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Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5

Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/03/2010
Materia:
350.02 - Attività culturali

CAPO II
 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE
Art. 3
 (Tipologia di interventi di valorizzazione)
1. Al fine di valorizzare i dialetti di cui all'articolo 2, la Regione promuove e sostiene interventi nei seguenti settori:
a) studi e ricerche;
b) attività culturali e spettacolo;
c) comunicazione;
d) istruzione;
e) toponomastica e cartellonistica.
2. La Regione promuove lo sviluppo di progetti e incontri tra le comunità venetofone del Friuli Venezia Giulia e tra queste e quelle dei corregionali all'estero che parlano i dialetti di cui all'articolo 2.
3. La Regione promuove altresì progetti e incontri con le comunità venetofone presenti in Italia e con quelle di Slovenia e Croazia, nonché con le comunità di lingua friulana, slovena e tedesca del Friuli Venezia Giulia al fine di approfondire la reciproca conoscenza.
Art. 4
 (Interventi nel settore studi e ricerche)
1. Nel settore degli studi e delle ricerche, le attività di valorizzazione riguardano in particolare:
a) studio e ricerca storica e demo-etno-antropologica;
b) organizzazione di seminari e convegni;
c) raccolta e conservazione del patrimonio culturale e dialettale;
d) concorsi, premi e borse di studio, anche in collaborazione con gli istituti scolastici e le università della regione;
e) redazione e pubblicazione di repertori dialettali e altri documenti delle aree storiche, culturali e linguistiche della regione.
2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1 la Regione promuove, anche in collaborazione con gli atenei del Friuli Venezia Giulia, del Veneto e con qualificati istituti, enti e centri culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sul patrimonio dei dialetti di cui all'articolo 2.
3. La Regione promuove altresì la costituzione, l'informatizzazione e l'incremento di fondi bibliografici e archivi, anche sonori e video cinematografici, che raccolgono la documentazione di testimonianze di carattere autobiografico, interviste, racconti e memorie orali e loro trascrizioni, canti, musiche e danze tradizionali, nonché la creazione, nelle biblioteche di enti locali e d'interesse regionale, di specifiche sezioni dedicate ai dialetti di origine veneta.
4. La Regione favorisce la raccolta e la conservazione della documentazione prodotta nel corso delle ricerche di cui al comma 2 e, previo accordo, ne dispone il deposito presso le biblioteche di ente locale, una per Provincia.
Art. 5
 (Interventi nel settore attività culturali e spettacolo)
1. Nel settore delle attività culturali e dello spettacolo, gli interventi di valorizzazione riguardano in particolare le seguenti iniziative:
a) editoriali, discografiche, audiovisive, multimediali ed espositive;
b) produzione e distribuzione di spettacoli musicali e teatrali;
c) festival e manifestazioni culturali, teatrali e musicali;
d) promozione delle tradizioni folcloristiche e popolari regionali.
Art. 6
 (Interventi nel settore comunicazione)
1. Nel settore della comunicazione, la Regione promuove la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive realizzate da emittenti pubbliche e private per la valorizzazione dei dialetti di cui all'articolo 2.
2. La Regione sostiene la redazione e la stampa di giornali e periodici nei dialetti di cui all'articolo 2.
Art. 7
 (Interventi nel settore istruzione)
1. Nel settore dell'istruzione, al fine di concorrere all'arricchimento dell'offerta formativa, proposta anche dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nel rispetto della loro autonomia, la Regione promuove e sostiene progetti didattici diretti alla valorizzazione e alla conoscenza dei dialetti di cui all'articolo 2, anche ai fini dell'apprendimento della storia e delle tradizioni locali, e l'acquisizione nelle biblioteche scolastiche di testi e materiale documentale relativi al settore.
Art. 8
 (Interventi nel settore toponomastica e cartellonistica)
1. Nel settore della toponomastica, la Regione sostiene indagini e partecipa alle iniziative di studio e ricerca promosse dai Comuni, anche in collaborazione con le università degli studi del Friuli Venezia Giulia e gli istituti culturali della regione.
2. La Regione sostiene gli enti locali e i soggetti pubblici e privati che operano nei settori della cultura, dello sport, dell'economia e del sociale per l'utilizzo di cartellonistica, anche stradale, nei dialetti di cui all'articolo 2.