LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2010, n. 6

Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  25/03/2010
Materia:
210.04 - Zootecnia

CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, riconoscendo l'apicoltura quale attività indispensabile per la salvaguardia della biodiversità ambientale e per lo sviluppo quantitativo e qualitativo delle produzioni agricole, tutela la sanità degli alveari e promuove l'attività apistica in applicazione dei principi della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura), sulla base delle caratteristiche del proprio territorio agro-forestale e delle risorse nettarifere e pollinifere ivi disponibili.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Per quanto non previsto dalla legge 313/2004, ai fini della presente legge si intende per:
a) favo da nido: la costruzione di cera effettuata dalle api entro un apposito telaio ove si sviluppa la colonia;
b) famiglia: la colonia di api con regina avente un numero di favi da nido coperti da api superiori a cinque;
c) nucleo: la famiglia di api avente fino a cinque favi da nido coperti da api;
d) alveare stanziale: l'alveare che non viene spostato nel corso dell'anno.
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 3, comma 26, lettera a), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
2Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 26, lettera b), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
3Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 41, comma 1, L. R. 28/2017
Art. 3
 (Organismi associativi tra apicoltori)
1. Ai fini dell'attuazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, sono organismi associativi tra apicoltori le forme associate, senza scopo di lucro, comunque denominate, costituite da apicoltori operanti in regione.
2. Con decreto del direttore del Servizio regionale competente, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, sono individuati come organismi associativi maggiormente rappresentativi gli organismi di cui al comma 1, costituiti su base provinciale o interprovinciale, che rappresentano la maggioranza degli apicoltori presenti nel relativo territorio.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, sono organismi associativi maggiormente rappresentativi: il Consorzio fra gli apicoltori della Provincia di Udine, il Consorzio fra gli apicoltori della Provincia di Pordenone, il Consorzio fra gli apicoltori della Provincia di Trieste e il Consorzio obbligatorio fra gli apicoltori della Provincia di Gorizia.
4. La Regione si avvale degli organismi di cui al comma 2 per la promozione dell'apicoltura e dei prodotti apistici, per la tutela della sanità delle api, per gli interventi di recupero sciami, nonché per lo svolgimento dell'attività di assistenza tecnica e di formazione professionale a favore degli apicoltori.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 26, lettera c), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 4
 (Esperti apistici)
1. Gli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, provvedono alla tenuta su base provinciale e alla pubblicazione sul proprio sito internet degli elenchi degli esperti apistici che possiedono i requisiti previsti dal presente articolo.
2. Costituiscono requisiti per ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1:
a) il possesso di diploma rilasciato da una scuola secondaria di secondo grado;
b) il superamento di un corso della durata non inferiore a cento ore tra parte teorica e parte pratica, organizzato dagli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, in collaborazione con istituti universitari o centri di formazione professionale.
(2)
3. Gli esperti apistici iscritti negli elenchi provinciali di cui al comma 1 collaborano con le autorità sanitarie e supportano gli organismi associativi di cui all'articolo 3 nello svolgimento delle proprie funzioni di carattere tecnico.
4.  
( ABROGATO )
(5)
5. Al fine del recupero degli sciami, il Corpo dei Vigili del Fuoco si può avvalere degli esperti apistici iscritti negli elenchi di cui al comma 1.
6. Coloro che hanno superato il corso di esperto apistico presso il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA) Api di Bologna, ovvero l'esame di apicoltura organizzato da un istituto universitario, possono iscriversi all'elenco di cui al comma 1 se dimostrano di aver svolto attività apistica per un periodo non inferiore a tre anni.
7.  
( ABROGATO )
8. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, gli esperti apistici frequentano, ogni due anni, un corso di aggiornamento di almeno venti ore tra parte teorica e parte pratica, organizzato dagli organismi di cui all'articolo 3, comma 2, in collaborazione con istituti universitari o centri di formazione professionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 8 da art. 3, comma 26, lettera d), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
2Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 3, comma 26, lettera d), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
3Parole sostituite al comma 7 da art. 3, comma 26, lettera e), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
4Comma 1 sostituito da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5Comma 4 abrogato da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6Comma 7 abrogato da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.