LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2012).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/01/2012
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 9
 (Interventi in materia di istruzione, università e ricerca)
1.  
( ABROGATO )
2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
4.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
8.  
( ABROGATO )
9. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 8, comma 3, della legge regionale 17/2008 , come modificato dal comma 8, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 5022 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
10. All' articolo 7 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Legge di assestamento del bilancio 2011 e del bilancio pluriennale per gli anni 2011 - 2013 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 33, dopo le parole << istituzioni scolastiche beneficiarie >> sono aggiunte le seguenti: << , le quali possono ridimensionare i rispettivi progetti, nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 26 e 27 >>;

b)
al comma 36, le parole << in cui sono stabiliti i termini di rendicontazione ai sensi della legge regionale 7/2000 >> sono soppresse;

c)
dopo il comma 36 è aggiunto il seguente:
<<36 bis. In sede di rendicontazione dei contributi di cui al comma 24, concessi a decorrere dall'anno 2011, le istituzioni scolastiche beneficiarie presentano la rendicontazione ai sensi della legge regionale 7/2000 esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di contributo.>>.

11. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 7 della legge regionale 11/2011 , come modificato dal comma 10, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 5471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
12.  
( ABROGATO )
13. Al fine di accrescere la diffusione dell'educazione musicale tra i giovani l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ANBIMA - Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome - Comitato del Friuli Venezia Giulia - un contributo annuo nella misura indicata al comma 15 per il sostegno delle iniziative da attuare in collaborazione con le scuole.
14. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, associazionismo e cooperazione corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000 .
15. Per le finalità di cui al comma 13 è autorizzata per l'anno 2012 la spesa di 30.000 euro a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
16. Al fine di attuare nel territorio regionale un progetto pluriennale integrato di promozione della lettura con la partecipazione di una rete di soggetti pubblici e privati operanti in ambito educativo e culturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Italiana Biblioteche - sezione Friuli Venezia Giulia - una sovvenzione nella misura fissata dal comma 18.
17. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 16 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca - corredata della relazione illustrativa, del preventivo di spesa e della proposta di accordo di partenariato dei partecipanti al progetto. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000 .
18. Per le finalità di cui al comma 16 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5651 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
19. L'Amministrazione regionale sostiene la realizzazione, da parte dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 - Medio Friuli -, di un progetto sperimentale di educazione alla sicurezza negli ambienti domestici destinato alle scuole dell'infanzia e del primo ciclo della scuola primaria.
20. Per il finanziamento delle attività connesse alla realizzazione del progetto di cui al comma 19 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 - Medio Friuli - un contributo nella misura prevista al comma 22.
21. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 20 è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, associazionismo e cooperazione corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di erogazione e di rendicontazione del contributo ai sensi della legge regionale 7/2000 .
22. Per le finalità di cui al comma 19 è autorizzata per l'anno 2012 la spesa di 20.000 euro a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 e del capitolo 5657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
23. Al fine di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e a sostegno della realizzazione della missione di cui all' articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), da parte delle fondazioni Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con proprie assegnazioni finanziarie, anche in regime di cofinanziamento ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge.
23 bis. Le fondazioni ITS Academy presentano domanda di contributo entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di istruzione tecnologica superiore, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e di un preventivo di spesa. Il contributo, ripartito in misura uguale per ciascuna fondazione ITS, è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il decreto di concessione autorizza l'erogazione in via anticipata del contributo e stabilisce i termini di rendicontazione.
24. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata per l'anno 2012 la spesa complessiva di 80.000 euro a carico dell'unità di bilancio 6.1.1.5057 suddivisa in ragione di 50.000 euro a carico del capitolo 5447 e di 30.000 euro a carico del capitolo 5537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
24 bis. Per le finalità di cui al comma 23, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Accademia Nautica dell'Adriatico di Trieste un contributo straordinario per l'implementazione e l'ammodernamento della dotazione strumentale e didattica funzionale allo sviluppo di percorsi innovativi funzionali allo sviluppo di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa.
24 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 24 bis è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), al Servizio competente in materia di alta formazione, corredata del preventivo di spesa e dalla relazione contenente una descrizione degli interventi che verranno realizzati con il finanziamento. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dall'1 gennaio 2018.
24 quater. È fatto obbligo all'Accademia Nautica dell'Adriatico di Trieste di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso nelle forme previste dall' articolo 43 della legge regionale 7/2000 , unitamente a una relazione sull'intervento realizzato con il finanziamento concesso.
24 quinquies. Per le finalità di cui al comma 23, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi straordinari per l'ampliamento delle sedi didattiche e per l'implementazione e l'ammodernamento della dotazione strumentale e didattica e dei laboratori funzionali allo sviluppo di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa. Il contributo è destinato alle fondazioni ITS di seguito indicate:
a) all'Accademia Nautica dell'Adriatico di Trieste un contributo straordinario per l'ampliamento della sede e per l'implementazione della dotazione didattica e strumentale nella misura di 120.000 euro a valere per l'anno 2019;
b) alla fondazione M.ITS - Malignani Istituto Tecnico Superiore un contributo straordinario per la realizzazione del laboratorio per lo sviluppo delle competenze della meccatronica e di robotica nella misura di 120.000 euro, di cui 85.000 euro a valere per l'anno 2019 e 35.000 euro a valere per l'anno 2020.
24 sexies. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 24 quinquies è presentata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), al Servizio competente in materia di formazione tecnica superiore, corredata del preventivo di spesa e dalla relazione contenente una descrizione degli interventi che verranno realizzati con il finanziamento. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Sono ammissibili a contributo le spese sostenute dal 1 gennaio dell'anno di riferimento.
24 septies. È fatto obbligo alle Fondazioni di presentare alla Regione, entro il termine fissato dal decreto di concessione, il rendiconto delle spese sostenute con il contributo concesso nelle forme previste dall' articolo 43 della legge regionale 7/2000 , unitamente a una relazione sull'intervento realizzato con il finanziamento concesso.
24 octies. Per le finalità di cui al comma 23, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle fondazioni Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) regionali, contributi per l'acquisto di arredi, l'implementazione e l'ammodernamento della dotazione strumentale e dei laboratori funzionali allo sviluppo di percorsi innovativi funzionali allo sviluppo di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa.
24 novies. Con deliberazione di Giunta regionale sono indicate le tipologie di intervento finanziabili tra quelle previste al comma 24 octies.
24 decies. Il riparto delle risorse a favore delle fondazioni che hanno presentato domanda entro i termini, è in misura proporzionale alle spese ammissibili a finanziamento e nel rispetto delle eventuali intensità di aiuto. Il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per i beneficiari qualora le risorse disponibili a bilancio siano inferiori all’ammontare del fabbisogno complessivo.
24 undecies. Con regolamento regionale sono disciplinati le modalità di presentazione alla Regione della domanda di ammissione ai contributi, la documentazione da allegare alla domanda i termini e le modalità di concessione, di erogazione, anche anticipata e di revoca dei contributi, le tipologie di spese ammissibili, nonché i termini di rendicontazione.
25. All' articolo 7 della legge regionale 11/2011 , sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 41, dopo le parole << alternanza scuola lavoro >> è inserita la seguente: <anche>>;

b)
il comma 42 è sostituito dal seguente:
<<42. Per le finalità previste dal comma 41 e in relazione alle azioni avviate dalla Regione nel settore della logistica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere un progetto pilota di alternanza scuola lavoro promosso dall'Istituto statale di istruzione superiore G. Brignoli - L. Einaudi - G. Marconi di Gradisca, nonché l'organizzazione, da parte dell'Istituto stesso, di un'edizione della Fiera internazionale delle imprese simulate, quale momento di confronto, approfondimento, scambio di esperienze e diffusione di buone prassi nell'ambito dell'alternanza scuola lavoro.>>.

26.  
( ABROGATO )
27.  
( ABROGATO )
(2)
28. In via di prima applicazione della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), il programma di cui all'articolo 6 della legge medesima è riferito al triennio 2016-2018.
29. Per gli anni dal 2012 al 2015, in deroga al disposto dell' articolo 10, comma 2, della legge regionale 2/2011 , le risorse del Fondo per il finanziamento del sistema universitario di cui al comma 1 dell'articolo medesimo sono ripartite come segue:
a) 40,5 per cento a favore dell'Università degli studi di Trieste, comprensive delle risorse necessarie a garantire la conclusione dei cicli di dottorato e dei master attivati per le politiche comunitarie;
b) 40,5 per cento a favore dell'Università degli studi di Udine;
c) 9 per cento a favore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste;
d) 5 per cento a favore del Conservatorio di musica Giuseppe Tartini di Trieste;
e) 5 per cento a favore del Conservatorio di musica Jacopo Tomadini di Udine.
30. Le domande per l'ottenimento dei finanziamenti di cui al comma 29, per le finalità previste dall'articolo 4, comma 2, lettere a), b) e c) della legge regionale 2/2011, sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, entro il 31 marzo dell'esercizio di riferimento, corredate di una relazione illustrativa degli interventi previsti e del relativo piano finanziario. Le modalità di erogazione e rendicontazione dei finanziamenti sono disciplinate con il decreto di concessione.
31. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 29 fanno carico, limitatamente agli interventi che comportano spese di parte corrente, all'unità di bilancio 6.3.1.1125 e al capitolo 8900 e, limitatamente agli interventi che comportano spese d'investimento, all'unità di bilancio 6.3.2.1125 e al capitolo 8901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine un finanziamento straordinario a sollievo degli oneri, in linea capitale e interessi, relativi al mutuo, o ad altra forma di ricorso al mercato finanziario, che l'Università stipula per la progettazione e per la realizzazione della viabilità di collegamento tra la nuova Casa dello studente e il Polo scientifico dei Rizzi.
33. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 32 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Tale domanda è corredata della deliberazione esecutiva con cui l'università beneficiaria dispone l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante, nonché del progetto preliminare dei lavori. L'erogazione della prima annualità del finanziamento è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
34. Per le finalità previste dal comma 32 è autorizzato il limite di impegno ventennale di 25.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012 con l'onere di 75.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.3.2.1126 e del capitolo 4719 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al soggetto coordinatore dei Centri di ricerca di cui all' articolo 7, comma 21, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), un contributo straordinario di 100.000 euro a titolo di cofinanziamento del progetto denominato Talents for an international house -TALENTS per borse di mobilità di ricercatori.
36. Il contributo è vincolato all'approvazione e al finanziamento del progetto da parte della Commissione Europea nell'ambito del Programma People del VII Programma Quadro 2007 - 2013.
37. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 35 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 .
38. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.5.1.1130 e del capitolo 5656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 e del bilancio per l'anno 2012.
39.
Al comma 97 dell'articolo 7 della legge regionale 11/2011 , dopo le parole << trasferimento tecnologico. >> sono inserite le seguenti: << ivi comprese le spese di investimento finalizzate al miglioramento delle infrastrutture di ricerca. Sono ammesse a finanziamento anche le spese sostenute anteriormente alla presentazione della domanda. >>.

40. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 7, comma 97, della legge regionale 11/2011 , come modificato dal comma 39, continuano a fare carico all'unità di bilancio 6.5.2.1130 e al capitolo 1022 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
41.
Al comma 43 dell'articolo 7 della legge regionale 22/2010 , le parole << per l'anno 2011 >> sono sostituite dalle seguenti: << per gli anni 2011 e 2012 >>.

42.
Il comma 44 dell'articolo 7 della legge regionale 22/2010 è sostituito dal seguente:
<<44. Il riparto delle risorse a favore dei soggetti gestori dei distretti di cui al comma 43 è stabilito con deliberazione della Giunta regionale come segue:
a) per il 70 per cento delle risorse stanziate sulla base degli oneri sostenuti per il personale non di ricerca dipendente dei soggetti medesimi nell'anno precedente;
b) per il 30 per cento delle risorse stanziate in misura uguale tra i due soggetti.>>.

43. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, commi 43 e 44, della legge regionale 22/2010 , come modificati dai commi 41 e 42, fanno carico all'unità di bilancio 6.5.2.3300 e al capitolo 6061 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Trieste un contributo nella misura di cui al comma 46 per la realizzazione di uno studio di fattibilità della Città metropolitana di Trieste, con l'analisi di aspetti economici, sociali, infrastrutturali, fiscali.
45. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 44 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione - Servizio istruzione, università e ricerca -, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione illustrativa e del preventivo di spesa. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 .
46. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.6.1.3304 e del capitolo 4724 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012 - 2014 e del bilancio per l'anno 2012.
47. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 51, per il completamento dei lavori edili del comprensorio dell'ex Meccanografico, già di proprietà delle Ferrovie dello Stato e oggi del Comune di Trieste, destinato alla realizzazione di un polo scientifico, museale e culturale.
48. In caso di stipulazione di mutuo per l'intervento, il contributo di cui al comma 47 è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi.
49. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 47, corredata della relazione illustrativa e del piano finanziario dell'intervento, è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
50. Per la concessione e l'erogazione del contributo previsto dal comma 47 si applicano le condizioni e le modalità stabilite dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
51. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzato un limite d'impegno ventennale di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2012, con onere complessivo di 450.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5054 e del capitolo 5559 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2015 al 2031 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.
52. Nel caso previsto dal comma 48, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento.
53. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 52 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e al capitolo 1546 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
54.
Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi da 22 a 27, della legge regionale 16 luglio 2010, n. 12 (Assestamento del bilancio 2010 e del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 ai sensi dell' articolo 34 della legge regionale 21/2007 ) sono abrogate.

55. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I, intendendosi corrispondentemente autorizzate le spese ivi indicate per le finalità previste dai riferimenti normativi in calce a ciascun capitolo.
Note:
1Comma 26 abrogato da art. 7, comma 45, lettera i), L. R. 14/2012 , con effetto dalla data di costituzione della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia.
2Comma 27 abrogato da art. 7, comma 45, lettera i), L. R. 14/2012 , con effetto dalla data di costituzione della Fondazione Scuola Merletti di Gorizia.
3Parole sostituite al comma 29 da art. 7, comma 66, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
4Parole sostituite al comma 30 da art. 7, comma 66, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
5Parole sostituite al comma 28 da art. 7, comma 14, L. R. 6/2013
6Parole sostituite al comma 28 da art. 7, comma 8, lettera a), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
7Parole sostituite al comma 29 da art. 7, comma 8, lettera b), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
8Parole sostituite al comma 30 da art. 7, comma 8, lettera c), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
9La Fondazione Scuola Merletti di Gorizia è stata costituita in data 18/4/2013.
10Comma 23 bis aggiunto da art. 7, comma 3, L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
11Parole sostituite al comma 28 da art. 7, comma 55, lettera a), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
12Parole sostituite al comma 29 da art. 7, comma 55, lettera b), L. R. 27/2014 , con effetto dall'1/1/2015.
13Comma 8 abrogato da art. 56, comma 1, lettera x), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 8, c. 3, L.R. 17/2008.
14Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera aa), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
15Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera aa), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
16Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera aa), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
17Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera aa), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
18Comma 5 abrogato da art. 56, comma 1, lettera aa), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
19Comma 6 abrogato da art. 56, comma 1, lettera aa), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
20Comma 7 abrogato da art. 56, comma 1, lettera aa), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
21Comma 12 abrogato da art. 56, comma 1, lettera aa), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
22Comma 24 bis aggiunto da art. 8, comma 14, L. R. 20/2018
23Comma 24 ter aggiunto da art. 8, comma 14, L. R. 20/2018
24Comma 24 quater aggiunto da art. 8, comma 14, L. R. 20/2018
25Comma 24 quinquies aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 13/2019
26Comma 24 sexies aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 13/2019
27Comma 24 septies aggiunto da art. 8, comma 7, L. R. 13/2019
28Comma 23 sostituito da art. 7, comma 44, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
29Comma 23 bis sostituito da art. 7, comma 44, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
30Comma 24 octies aggiunto da art. 7, comma 46, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
31Comma 24 novies aggiunto da art. 7, comma 46, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
32Comma 24 decies aggiunto da art. 7, comma 46, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
33Comma 24 undecies aggiunto da art. 7, comma 46, L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.