LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 24 maggio 2010, n. 7

Modifiche alle leggi regionali 20/2005 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e 11/2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), disciplina della funzione di garante dell'infanzia e dell'adolescenza, integrazione e modifica alla legge regionale 15/1984 (Contributi per agevolare il funzionamento delle scuole materne non statali) e altre disposizioni in materia di politiche sociali e per l'accesso a interventi agevolativi.

TESTO VIGENTE dal 16/12/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/06/2010
Materia:
310.04 - Asili-nido e scuole materne
310.06 - Problemi della famiglia
310.02 - Assistenza sociale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 56
 (Norme transitorie)
1. Fino alla data di decorrenza dell'efficacia delle norme del regolamento di cui all' articolo 13, comma 2, lettera d), della legge regionale 20/2005 , disciplinante le modalità per la concessione dell'accreditamento di cui all' articolo 20 della legge regionale 20/2005 , tutte le disposizioni di tale legge che condizionano l'accesso da parte dei servizi educativi per la prima infanzia ai finanziamenti pubblici o il contributo alle famiglie per il sostegno all'abbattimento dei costi di partecipazione finanziaria ai servizi all'ottenimento dell'accreditamento, si intendono riferite ai servizi autorizzati o avviati con la procedura di cui al combinato disposto degli articoli 18 e 29 della legge regionale 20/2005 .
2. Fino all'emanazione del regolamento di cui all' articolo 13, comma 2, lettera a), della legge regionale 20/2005 , per la parte disciplinante i servizi del sistema educativo integrato di cui agli articoli 4, 4 bis e 5 della legge regionale 20/2005 , la dichiarazione di inizio attività di tali servizi, prevista dall' articolo 18 della legge regionale 20/2005 , attesta il solo possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), c), d), e), f) e h), della legge regionale 20/2005 , la corrispondenza delle strutture ai criteri di localizzazione e alle caratteristiche strutturali di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 20/2005 , e il fatto che una quota dell'orario di lavoro del personale del servizio sia destinata ad attività di aggiornamento, programmazione del lavoro educativo e alla promozione della partecipazione delle famiglie.
3. Dopo l'emanazione del regolamento di cui all' articolo 13, comma 2, lettera a), della legge regionale 20/2005 , i servizi del sistema educativo integrato che hanno presentato la dichiarazione di inizio attività di cui al comma 2, salvi i controlli di cui all'articolo 19, commi 1 e 2, della legge regionale 20/2005 , provvedono a integrare la medesima attestando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere a) e g), della legge regionale 20/2005 .
4. I servizi del sistema educativo integrato che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno ottenuto dal Comune l'autorizzazione definitiva al funzionamento ai sensi della normativa previgente, sono soggetti ai controlli previsti dall' articolo 19 della legge regionale 20/2005 .
5. Il termine di validità delle autorizzazioni provvisorie al funzionamento rilasciate dai Comuni ai servizi del sistema educativo integrato, ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 20/2005 , è differito, a richiesta, dal Comune competente per territorio, per un ulteriore periodo non superiore a due anni, decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Alla scadenza delle autorizzazioni provvisorie di cui al comma 5, i servizi del sistema educativo integrato si avvalgono della procedura di cui all' articolo 18 della legge regionale 20/2005 .
7. Fino all'istituzione del registro dell'associazionismo familiare di cui all' articolo 17, comma 1 bis, della legge regionale 11/2006 , come inserito dall'articolo 40, possono accedere ai contributi previsti dagli articoli 17 e 18 della legge regionale 11/2006 le famiglie organizzate in forma cooperativistica o associazionistica.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 8471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
9. Fino all'istituzione dell'organismo di cui all' articolo 19 della legge regionale 11/2006 , come modificato dall'articolo 42, si prescinde dal relativo parere in relazione all'approvazione dei regolamenti secondo la procedura di cui all' articolo 21 della legge regionale 11/2006 e delle deliberazioni della Giunta regionale previste dalla medesima legge.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 9, L. R. 11/2011