LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 2010, n. 7

Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/06/2010
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne
310.06 - Problemi della famiglia
310.02 - Assistenza sociale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

CAPO I
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2005, N. 20 (SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA)
Art. 1
  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 20/2005)
1.
Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), le parole << per l'autorizzazione al funzionamento >> sono sostituite dalle seguenti: << per l'avvio dei servizi >>.

Art. 2
  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 20/2005)
Art. 3
  (Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 20/2005)
1. All' articolo 3 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 dopo le parole << servizi generali >> sono inserite le seguenti: << e i locali destinati a uso amministrativo >>;

b)
al comma 6 le parole << i nidi condominiali, >> sono soppresse.

Art. 4
  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 20/2005)
1. All' articolo 4 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<c) servizi educativi domiciliari realizzati presso il domicilio degli educatori per un massimo di cinque bambini contemporaneamente presenti e di età inferiore ai tre anni, compresi eventualmente quelli dell'ambito familiare dell'educatore, se presenti durante l'apertura del servizio. Se il servizio è svolto dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), la gestione può avvenire solo in forma associata. Il servizio può realizzarsi anche presso locali nella disponibilità dell'educatore o messi a disposizione da altro soggetto;>>;

b)
dopo la lettera c) del comma 2 è aggiunta la seguente:
<<c bis) il servizio di baby sitter locale di cui all'articolo 4 bis.>>;

c)
l'ultimo periodo del comma 3 è soppresso.

Art. 5
  (Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 20/2005)
1.
Dopo l' articolo 4 della legge regionale 20/2005 è inserito il seguente:
<<Art. 4 bis
 (Servizio di baby sitter locale)
1. Al fine di assicurare sostegno alle famiglie, i Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione possono promuovere e organizzare nel territorio di competenza il servizio di baby sitter, anche affidando l'attuazione parziale o totale del servizio ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 4.
2. I soggetti di cui al comma 1 approvano e pubblicizzano l'elenco delle persone che, in possesso di una adeguata formazione, sono disponibili allo svolgimento del servizio di baby sitter presso il domicilio della famiglia.
3. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare la qualificazione del servizio, definisce linee guida per i requisiti di iscrizione agli elenchi di cui al comma 2 e promuove una specifica attività di formazione, di concerto tra le strutture competenti in materia di formazione, lavoro e pari opportunità.>>.

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all' articolo 4 bis della legge regionale 20/2005 , come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 6.2.1.5063 e al capitolo 5960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
3. L'Amministrazione regionale riconosce quali crediti formativi per l'accesso a successivi percorsi di qualifica ovvero per l'iscrizione agli elenchi di cui al comma 2 dell'articolo 4 bis della legge regionale 20/2005 , come inserito dal comma 1, i percorsi formativi promossi e finanziati con contributi pubblici effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6
  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 20/2005)
1. All' articolo 5 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'ultimo periodo del comma 2 è soppresso;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Nella dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18 va indicata la durata massima della sperimentazione, che non può comunque essere superiore a tre anni.>>;

c)
i commi 4 e 6 sono abrogati.

Art. 7
  (Modifica all'articolo 6 della legge regionale 20/2005)
1.
Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 20/2005 è inserita la seguente:
<<b bis) dalle famiglie in forma associata;>>;

Art. 8
  (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 20/2005)
1.
L' articolo 8 della legge regionale 20/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 8
 (Partecipazione al costo dei servizi)
1. L'accoglienza presso i servizi educativi per la prima infanzia erogati da soggetti pubblici nonché da soggetti del privato sociale e privati, accreditati, prevede una partecipazione finanziaria degli utenti, anche con forme di contribuzione differenziata in relazione alle condizioni socio-economiche delle famiglie.
2. La Regione promuove forme di sostegno per l'abbattimento dei costi della partecipazione finanziaria mediante contributi alle famiglie, da assegnare in relazione alle condizioni socio-economiche delle stesse.
3. L'entità dell'abbattimento dei costi è differenziata in relazione alla tipologia e qualificazione del servizio.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all' articolo 8 della legge regionale 20/2005 , come sostituito dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 9
  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 20/2005)
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 20/2005 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Presso ciascuna struttura di cui agli articoli 3 e 4, è adottata, a cura del soggetto gestore, una Carta dei servizi.>>.

Art. 10
  (Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 20/2005)
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) le parole << concessione dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento di cui agli articoli 18 e 20 e controllo >> sono sostituite dalle seguenti: << verifica della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18 e concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20 nonché controllo >>;

b)
alla lettera f) le parole << e in convenzione >> sono soppresse.

Art. 11
  (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 20/2005)
1. All' articolo 13 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, stabilisce:>>;

b)
alla lettera e) del comma 1 le parole << e in convenzione >> sono soppresse;

c)
alla lettera c) del comma 2 le parole << da parte dei soggetti accreditati >> sono soppresse;

d)
alla lettera d) del comma 2 le parole << per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento e dell'accreditamento di cui agli articoli 18 e 20 >> sono sostituite dalle seguenti: << per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20 >>;

e)
al comma 4 la parola << predispone >> è sostituita dalle seguenti: << può predisporre >>;

f)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Presso la Direzione centrale competente è istituito il registro dei soggetti autorizzati al funzionamento o avviati, con la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 18 e 29, e dei soggetti accreditati per la gestione dei servizi per la prima infanzia.>>;

g)
al comma 6 le parole << delle autorizzazioni >> sono sostituite dalle seguenti: << delle dichiarazioni di inizio attività >>.

Art. 12
  (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 20/2005)
1. All' articolo 14 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << Comitato di coordinamento pedagogico >>;

b)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. È istituito, presso la Direzione centrale competente, il Comitato di coordinamento pedagogico, quale organismo tecnico-consultivo del sistema educativo integrato.>>;

c)
la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
<<a) propone, in relazione alle diverse tipologie di servizi e nel rispetto delle esigenze locali, principi e criteri pedagogici di riferimento per le attività, favorendo la sperimentazione;>>;

d)
alla lettera d) del comma 2 le parole << promuove e >> sono sostituite dalle seguenti: << propone e >>;

e) al comma 3:
1)
le parole << in materia di protezione sociale >> sono soppresse;

2)
alla lettera a) le parole << dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << dalla Giunta regionale >>;

3)
la lettera c) è abrogata;

f)
al comma 6 le parole << tra gli esperti di cui al comma 3, lettera d) >> sono soppresse;

g)
al comma 7 dopo la parola << legislatura >> sono aggiunte le seguenti: << e comunque fino alla nomina del nuovo Comitato >>.

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all' articolo 14 della legge regionale 20/2005 , come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 13
  (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 20/2005)
1. All' articolo 15 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << , secondo gli indirizzi di cui all'articolo 13, comma 1 >> sono soppresse;

b)
al comma 2 bis le parole << Limitatamente agli anni scolastici 2006-2007, 2007-2008 e 2008-2009 >> sono sostituite dalle seguenti: << Fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), disciplinante le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 20 >>.

2. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 2 bis dell'articolo 15 della legge regionale 20/2005 , come modificato dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
Art. 14
  (Modifica all'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005)
1.
Al comma 1 dell'articolo 15 bis della legge regionale 20/2005 le parole << in convenzione >> sono soppresse.

Art. 15
  (Sostituzione della rubrica del Capo IV della legge regionale 20/2005)
1.
La rubrica del Capo IV della legge regionale 20/2005 è sostituita dalla seguente: << Avvio e accreditamento dei servizi >>.

Art. 16
  (Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 20/2005)
1. All' articolo 18 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica è sostituita dalla seguente: << Dichiarazione di inizio attività >>;

b)
l'alinea del comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. I servizi del sistema educativo integrato sono avviati a seguito di dichiarazione di inizio attività presentata al Comune, attestante il possesso dei seguenti requisiti:>>;

c)
il comma 2 è abrogato.

Art. 17
  (Sostituzione dell'articolo 19 della legge regionale 20/2005)
1.
L' articolo 19 della legge regionale 20/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 19
 (Controlli)
1. I Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione procedono, entro e non oltre trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui all'articolo 18, alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla dichiarazione stessa.
2. Nel caso in cui sia riscontrata la mancanza di uno o più dei requisiti richiesti, il Comune competente per territorio assegna al soggetto gestore un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, per conformare l'attività ai requisiti. Decorso inutilmente tale termine, il Comune vieta la prosecuzione dell'attività.
3. Il Comune dispone controlli a campione sull'idoneità e sulla corretta utilizzazione dei servizi, anche ricreativi. I Comuni singoli o nelle forme associative previste dalla vigente legislazione procedono altresì, almeno ogni anno, a verifiche periodiche per accertare la permanenza dei requisiti necessari al funzionamento. Nel caso sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti richiesti, viene attivata la procedura di cui al comma 2.>>.

Art. 18
  (Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 20/2005)
1. All' articolo 20 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << l'autorizzazione al funzionamento >> sono sostituite dalle seguenti: << l'avvio del servizio >>;

b)
la lettera f) del comma 2 è abrogata;

c)
il comma 3 è abrogato;

d)
al comma 4 le parole << si applica la procedura di cui all'articolo 19, comma 2. >> sono sostituite dalle seguenti: << il Comune assegna al soggetto gestore un termine perentorio per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine, il Comune revoca l'accreditamento. >>;

e)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. La Regione può individuare, con deliberazione della Giunta regionale, l'organo tecnico di supporto alle procedure di verifica dei requisiti e di rilascio dell'accreditamento, anche in deroga all' articolo 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), e ad altre normative regionali vigenti.>>.

Art. 19
  (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 20/2005)
1.
Al comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 20/2005 le parole << del servizio di nido condominiale di cui all'articolo 3, comma 6, e degli altri servizi per la prima infanzia di cui agli articoli 4 e 5. >> sono sostituite dalle seguenti: << dei servizi per la prima infanzia di cui all'articolo 4, comma 2, lettere c) e c bis), e all'articolo 5. >>.

Art. 20
  (Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 20/2005)
1. All' articolo 24 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: << Il coordinatore può essere individuato anche all'interno del personale educativo. >>;

b)
il comma 2 è abrogato;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Per il personale operante nei servizi integrativi e sperimentali, la Regione prevede specifici percorsi formativi indicando nel regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a), i titoli di studio per accedervi.>>.

Art. 21
  (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 20/2005)
1. All' articolo 25 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. I soggetti gestori dei servizi pubblici e privati accreditati assicurano le funzioni di coordinamento pedagogico delle singole strutture avvalendosi di operatori in possesso del titolo di studio di laurea a indirizzo pedagogico o psicologico. La dotazione è definita in base alle esigenze e tipologie dei singoli servizi, secondo le indicazioni del Comitato di coordinamento pedagogico di cui all'articolo 14.>>;

b)
il comma 2 è abrogato.

Art. 22
  (Inserimento dell'articolo 26 bis nella legge regionale 20/2005)
1.
Dopo l' articolo 26 della legge regionale 20/2005 è inserito il seguente:
<<Art. 26 bis
 (Trasmissione dei dati alla Regione)
1. I soggetti gestori dei servizi per la prima infanzia avviati o accreditati sono tenuti a trasmettere al Servizio regionale competente tutti i dati relativi al servizio, individuati con il regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, nei tempi e con le modalità, anche informatiche, stabilite dal medesimo regolamento.
2. La trasmissione dei dati di cui al comma 1 è coordinata con l'attività di rilevazione e monitoraggio di cui all'articolo 11.>>.

Art. 23
  (Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 20/2005)
1. Al comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 20/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera a) è inserita la seguente:
<<a bis) quali sono stati i controlli effettuati dai Comuni successivamente alle dichiarazioni di inizio attività e quali sulla permanenza dei requisiti, con indicazione degli esiti degli stessi;>>;

b)
alla lettera c) la parola << provinciale >> è sostituita dalla seguente: << comunale >>;

c)
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
<<e) quali esiti applicativi hanno avuto i criteri fissati dalla Regione per la partecipazione degli utenti al costo dei servizi e in che misura i finanziamenti regionali annuali relativi agli interventi contributivi hanno favorito l'accesso ai servizi da parte delle famiglie;>>;

d)
la lettera f) è abrogata.

Art. 24
  (Modifica all'articolo 29 della legge regionale 20/2005)
1.
Al comma 5 dell'articolo 29 della legge regionale 20/2005 le parole << servizi per la prima infanzia >> sono sostituite dalle seguenti: << nidi d'infanzia >>.