LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 16

Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre.

TESTO VIGENTE dal 01/07/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/08/2010
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.02 - Amministrazione regionale
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni

CAPO III
 NORME URGENTI IN MATERIA DI PASSAGGIO AL DIGITALE TERRESTRE
Art. 12
 (Norme urgenti in materia di passaggio al digitale terrestre)
1. Al fine di agevolare e consentire nel territorio regionale il passaggio della radiodiffusione televisiva terrestre dal sistema analogico a quello digitale, le autorizzazioni amministrative per l'installazione di nuovi impianti per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, nonché per le modifiche agli impianti esistenti che necessitano di essere adeguati, sono disciplinate dalle disposizioni che seguono.
2. I nuovi impianti previsti dai piani nazionali di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione televisiva in tecnica digitale, e fermo restando quanto previsto dagli indirizzi dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in merito a possibili localizzazioni fuori dagli stessi piani nazionali, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata da parte del Comune interessato ai soggetti abilitati a conclusione di un procedimento unificato, nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità e nei termini di cui alle vigenti norme previste per l'istituto della Conferenza di servizi.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti, fatte salve le vigenti norme in materia di tutela della salute, del territorio, dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali, nel rispetto dei principi di non discriminazione, proporzionalità e obiettività, e sulla base del parere favorevole dell'ARPA che accerti il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità relativi alle emissioni elettromagnetiche di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), e successive modifiche.
4. Per gli impianti esistenti che necessitano di essere adeguati per il passaggio alla tecnica digitale, qualora le modifiche non comportino in alcun punto del territorio un aumento dei livelli di campo elettromagnetico, il titolare dell'impianto invia una comunicazione all'ARPA e al Comune interessato, contenente una autocertificazione corredata di una relazione tecnica con i dati radioelettrici aggiornati sottoscritta da un tecnico qualificato. La comunicazione è soggetta, in ogni tempo, a successiva verifica da parte del Comune con il supporto dell'ARPA.
5. Qualora le modifiche agli impianti esistenti di cui al comma 4 comportino un aumento dei livelli di campo elettromagnetico, o comunque comportino modifiche ai volumi edilizi e alla sagoma dell'impianto, si applica il procedimento di cui ai commi 2 e 3.