LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 16

Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre.

TESTO VIGENTE dal 01/07/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  13/08/2010
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.13 - Personale del comparto unico regionale
120.02 - Amministrazione regionale
430.06 - Telefonia e Telecomunicazioni

Art. 7
 (Modifiche all'articolo 47 della legge regionale 18/1996 in materia di incarichi dirigenziali)
1. All'articolo 47 della legge regionale 18/1996, come da ultimo sostituito dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 4/2004, sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il secondo periodo del comma 4 è soppresso;

b)
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
<<4 bis. Gli incarichi di cui al comma 2, lettere b) e c), rivestono carattere di fiduciarietà. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 2 con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato a soggetti esterni all'Amministrazione regionale può avvenire per un numero massimo di unità pari al 20 per cento del numero di posti previsti, complessivamente, per gli incarichi medesimi, con arrotondamento all'unità superiore.
4 ter. L'incarico di Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione è conferito, con contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato, dalla Giunta regionale su designazione nominativa del Presidente della Regione. L'incarico può essere conferito a dipendenti del ruolo unico regionale in possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e a soggetti esterni all'Amministrazione regionale in possesso dei medesimi requisiti culturali, nonché di un'esperienza maturata per almeno un biennio in funzioni dirigenziali.
4 quater. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 2, lettere b) e c), è richiesto:
a) per i dirigenti regionali il possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di un'anzianità nell'esercizio delle funzioni dirigenziali proprie e non delegate di almeno quattro anni, per l'incarico di cui alla lettera b), e di almeno due anni, per l'incarico di cui alla lettera c);
b) per i soggetti esterni il possesso della laurea magistrale o della laurea specialistica o del diploma di laurea conseguito secondo il previgente ordinamento e di un'esperienza professionale almeno quadriennale, per l'incarico di cui alla lettera b), e almeno biennale, per l'incarico di cui alla lettera c), adeguata alle funzioni da svolgere, maturata in qualifiche dirigenziali presso amministrazioni pubbliche, enti di diritto pubblico, enti o associazioni di diritto privato o aziende pubbliche o private ovvero acquisita nelle libere professioni con regolare iscrizione ai relativi albi.
4 quinquies. Qualora l'incarico di direttore di staff sia conferito presso un Servizio, il direttore del Servizio medesimo svolge le proprie funzioni in posizione gerarchicamente sovraordinata rispetto al direttore di staff.>>.