LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2011).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/01/2011
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 8
 (Finalità 7 - sanità pubblica)
1.
Dopo il comma 22 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), sono inseriti i seguenti:
<<22 bis. Le disposizioni di cui ai commi 20, 21, 21 bis e 22 cessano di avere applicazione, e devono intendersi contestualmente abrogate, a eccezione del periodo indicato al comma 22 ter, successivamente al rilascio del definitivo parere di conformità, da parte della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, sugli atti aziendali degli enti del Servizio sanitario regionale a conclusione del processo di revisione degli atti aziendali medesimi in coerenza:
a) con i principi e criteri definiti con le deliberazioni della Giunta regionale n. 834, del 22 aprile 2005, e n. 902, del 12 maggio 2010;
b) con gli indirizzi e obiettivi del Piano sanitario e sociosanitario regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 465, dell'11 marzo 2010;
c) con gli altri strumenti della pianificazione regionale.
22 ter. Anche successivamente alla definizione della revisione degli atti aziendali di cui al comma 22 bis, resta necessaria l'autorizzazione del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali per la copertura dei posti dei responsabili di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale di tutti i ruoli, previo prioritario esperimento del processo di mobilità tra gli enti, ai sensi della disposizione del comma 22 ultimo periodo.>>.

2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
4.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
8.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
10.  
( ABROGATO )
11.  
( ABROGATO )
12.  
( ABROGATO )
13.  
( ABROGATO )
(5)
14. In attuazione delle finalità strategiche espresse dalla deliberazione della Giunta regionale n. 465, dell'11 marzo 2010 (LR 23/2004 art. 8 - Approvazione definitiva del Piano sanitario e sociosanitario regionale 2010 - 2012), sono trasferiti a titolo gratuito all'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone, a decorrere dall'1 gennaio 2011:
a) tutti i beni immobili dei presidi ospedalieri di San Vito al Tagliamento e Spilimbergo;
b) i soli beni mobili inerenti alle funzioni ospedaliere dei presidi di San Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Maniago e Sacile.
15. A decorrere dalla data indicata nel comma 14, sono trasferite all'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone le funzioni inerenti alle attività ospedaliere dei presidi di cui al comma 14. Il trasferimento dei rapporti di lavoro avviene nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
16. I direttori generali dell'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone e dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" provvedono, d'intesa, a redigere un atto ricognitivo dei beni mobili e immobili oggetto del trasferimento.
17. In attuazione dell' articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), costituisce titolo per la trascrizione nei pubblici registri mobiliari e immobiliari il decreto del Presidente della Regione, da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale, di recepimento dell'atto ricognitivo di cui al comma 16.
18. I direttori generali dell'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone e dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" provvedono d'intesa, ove necessario, a definire forfetariamente i rapporti di debito e credito inerenti alle spese di manutenzione, nonché alla regolazione degli altri rapporti obbligatori, giuridici ed economici, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, in corso alla data del trasferimento, e all'eventuale assegnazione in uso di parte degli immobili a titolo oneroso o non oneroso.
19. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 17, i beni oggetto del trasferimento sono collocati nel patrimonio indisponibile dell'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone.
20.
I commi da 1 a 6 dell'articolo 8 della legge regionale 24/2009 sono sostituiti dai seguenti:
<<1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a cofinanziare con risorse proprie la costruzione del nuovo polo ospedaliero di Pordenone, la ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara e la realizzazione della nuova sede dell'Ospedale infantile Burlo Garofolo, attuati nell'ambito del programma degli investimenti nel Servizio sanitario regionale finanziato con i fondi di cui all' articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (Legge finanziaria 1988).
2. Ad avvenuto completamento degli interventi di cui al comma 1, i beni immobili appartenenti alle aziende e istituti del Servizio sanitario regionale interessati dagli interventi e resisi disponibili a seguito del completo trasferimento delle funzioni ospedaliere nelle nuove strutture, verranno trasferiti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
3. Il patrimonio immobiliare acquisito dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a seguito del trasferimento di cui al comma 2 sarà valorizzato per ridurre l'indebitamento regionale derivante dal finanziamento di cui al comma 1.
4. Le modalità di finanziamento degli interventi di cui al comma 1 nonché le modalità e i valori relativi al trasferimento dei beni di cui al comma 2 saranno oggetto di apposito accordo di programma.>>.

21. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 24/2009, come sostituito dal comma 20, relativamente al nuovo polo ospedaliero di Pordenone, fanno carico all'unità di bilancio 7.1.2.1135 e ai capitoli 4443, 4446 e 4448 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
22. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 24/2009, come sostituito dal comma 20, relativamente al riordino della rete ospedaliera triestina, fanno carico all'unità di bilancio 7.1.2.1135 e ai capitoli 4445, 4447 e 4449 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
23. L'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone trasferisce a titolo gratuito all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" la proprietà dei padiglioni, con relativi accessori e pertinenze, destinati a funzioni di "Cittadella della salute" come definite al comma 24, individuati con accordo di programma e ubicati nell'attuale comprensorio ospedaliero di Pordenone in via Montereale n. 24, contraddistinto dalla particella catastale complessiva identificata al foglio 12, mappale 82, del Comune di Pordenone.
24. Il trasferimento della proprietà dei beni di cui al comma 23, che mantengono la destinazione sanitaria, è finalizzato alla realizzazione di una sede integrata denominata "Cittadella della salute" per le attività direzionali e distrettuali sanitarie di competenza dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e per le attività sociosanitarie di competenza del Comune di Pordenone, o il cui ente gestore è il Comune medesimo.
25. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie di cui al comma 23 provvedono agli atti di rispettiva competenza finalizzati al trasferimento di proprietà, ivi compreso il frazionamento catastale dell'area su cui insistono i padiglioni da trasferire e l'adozione con provvedimento congiunto dell'elenco dei beni oggetto del trasferimento, e alla regolazione dei reciproci rapporti conseguenti.
26. In attuazione dell' articolo 5 del decreto legislativo 502/1992 , costituisce titolo per la trascrizione nei pubblici registri mobiliari e immobiliari il decreto del Presidente della Regione, da adottarsi previa deliberazione della Giunta regionale, che recepisce l'elenco dei beni oggetto del trasferimento e indica la data del trasferimento medesimo.
27. A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 26, i beni ivi indicati sono collocati nel patrimonio indisponibile dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale".
28. L'Azienda ospedaliera "S. Maria degli Angeli" di Pordenone è autorizzata a realizzare, in via sperimentale, nelle more della definizione del piano regionale delle cure palliative, una rete locale di cure palliative pediatriche anche con la collaborazione e il coinvolgimento di altri soggetti pubblici o privati.
29. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2011 a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
30. L'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" è autorizzata ad acquistare un camper dotato di apparecchiature per le cure odontoiatriche per lo svolgimento di attività di prevenzione e cura per pazienti con difficoltà di accesso alle cure presso le strutture ambulatoriali. Il servizio verrà svolto anche con il supporto dell'Associazione Banca del Tempo con sede in Pordenone.
30 bis. Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 30, l'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" predispone un progetto sperimentale della durata di tre anni contenente la descrizione della tipologia di attività di cura e di prevenzione rivolta ai soggetti anziani, disabili e fragili ospiti di strutture sociali presenti sul territorio dell'azienda medesima.
30 ter. Il camper utilizzato per lo svolgimento dell'attività di cura e prevenzione di cui al comma 30 dispone di allestimento e di attrezzature idonei a garantire la qualità delle prestazioni e la sicurezza dei pazienti.
30 quater. L'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" verifica che il personale dipendente dell'azienda o convenzionato, impiegato nello svolgimento delle attività di cui al comma 30, sia in possesso dei titoli idonei allo svolgimento dell'attività medesima ed effettua un monitoraggio costante sull'efficacia del progetto sperimentale relazionando annualmente alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.
31. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 100.000 euro a carico dell'unità di bilancio 7.1.1.1131 e del capitolo 4362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.
32. Le aziende per i servizi sanitari rimborsano i costi autorizzati sostenuti dagli utenti dei servizi di riabilitazione per le spese di vitto e alloggio in occasione dei trattamenti residenziali di cui all' articolo 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), effettuati nell'ambito territoriale delle aziende medesime.
33. Nel caso di permanenza presso strutture alberghiere convenzionate con le aziende per i servizi sanitari nel cui ambito territoriale sono rese le prestazioni di cui al comma 32, le spese per vitto e alloggio sono sostenute, direttamente, dalle aziende medesime.
34. I costi sostenuti dalle aziende per i servizi sanitari per le prestazioni di riabilitazione, per le spese di vitto e alloggio di cui al comma 33 ovvero per i rimborsi di cui al comma 32, nonché per eventuali spese accessorie, non possono superare il valore complessivo delle tariffe regionali per i trattamenti residenziali.
35. Le prestazioni di cui al comma 32 sono autorizzate dalle aziende per i servizi sanitari nel cui ambito territoriale risiedono i cittadini che usufruiscono delle prestazioni medesime.
36. Le aziende per i servizi sanitari di cui al comma 35 rimborsano i relativi oneri alle aziende sanitarie nel cui ambito territoriale sono rese le prestazioni di cui al comma 32 e che sopportano i relativi oneri, nei limiti delle risorse ordinariamente destinate alle attività di riabilitazione.
37. La disciplina di cui ai commi 32, 33, 34, 35 e 36 trova applicazione, in via eccezionale, per la durata di quattro anni.
38.
La lettera b) del comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), è sostituita dalla seguente:
<<b) riservare agli enti del Servizio sanitario regionale soci, la maggioranza assoluta del capitale sociale. Alla parte pubblica è comunque riservata la partecipazione maggioritaria anche in caso di programmi di sperimentazione aventi a oggetto nuovi modelli gestionali;>>.

39.
Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 10 agosto 2006, n. 14 (Disciplina dell'assetto istituzionale, organizzativo e gestionale degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico " Burlo Garofolo " di Trieste e " Centro di riferimento oncologico " di Aviano), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. A decorrere dall'anno 2012 l'Amministrazione regionale definisce, specificatamente, il finanziamento annuale agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici di cui all'articolo 14, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, con particolare riguardo all'integrazione nel Servizio sanitario regionale, di cui i predetti istituti sono riferimento per le specifiche funzioni svolte, e alle prospettive di sviluppo su scala nazionale e internazionale sia per quanto riguarda gli aspetti clinico assistenziali che per quelli di ricerca.>>.

40. Con regolamento regionale sono disciplinati i criteri e le modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, da parte del produttore primario al consumatore, di piccoli quantitativi di carni suine, sia trasformate che stagionate, nonché di carni avicole e cunicole, sia fresche che trasformate, ottenute dall'allevamento degli animali nella propria azienda, denominate piccole produzioni locali, nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari.
41. Nel rispetto degli obiettivi di tutela e igiene alimentare previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di sicurezza di prodotti alimentari, con regolamento regionale possono essere definiti, altresì, i criteri e le modalità per la produzione, lavorazione, preparazione e vendita diretta, in ambito locale, di piccoli quantitativi di altri prodotti derivanti dalla produzione primaria.
42. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H.
Note:
1Parole sostituite al comma 37 da art. 7, comma 13, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
2Comma 30 bis aggiunto da art. 8, comma 5, L. R. 14/2012
3Comma 30 ter aggiunto da art. 8, comma 5, L. R. 14/2012
4Comma 30 quater aggiunto da art. 8, comma 5, L. R. 14/2012
5Comma 13 abrogato da art. 11, comma 11, L. R. 14/2012
6Parole sostituite al comma 37 da art. 8, comma 1, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
7Parole sostituite al comma 37 da art. 8, comma 8, L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
8Comma 2 interpretato da art. 5, comma 16, L. R. 33/2015 , con effetto dall'1/1/2016.
9Comma 2 abrogato da art. 8, comma 63, L. R. 14/2016
10Comma 3 abrogato da art. 8, comma 63, L. R. 14/2016
11Comma 4 abrogato da art. 8, comma 63, L. R. 14/2016
12Comma 5 abrogato da art. 8, comma 63, L. R. 14/2016
13Comma 6 abrogato da art. 8, comma 63, L. R. 14/2016
14Comma 7 abrogato da art. 8, comma 63, L. R. 14/2016
15Comma 8 abrogato da art. 8, comma 63, L. R. 14/2016
16Comma 9 abrogato da art. 8, comma 63, L. R. 14/2016
17Comma 10 abrogato da art. 8, comma 63, L. R. 14/2016
18Comma 11 abrogato da art. 8, comma 63, L. R. 14/2016
19Comma 12 abrogato da art. 8, comma 63, L. R. 14/2016