LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 2010, n. 6

Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  25/03/2010
Materia:
210.04 - Zootecnia

Art. 13
 (Finanziamenti per lo sviluppo dell'apicoltura)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli apicoltori, singoli o associati che risiedono nel territorio regionale e ivi esercitano l'attività apistica, finanziamenti per le seguenti iniziative:
a) costruzione, trasformazione, ristrutturazione, ampliamento e ammodernamento di locali destinati alla lavorazione dei prodotti dei propri apiari;
b) acquisto di macchine e attrezzature, come individuate con decreto del Direttore del Servizio regionale competente, strettamente connesse all'esercizio dell'attività apistica e alla lavorazione dei prodotti degli apiari, comprese le arnie e con esclusione di automezzi;
c) acquisto di alveari e famiglie di api.
(2)
2. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettera a), sono concessi agli apicoltori, titolari di partita IVA, possessori di almeno venticinque alveari.
3. I finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), sono concessi agli apicoltori, titolari di partita IVA, che raggiungono una consistenza minima di quindici alveari, tenuto conto delle unità già denunciate e di quelle da acquistare con i contributi di cui al presente articolo.
4. Fatte salve le cause di forza maggiore, è fatto divieto di cedere, vendere o comunque distogliere dal loro uso specifico:
a) i beni immobili di cui al comma 1, lettera a), per un periodo di cinque anni dalla concessione del finanziamento;
b) i beni mobili di cui al comma 1, lettera b), per un periodo di cinque anni dalla concessione del finanziamento;
c) gli alveari e le famiglie di api di cui al comma 1, lettera c), per un periodo di tre anni dalla concessione del finanziamento.
5. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti per le iniziative di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Note:
1Articolo sostituito da art. 3, comma 26, lettera l), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
2Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 3, comma 3, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.