LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4

Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli regionali.

TESTO VIGENTE dal 13/08/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/03/2010
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 3
 (Vendita diretta dei prodotti agricoli regionali)
1. La Regione favorisce l'organizzazione, l'allestimento e la promozione di mercati rurali periodici, detti anche "farmer markets", per la vendita diretta ed esclusiva di prodotti agricoli regionali nei Comuni singoli o associati con popolazione superiore a 5.000 abitanti che mettono a disposizione apposite aree pubbliche.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA):
a) fornisce il necessario supporto tecnico e logistico, sulla base di convenzioni stipulate con i Comuni;
b) promuove azioni di coordinamento con i Comuni al fine di armonizzare i periodi di attività dei mercati rurali.
3. La Regione promuove altresì, con le modalità di cui all'articolo 6, la vendita diretta, in appositi locali delle aziende agricole site sul territorio regionale, dei prodotti ottenuti per almeno l'80 per cento nell'azienda medesima.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 26, L. R. 14/2016