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Legge regionale 16 novembre 2010, n. 20

Misure per la promozione della rendicontazione sociale nelle amministrazioni del Friuli Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2012

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/12/2010
Materia:
150.05 - Comunicazione istituzionale

Art. 6
 (Rapporto sulla rendicontazione sociale)
1. Il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, presenta annualmente al Consiglio regionale, entro il 31 ottobre di ogni anno, un "Rapporto annuale sulla rendicontazione sociale", contenente una analisi dei processi di rendicontazione sociale attuati dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 e gli elementi per una valutazione della loro efficacia in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 1.