LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2010, n. 6

Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  25/03/2010
Materia:
210.04 - Zootecnia

Art. 5
 (Uso di fitofarmaci)
1. Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api sulle colture erbacee, arboree, ornamentali e spontanee.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole, di concerto con l'Assessore competente in materia di salute, sono individuate le modalità operative per la segnalazione delle morie da apicidi e il coordinamento nelle conseguenti attività di accertamento.
3. Con decreto del Direttore del Servizio competente in materia fitosanitaria può essere, altresì, prescritto l'impiego, anche fuori dal periodo di fioritura, di tecniche dirette a prevenire e a ovviare i danni causati dai trattamenti alle api e agli altri insetti pronubi.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 34, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2Parole sostituite al comma 3 da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014