LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 16

Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre.

TESTO VIGENTE dal 01/07/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/08/2010
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.02 - Amministrazione regionale
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni

CAPO I
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E DI ORGANIZZAZIONE
Art. 1
 (Personale di cui all'articolo 3 della legge regionale 22/1972)
1. Ai fini dell'applicazione del sistema di graduazione delle posizioni dirigenziali, il personale assunto ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale e intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste), con contratto di lavoro di dirigente d'azienda industriale è equiparato, qualora non preposto a una struttura direzionale, al dirigente di staff; qualora la retribuzione complessiva mensile determinata in applicazione della graduazione sia inferiore a quella complessiva in godimento, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra i due trattamenti, riassorbibile con successivi miglioramenti. Ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato al personale assunto con contratto di lavoro di dirigente d'azienda industriale, trova applicazione la disciplina prevista per il personale regionale della qualifica dirigenziale e i relativi oneri fanno carico al bilancio regionale; il direttore del servizio competente in materia di sistemi informativi provvede a delegare funzioni dirigenziali al suddetto personale assegnato al servizio medesimo, definendone i compiti e gli obiettivi.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 a fianco di ciascuna indicati:
a) unità di bilancio 11.3.1.1185 - capitoli 3550 e 9670;
b) unità di bilancio 11.3.1.1184 - capitolo 9650;
c) unità di bilancio 12.2.4.3480 - capitoli 9881 e 9882.
Note:
1Comma 1 interpretato da art. 12, comma 14, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
Art. 2
 (Disposizioni in materia di assenza per malattia, procedimento disciplinare, rilevazione della presenza, messa a disposizione, premialità e aspettativa)
1. In caso di assenza per malattia, al personale regionale si applica la disciplina statale in materia di fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo e in materia di trasmissione dei relativi attestati.
2. AI personale regionale si applica la disciplina statale in materia di forme e termini del procedimento disciplinare; continuano a essere definite in sede di contrattazione collettiva, fermo restando quanto previsto in materia dalla disciplina statale, la tipologia delle infrazioni e delle relative sanzioni. Le competenze poste dalla disciplina statale in capo all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari devono intendersi attribuite al Direttore centrale della struttura direzionale competente in materia di funzione pubblica.
3. Fermo restando che la rilevazione della presenza in servizio del personale regionale è accertata con sistemi di tipo automatico, in relazione alle particolari esigenze organizzative e funzionali degli uffici di segreteria a supporto agli organi politici, di cui all'articolo 38 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche, degli uffici di segreteria di cui al capo II, sezione III, del regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 142, del 16 giugno 2005, e successive modifiche, delle segreterie dei gruppi consiliari di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), e delle stazioni forestali, il personale assegnato ai predetti uffici, tenuto conto delle caratteristiche peculiari dell'attività svolta, può continuare a essere autorizzato a registrare la propria presenza in servizio e tutti i movimenti in entrata e uscita, anche oltre l'orario d'obbligo, tramite personale sottoscrizione dell'apposito registro da validarsi a cura dell'amministratore o del responsabile di struttura.
4.  
( ABROGATO )
(2)
5.  
( ABROGATO )
(3)
6. A valere dall'anno 2010 e fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all' articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 78/2010 , convertito dalla legge 122/2010 , le risorse destinate al finanziamento del sistema premiale del personale regionale non dirigente della Regione possono essere integrate, con gli strumenti di bilancio e, comunque, nell'ambito delle effettive disponibilità, a condizione che gli obiettivi complessivamente assegnati alle diverse strutture direzionali, come verificati dal nucleo di valutazione, siano raggiunti nella misura pari all'80 per cento.
7. AI fine di consentire l'adeguata valorizzazione dei comportamenti organizzativi del personale di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 52/1980, di cui al capo II, sezione III, del regolamento di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale, approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 142, del 16 giugno 2005, e successive modifiche, e di cui all'articolo 38 del regolamento di organizzazione della Regione e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, e successive modifiche, compreso il personale adibito alla mansione di autista di rappresentanza, è autorizzata la corresponsione del premio del sistema incentivante per l'anno 2008 nei limiti della parte di cui al punto 4, lettera b), numero 1), dell'accordo recante "Contratto collettivo integrativo 1998-2001 Area non dirigenziale: Accordo progressioni 2008-2009 e premiale 2008" sottoscritto il 4 maggio 2009.
8. Per le finalità di cui al comma 7, per le annualità successive all'anno 2008 l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare il premio del sistema incentivante nella misura determinata dagli accordi di attuazione dell'articolo 17, comma 4, del contratto collettivo integrativo 1998-2001 Area non dirigenziale sottoscritto l'11 ottobre 2007, pubblicato sul BUR n. 45 del 7 novembre 2007.
9. All'onere di 240.000 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui ai commi 7 e 8 riferiti alle annualità 2008 e 2009, e di 120.000 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 si provvede, ai sensi dell'articolo 18, comma 11, della legge regionale 21/2007, mediante prelevamento dall'unità di bilancio 11.3.1.5033 e dal capitolo 9646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
10. Il personale dipendente del ruolo unico regionale impiegato temporaneamente presso le istituzioni europee, le agenzie europee, i soggetti costituiti in base al regolamento (CE) n. 1082/2006, del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo a un gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT), o presso altri enti o organismi internazionali o Stati esteri è collocato in aspettativa senza assegni salvo motivato diniego dell'amministrazione in ordine alle proprie preminenti esigenze organizzative. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.
Note:
1Comma 6 sostituito da art. 12, comma 29, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2Comma 4 abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 21/2013
3Comma 5 abrogato da art. 41, comma 1, L. R. 21/2013
4Parole aggiunte al comma 10 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
5Parole sostituite al comma 10 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
6Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 11/2023
Art. 3
 (Direzione centrale di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 12/2009)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la denominazione e le funzioni della Direzione centrale istituita dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), sono definite con il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali e i relativi provvedimenti organizzativi di attuazione.
2. Nelle more dell'attuazione del disposto di cui al comma 1, continua a operare, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 30, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2Parole sostituite al comma 10 da art. 14, comma 30, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
3Comma 3 sostituito da art. 12, comma 29, lettera a), L. R. 11/2011
4Parole sostituite alla lettera a) del comma 5 da art. 12, comma 29, lettera b), L. R. 11/2011
5Parole sostituite alla lettera b) del comma 5 da art. 12, comma 29, lettera c), L. R. 11/2011
6Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera c), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.
7Rubrica dell'articolo sostituita da art. 12, comma 12, lettera a), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
8Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 12, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
9Comma 2 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
10Comma 3 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
11Comma 4 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
12Comma 5 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
13Comma 6 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
14Comma 7 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
15Comma 8 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
16Comma 9 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
17Comma 10 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
18Comma 11 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
19Comma 12 abrogato da art. 12, comma 12, lettera c), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
20Articolo abrogato da art. 42, comma 1, L. R. 21/2013
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 22, L. R. 11/2011
Art. 6

( ABROGATO )

(5)
Note:
1Comma 7 bis aggiunto da art. 14, comma 65, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2Parole sostituite al comma 5 da art. 12, comma 30, lettera a), L. R. 11/2011
3Parole aggiunte al comma 5 da art. 12, comma 30, lettera b), L. R. 11/2011
4Parole aggiunte al comma 5 da art. 10, comma 14, L. R. 5/2013
5Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aaa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.