LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/08/2010
Materia:
220.02 - Commercio
330.04 - Ricerca scientifica
440.07 - Fonti energetiche

CAPO IV
 INCENTIVI ALL'ACQUISTO DI VEICOLI ECOLOGICI E SOSTEGNO ALLA RICERCA
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1La disposizione del presente articolo si applica successivamente all'entrata in vigore del regolamento previsto dal presente articolo ed è applicata sugli acquisti effettuati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21, c. 3 della presente legge.
2Il Regolamento di cui al presente articolo è stato emanato con DPReg. 22/6/2011, n. 0142/Pres. (B.U.R. 6/7/2011, n. 27) ed entra in vigore al 7/7/2011.
3Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 115, lettera gg), L. R. 11/2011
4Parole soppresse al comma 3 da art. 2, comma 115, lettera hh), L. R. 11/2011
5Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 15 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 2, comma 115, lettera ii), L. R. 11/2011
2Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 16
 (Sostegno alla ricerca, allo sviluppo, all'innovazione e al trasferimento tecnologico per lo sviluppo di sistemi per la mobilità individuale finalizzati alla riduzione di consumi e di emissioni)
1. L'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione e trasferimento tecnologico finalizzati allo sviluppo di sistemi per la mobilità individuale che non utilizzino carburanti destinati alla combustione e non producano emissioni di gas combusti polveri, allo sviluppo di sistemi con caratteristiche equivalenti aventi la funzione di ridurne consumi ed emissioni, mediante la concessione, ai soggetti di cui al comma 2, di contributi fino a copertura del 70 per cento della spesa ammissibile.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1 le Università regionali e gli organismi di ricerca aventi sede o unità locale nella regione Friuli Venezia Giulia.
3. I progetti vengono realizzati in collaborazione con imprese. Possono collaborare anche enti pubblici territoriali e altri soggetti diversi dai beneficiari di cui al comma 2.
4. Con regolamento regionale sono definiti, da parte della Direzione istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, i criteri e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al comma 1.
5. Ai fini della rendicontazione relativa ai contributi di cui al comma 1, ai soggetti di cui ai commi 2 e 3 si applicano le disposizioni regionali vigenti in materia di rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici.
Note:
1Articolo sostituito da art. 2, comma 65, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.