2009 , come modificato dal comma 16, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 5164 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
18.  
( ABROGATO )
19.  
( ABROGATO )
20.  
( ABROGATO )
21.  
( ABROGATO )
22. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, commi 9 e 9 ter, della legge regionale 3/2002 , come sostituiti dal comma 21, lettere a) e b), continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 5164 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
23.
Per le finalità previste dall' articolo 7, comma 9 quater, della legge regionale 3/2002 , come inserito dal comma 21, lettera c), è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 del capitolo 5664, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione " Finanziamento all'Educandato statale Uccellis di Udine per l'attuazione di un programma di iniziative finalizzate a promuovere, presso le istituzioni scolastiche della regione, la diffusione della dimensione europea dell'istruzione e della formazione ".

24. In attuazione di quanto previsto dal decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010), convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2009, n. 167 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'organizzazione e la realizzazione di progetti volti a promuovere e a sostenere lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola.
25. I contributi di cui al comma 24 sono concessi dalla Direzione centrale competente in materia di istruzione alle istituzioni scolastiche appartenenti al sistema pubblico di istruzione e aventi sede nel territorio del Friuli Venezia Giulia.
26. I progetti di cui al comma 24, della durata di tre mesi prorogabili ad otto, hanno a oggetto iniziative finalizzate, in particolare, a:
a) potenziare il piano dell'offerta formativa, con priorità per i progetti che abbiano come destinatari scuole di montagna, le scuole a tempo pieno e il prolungamento del tempo scuola;
b) ampliare il tempo di fruizione dei servizi scolastici attraverso attività laboratoriali ed extracurricolari funzionali allo sviluppo delle competenze chiave europee, trasversali e di cittadinanza attiva;
c) favorire il successo scolastico, riferito soprattutto a soggetti con disabilità e a rischio di marginalità sociale, nonché agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri;
d) sostenere i processi di innovazione metodologica e la coerenza formativa tra apprendimenti curricolari ed extracurricolari.
27. I progetti di cui al comma 24 prevedono un impegno minimo di quaranta ore per il personale docente o di quaranta ore per quello amministrativo, tecnico e ausiliario.
28. La realizzazione dei progetti di cui al comma 24 è affidata al personale docente e a quello amministrativo, tecnico e ausiliario, non destinatario di un contratto a tempo indeterminato e non collocato a riposo, in possesso dei requisiti previsti dal decreto legge 134/2009 , convertito dalla legge 167/2009 , e dai relativi decreti ministeriali di attuazione, nonché dal decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 .
29. I requisiti di cui al comma 28 devono essere posseduti alla data di avvio del progetto.
30. Sono ammissibili a contributo i costi del personale di cui al comma 28 impiegato nella realizzazione del progetto, determinati in applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.
31. I contributi di cui al comma 24 sono concessi con procedura automatica ai sensi dell' articolo 35, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), a copertura dell'intera spesa ammissibile.
32. Con delibera della Giunta regionale sono individuati gli ordini e i gradi scolastici destinatari degli interventi di cui al comma 24 ed è determinata la misura massima del contributo concedibile.
33. Qualora le risorse disponibili per le finalità di cui al comma 24 risultino inferiori all'importo complessivamente concedibile, il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie, le quali possono ridimensionare i rispettivi progetti, nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 26 e 27.
34. Ciascuna istituzione scolastica può presentare un'unica domanda; la domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell'istituzione scolastica richiedente o da altro soggetto munito di delega e poteri di firma, è presentata, completa in ogni sua parte, secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Direttore centrale competente in materia di istruzione.
35. La Direzione competente in materia di istruzione effettua l'istruttoria delle domande e della documentazione allegata, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la completezza e la regolarità della domanda, la coerenza con le finalità previste dal comma 26.
36. Entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande, la Direzione competente in materia di istruzione provvede alla concessione e alla contestuale liquidazione del contributo con decreto del direttore del Servizio competente in materia di istruzione.
36 bis. In sede di rendicontazione dei contributi di cui al comma 24, concessi a decorrere dall'anno 2011, le istituzioni scolastiche beneficiarie presentano la rendicontazione ai sensi della legge regionale 7/2000 esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo.
37. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5471 di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche del Friuli Venezia Giulia mediante l'utilizzo dei lavoratori precari della scuola".
38. Per l'attuazione degli interventi finalizzati a promuovere l'insegnamento della lingua friulana nel territorio regionale ai sensi delle disposizioni di cui al Capo III della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5473 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Sostegno finanziario ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 29/07 per l'insegnamento della lingua friulana alle scuole situate nei territori dei comuni delimitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge medesima".
39.
Al comma 8 dell'articolo 7 della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010), le parole << Con apposite direttive dell'Assessore regionale all'istruzione, >> sono sostituite dalle seguenti: << Con deliberazione della Giunta regionale, >>.

40. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 7, comma 8, della legge regionale 12/2010 , come modificato dal comma 39, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 7164 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
41. L'Amministrazione regionale concorre con proprie assegnazioni finanziarie alla realizzazione di progetti di alternanza scuola lavoro anche finalizzati a promuovere, presso le istituzioni scolastiche della regione, percorsi di simulazione di attività d'impresa atte a far acquisire agli studenti competenze specifiche di particolare interesse per le imprese.
42. Per le finalità previste dal comma 41 e in relazione alle azioni avviate dalla Regione nel settore della logistica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere un progetto pilota di alternanza scuola lavoro promosso dall'Istituto statale di istruzione superiore G. Brignoli - L. Einaudi - G. Marconi di Gradisca, nonché l'organizzazione, da parte dell'Istituto stesso, di un'edizione della Fiera internazionale delle imprese simulate, quale momento di confronto, approfondimento, scambio di esperienze e diffusione di buone prassi nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro.
43. Per l'intervento di cui al comma 42 l'istituzione scolastica interessata presenta alla Direzione centrale competente in materia di istruzione domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo di spesa.
44. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 4998 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Sostegno al progetto pilota d'alternanza scuola lavoro promosso dall'Istituto statale di istruzione tecnica e commerciale Einaudi-Marconi di Staranzano".
45. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità Educante cooperativa Onlus con sede a Trieste un contributo di 30.000 euro a sollievo degli oneri di bilancio, anche pregressi, derivanti dai costi di gestione del Liceo linguistico europeo Vittorio Bachelet di Trieste.
46. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 45 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in unica soluzione.
47. Per le finalità previste dal comma 45 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5058 e del capitolo 5467 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamento alla Comunità Educante cooperativa Onlus con sede a Trieste a sollievo degli oneri di bilancio anche pregressi, derivanti dai costi di gestione del Liceo linguistico europeo Vittorio Bachelet di Trieste".
48.  
( ABROGATO )
49.  
( ABROGATO )
50.  
( ABROGATO )
51.  
( ABROGATO )
52.  
( ABROGATO )
53. La disciplina prevista dall'articolo 7, commi da 12 a 14, della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), si applica anche agli interventi riammessi a contributo negli anni 2010 e 2011.
54. All' articolo 7 della legge regionale 22/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 30 le parole << di 70.000 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << di 210.000 euro da ripartirsi in 70.000 euro >>;

b)
dopo il comma 30 è inserito il seguente:
<<30 bis. La concessione del contributo di cui al comma 30 è subordinata alla procedura della determinazione della spesa ammissibile come previsto dall' articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002 n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Al medesimo contributo non si applica la disposizione di cui all' articolo 60 della legge regionale 14/2002 .>>;

c)
al comma 31 le parole << Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione. >> sono sostituite dalle seguenti: << Per ciascuno degli anni dal 2011 al 2013 si provvede all'erogazione totale anticipata della rispettiva quota annuale del contributo determinata sulla base dell'importo complessivo richiesto con la domanda di cui al presente comma. Il rendiconto unico delle spese totali deve essere presentato entro il 31 dicembre 2013. >>.

55. Gli oneri derivanti dall'articolo 7, commi 30 e 31, della legge regionale 22/2010 , come modificati dal comma 54, fanno carico all'unità di bilancio 6.1.2.5059 e al capitolo 1752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione Asilo infantile di Pavia di Udine un contributo straordinario per l'esecuzione delle opere di ampliamento e straordinaria manutenzione del fabbricato sede della scuola dell'infanzia di Pavia di Udine.
57. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 56 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
58. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 6224 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario all'associazione Asilo infantile di Pavia di Udine per l'ampliamento e la straordinaria manutenzione del fabbricato sede della scuola dell'infanzia".
59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di San Martino V di Percoto un contributo straordinario per l'esecuzione delle opere di rifacimento della copertura del fabbricato sede della scuola dell'infanzia di Percoto.
60. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 59 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'intervento e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
61. Per le finalità previste dal comma 59 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 5487 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo straordinario alla Parrocchia di San Martino V di Percoto per il rifacimento della copertura del fabbricato sede della scuola dell'infanzia".
62. I beneficiari di cui all' articolo 4, comma 95, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005), sono autorizzati all'utilizzo dei contributi regionali concessi ai sensi della medesima legge, nei limiti dell'importo concesso alla data del 31 dicembre 2010, per la realizzazione di interventi diversi da quelli finanziati, purché rientranti nelle tipologie di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2005, n. 230 (Regolamento recante criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi per la realizzazione di lavori di nuova costruzione, recupero o ampliamento di edifici da destinare a scuole materne), per la tutela della funzione sociale, educativa e di integrazione della famiglia garantita dalla scuola materna.
63. La domanda del soggetto beneficiario, corredata di una relazione illustrativa e del quadro economico del nuovo intervento, è presentata alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Previa deliberazione della Giunta regionale, la Direzione competente procede alla conferma del contributo nei limiti dell'importo concesso o alla relativa rideterminazione.
64.
Al comma 34 dell'articolo 10 della legge regionale 12/2010 , dopo le parole << per i lavori urgenti di consolidamento statico e di adeguamento degli edifici medesimi e dei relativi impianti >> sono inserite le seguenti: << ovvero per la realizzazione di un nuovo edificio, da adibire ad uso scolastico, nell'area circostante il plesso esistente >>.

65.  
( ABROGATO )
66. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regionali previste dall' articolo 287 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), l'attestato rilasciato dalla Regione dopo il superamento con esito positivo dell'esame finale del corso di formazione di cui all' articolo 287, comma 6, del decreto legislativo 152/2006 , tiene luogo del patentino di abilitazione di secondo grado previsto dallo stesso articolo.
67. La disposizione del comma 66 si applica per tutti gli attestati rilasciati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante norme in materia ambientale, a norma dell' articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69 ).
68. Alla legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (Interventi a favore del Consorzio per la "Scuola Musaicisti del Friuli"), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nel titolo della legge la parola << musaicisti >> è sostituita dalla seguente: << mosaicisti >>;

b)
dopo il comma 3 dell'articolo 1 è inserito il seguente:
<<3 bis. Lo statuto del consorzio, definito in conformità con le disposizioni della convenzione di cui al comma 3, disciplina l'ordinamento interno e fissa l'entità delle quote ordinarie di partecipazione dei consorziati. Lo statuto è approvato dall'assemblea dei legali rappresentanti degli enti aderenti al consorzio, a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Il voto dei legali rappresentanti è ponderato in proporzione alla quota di partecipazione di ciascun aderente, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla medesima convenzione costitutiva.>>;

c)
il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
<<1. L'attività formativa della scuola si svolge sulla base di programmi autorizzati dalla Direzione centrale competente in materia di formazione e i corsi si concludono con le procedure previste dall' articolo 16 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale).>>;

d)
al comma 1 dell'articolo 4, dopo le parole << svolgimento dell'attività >>, è inserita la parola: << didattica >>;

e)
l'articolo 5 è abrogato.

69.
I commi 5 e 6 dell' articolo 1 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 9 (Norme urgenti di modifica della legge regionale 28 marzo 1988, n. 15 (Interventi a favore del Consorzio per la " Scuola Mosaicisti del Friuli ")), sono abrogati.

70.
Gli oneri derivanti dall' articolo 4 della legge regionale 15/1988 , come modificato dal comma 68, fanno carico all'unità di bilancio 6.2.1.5064 e al capitolo 5822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, la cui denominazione è sostituita dalla seguente: << Sovvenzione annua al Consorzio per la Scuola mosaicisti del Friuli a sostegno dello svolgimento della sua attività didattica >>.

71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine un contributo nella misura di cui al comma 73 per la realizzazione di iniziative nell'ambito del progetto Repubblica della Carnia 1944: le radici della libertà e della democrazia.
72. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 71 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Sono comunque ammissibili anche le spese sostenute anteriormente alla presentazione della domanda. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 .
73. Per le finalità previste dal comma 71 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.3.1.1125 e del capitolo 1025 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Finanziamento all'Università degli Studi di Udine per la realizzazione di iniziative nell'ambito del progetto Repubblica della Carnia 1944: le radici della libertà e della democrazia".
74. All' articolo 7 della legge regionale 22/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera b) del comma 17, dopo le parole << completamento ristrutturazione >> sono inserite le seguenti: << , arredo e attrezzature >>;

b)
alla lettera c) del comma 17, dopo le parole << infrastrutture e impianti >> sono inserite le seguenti: << , arredo e attrezzature >>;

c)
dopo il comma 17 è inserito il seguente:
<<17 bis. In caso di stipulazione di mutuo per gli interventi di cui al comma 17, il contributo è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi.>>.

75. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 7 della legge regionale 22/2010 , come modificato dal comma 74, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.3.2.1126 e al capitolo 3332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
76. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Trieste contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a quindici anni, nella misura massima prevista dal comma 81, per la realizzazione del progetto di recupero conservativo dell'immobile sito a Trieste in via Università n. 7, nei limiti della spesa ritenuta ammissibile a finanziamento ai sensi dell' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
77. In caso di stipulazione di mutuo per l'intervento di cui al comma 76, il contributo è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi.
78. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 76 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione del progetto.
79. Per la concessione e l'erogazione del contributo previsto dal comma 76 si applicano le condizioni e le modalità stabilite dalla legge regionale 14/2002 e dalla deliberazione che la Giunta regionale adotta ai sensi dell' articolo 7, comma 82, della legge regionale 1/2005 .
80. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria in relazione al mutuo assistito dal contributo di cui al comma 76.
81. Per le finalità previste dal comma 76 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 46.800,71 euro annui a decorrere dall'anno 2011, con l'onere complessivo di 140.402,13 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.3.2.1126 e del capitolo 5959, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo a favore dell'Università degli Studi di Trieste per il recupero conservativo dell'immobile sito a Trieste, via Università n. 7". L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2025 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
82. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 81 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e al capitolo 1546 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
83.  
( ABROGATO )
84.  
( ABROGATO )
85. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia Italiana Sacro Cuore degli Stimmatini contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 89, a copertura o a riduzione degli oneri, in linea capitale e interessi, per l'ammortamento del mutuo contratto per i lavori di adeguamento e straordinaria manutenzione nonché per la fornitura di arredi e attrezzature del Convitto universitario Gaspare Bertoni di Udine, nei limiti dell'ammontare della spesa ritenuta ammissibile a finanziamento, ai sensi dell' articolo 59 della legge regionale 14/2002 .
86. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 85 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del piano finanziario dell'intervento.
87. Per la concessione e l'erogazione del contributo previsto dal comma 85 si applicano le condizioni e le modalità stabilite dalla legge regionale 14/2002 e dalla deliberazione che la Giunta regionale adotta ai sensi dell' articolo 7, comma 82, della legge regionale 1/2005 .
88. L'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento di cui al comma 85.
89. Per le finalità previste dal comma 85 è autorizzato un limite d'impegno ventennale di 110.817,45 euro annui a decorrere dall'anno 2011, con l'onere complessivo di 332.452,35 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2011 al 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.4.2.1128 e del capitolo 5466 di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Contributo alla Provincia Italiana Sacro Cuore degli Stimmatini per straordinaria manutenzione del convitto universitario Gaspare Bertoni di Udine". L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2030 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
90.  
( ABROGATO )
91. Gli eventuali oneri derivanti dall' articolo 8, comma 23, della legge regionale 2/2006 , come modificato dal comma 90, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.4.1.1128 e al capitolo 5111 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - Erdisu di Udine un contributo straordinario di 380.000 euro per i lavori di straordinaria manutenzione della Casa dello Studente di Udine, in corso di realizzazione.
93. Il finanziamento è concesso nel limite dell'ammontare della spesa risultante dal quadro economico dell'opera, ai sensi dell' articolo 56, comma 1, della legge regionale 14/2002 .
94. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 92 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del piano finanziario dell'intervento. Sono ammesse a finanziamento le spese eventualmente sostenute prima della presentazione della domanda, entro i limiti di cui al comma 93.
95. Per la concessione e l'erogazione del contributo previsto dal comma 92 si applicano le condizioni e le modalità stabilite dalla legge regionale 14/2002 .
96. Per le finalità previste dal comma 92 è autorizzata la spesa di 380.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.4.2.1128 e del capitolo 5480, di nuova istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Contributo all'Erdisu di Udine per manutenzione straordinaria della Casa dello Studente di Udine".
97. Nelle more della definizione degli accordi di programma con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Sincrotrone Trieste società consortile per azioni, un contributo annuo nella misura prevista dal comma 100 per il potenziamento, la qualificazione e l'internazionalizzazione delle attività di ricerca, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico ivi comprese le spese di investimento finalizzate al miglioramento delle infrastrutture di ricerca. Sono ammesse a finanziamento anche le spese sostenute anteriormente alla presentazione della domanda.
98. Il contributo di cui al comma 97 è concesso a finanziamento delle attività non costituenti aiuti di Stato in conformità alla comunicazione 2006/C 323/01 della Commissione, del 30 dicembre 2006, relativa alla Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
99. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 97 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca - entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo ai sensi dell' articolo 41 della legge regionale 7/2000 .
100. Per le finalità previste dal comma 97 è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.5.2.1130 e del capitolo 1022 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 con la denominazione "Finanziamento a Sincrotrone Trieste società consortile per azioni per attività di ricerca, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico".
101. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Polo Tecnologico di Pordenone società consortile per azioni un contributo straordinario di 400.000 euro per le opere di completamento dei lavori di realizzazione della nuova sede del Polo tecnologico di Pordenone.
102. Il finanziamento è concesso nel limite dell'ammontare della spesa ritenuta ammissibile a finanziamento ai sensi degli articoli 56 e 58 della legge regionale 14/2002 .
103. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 101 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del piano finanziario dell'intervento.
104. Per la concessione e l'erogazione del contributo previsto dal comma 101 si applicano le condizioni e le modalità stabilite dalla legge regionale 14/2002 .
105. Per le finalità previste dal comma 101 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.5.2.3300 e del capitolo 5474 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, con la denominazione "Finanziamento al Polo Tecnologico di Pordenone per completamento nuova sede".
106. La Regione, ai fini dell'accrescimento della competitività del sistema economico del territorio regionale e dello sviluppo di collaborazioni pubblico-private nell'ambito della ricerca e dell'innovazione tecnologica, riconosce un particolare valore alla partecipazione degli enti locali regionali, ai soggetti gestori di parchi scientifici tecnologici nonché agli organismi di ricerca, come definiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, aventi sede in regione, anche se costituiti in forma di società di capitali.
107. Al fine di consentire al Distretto tecnologico navale e nautico del Friuli Venezia Giulia DITENAVE, di cui al decreto del Presidente della Regione 28 marzo 2008, n. 089 (Approvazione accordo di programma per la definizione del modello organizzativo, della governance e delle modalità operative di un distretto tecnologico navale e nautico del Friuli Venezia Giulia - DITENAVE), l'accesso a finanziamenti nazionali e comunitari volti a sostenere la realizzazione di progetti rientranti nei settori di competenza, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad approvare operazioni di scioglimento e costituzione di un nuovo soggetto giuridico, anche in forma di società di capitali, ovvero di modifica o di trasformazione del soggetto già costituito ai sensi dell' articolo 13, comma 11, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2008).
108. A decorrere dalla data della eventuale costituzione di un nuovo soggetto giuridico a seguito delle operazioni di cui al comma 107 il conferimento a titolo di concorso nella dotazione patrimoniale e il finanziamento per il sostegno dell'attività istituzionale previsti a favore dell'Associazione DITENAVE rispettivamente dall'articolo 13, commi 13 e 14, della legge regionale 17/2008 sono destinati a favore del nuovo soggetto. Lo statuto del nuovo soggetto è approvato con deliberazione della Giunta regionale.
109.
Al comma 13 dell'articolo 13 della legge regionale 17/2008 le parole << dell'associazione >> sono sostituite dalle seguenti: << del soggetto di cui al comma 11 >>.

110.
Al comma 14 dell'articolo 13 della legge regionale 17/2008 le parole << dell'associazione >> sono sostituite dalle seguenti: << del soggetto di cui al comma 11 >>.

111. Gli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Amministrazione regionale al nuovo soggetto giuridico di cui al comma 108, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.6.1.3304 e al capitolo 5556, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
112. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella G.
Note:
1Parole aggiunte al comma 33 da art. 9, comma 10, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2Parole soppresse al comma 36 da art. 9, comma 10, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3Comma 36 bis aggiunto da art. 9, comma 10, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4Parole aggiunte al comma 41 da art. 9, comma 25, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5Comma 42 sostituito da art. 9, comma 25, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6Comma 48 sostituito da art. 9, comma 26, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
7Parole sostituite al comma 49 da art. 9, comma 26, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
8Parole sostituite al comma 50 da art. 9, comma 26, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
9Comma 51 abrogato da art. 9, comma 26, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
10Comma 52 abrogato da art. 9, comma 26, lettera d), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
11Parole aggiunte al comma 97 da art. 9, comma 39, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
12Comma 48 abrogato da art. 7, comma 45, lettera h), L. R. 14/2012 , con effetto dalla data di costituzione della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia.
13Comma 49 abrogato da art. 7, comma 45, lettera h), L. R. 14/2012 , con effetto dalla data di costituzione della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia.
14Comma 50 abrogato da art. 7, comma 45, lettera h), L. R. 14/2012 , con effetto dalla data di costituzione della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia.
15Parole aggiunte al comma 85 da art. 7, comma 79, L. R. 14/2012
16Comma 83 abrogato da art. 44, comma 1, lettera i), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.
17Comma 84 abrogato da art. 44, comma 1, lettera i), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.
18Comma 90 abrogato da art. 44, comma 1, lettera i), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.
19Comma 91 abrogato da art. 44, comma 1, lettera i), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.
20Dichiarata, con sentenza della Corte Costituzionale n. 217 del 18 luglio 2012 (pubblicata in G.U. 1a Serie speciale n. 37 dd. 19 settembre 2012), l'illegittimità costituzionale del comma 51 del presente articolo, in riferimento agli effetti da esso prodotti per il solo anno 2011.
21Parole aggiunte al comma 30 da art. 310, comma 1, L. R. 26/2012
22Comma 45 interpretato da art. 312, comma 1, L. R. 26/2012
23La Fondazione Scuola Merletti di Gorizia è stata costituita in data 18/4/2013.
24L'ARDISS è costituita dall'1 gennaio 2014, a seguito del DPReg. 19 marzo 2013 n. 50/Pres. (BUR 3/4/2013 n. 14) e del DPReg. 14 settembre 2013, n. 168/Pres. (BUR 25/9/2013, n. 39).
25Comma 65 abrogato da art. 37, comma 1, lettera n), L. R. 27/2017
26Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
27Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
28Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
29Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
30Comma 5 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
31Comma 6 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
32Comma 7 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
33Comma 8 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
34Comma 9 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
35Comma 10 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
36Comma 11 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
37Comma 12 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
38Comma 13 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
39Comma 14 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
40Comma 15 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
41Comma 18 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
42Comma 19 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
43Comma 20 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
44Comma 21 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
45Comma 22 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
46Comma 23 abrogato da art. 56, comma 1, lettera d), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
47Comma 16 abrogato da art. 56, comma 1, lettera nnn), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2009.
48Comma 17 abrogato da art. 56, comma 1, lettera nnn), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2009.