LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5

Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/03/2010
Materia:
350.02 - Attività culturali

Art. 9
 (Funzioni della Regione)
1. La Giunta regionale approva il bando annuale degli interventi di cui al capo II, sentito il Comitato di cui all'articolo 10.
2.  
( ABROGATO )
(6)
3.  
( ABROGATO )
4. Con il bando annuale di cui al comma 1, sono definiti criteri e modalità per l'individuazione delle categorie di soggetti beneficiari, nonché delle tipologie di interventi e spese ammissibili, per la presentazione delle domande, la erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 214, L. R. 14/2012 , a decorrere dall'anno 2013, come stabilito dal comma 215 del medesimo art. 6 L.R. 14/2012.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 10, lettera a), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
3Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 10, lettera b), L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
4Rubrica dell'articolo modificata da art. 6, comma 2, lettera a), L. R. 17/2016
5Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 2, lettera b), L. R. 17/2016
6Comma 2 abrogato da art. 6, comma 2, lettera c), L. R. 17/2016
7Comma 3 abrogato da art. 6, comma 2, lettera c), L. R. 17/2016
8Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 2, lettera d), L. R. 17/2016