LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/08/2010
Materia:
220.02 - Commercio
330.04 - Ricerca scientifica
440.07 - Fonti energetiche

CAPO III
 VIGILANZA E SANZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 11
 (Vigilanza)
1. La vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni di cui al Capo II e al Capo II bis è effettuata dalle Camere di commercio e dall'Amministrazione regionale.
2. Le Camere di commercio esercitano la vigilanza in relazione alle funzioni a esse delegate, con i poteri sanzionatori di loro competenza.
3. Gli organi dell'Amministrazione finanziaria e delle Amministrazioni comunali segnalano all'Amministrazione regionale le violazioni alle prescrizioni di cui al Capo II e al Capo II bis di cui vengano a conoscenza nello svolgimento dell'attività istituzionale di controllo. Tali segnalazioni vengono, altresì, comunicate dall'Amministrazione regionale alle Camere di commercio, qualora siano rilevanti ai fini dell'applicazione delle sanzioni di loro competenza.
4. L'Amministrazione regionale esercita la vigilanza mediante verifiche, audizioni e ispezioni, qualora siano riscontrate delle anomalie dal monitoraggio dei consumi o su segnalazione delle Amministrazioni comunali, delle Camere di commercio e dell'Amministrazione finanziaria, con i poteri sanzionatori di propria competenza.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
2Parole aggiunte al comma 3 da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 12
 (Sanzioni amministrative a carico delle persone fisiche)
1.  
( ABROGATO )
(1)
2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 30 euro a 100 euro, forfettariamente comprensiva della restituzione dei contributi percepiti indebitamente o in eccedenza rispetto a quanto spettante, colui che:
a) effettui rifornimento beneficiando di un contributo superiore a quello spettante in attuazione della presente legge;
b) utilizzi l'identificativo non essendo più intestatario, cointestatario o titolare di diritto di usufrutto del mezzo o titolare di contratto di locazione finanziaria o leasing o di noleggio a lungo termine del medesimo;
c) utilizzi l'identificativo per rifornire un mezzo diverso rispetto a quello per il quale è stato rilasciato;
d) utilizzi senza titolo l'identificativo altrui.
(7)
3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 200 euro colui che, anche a seguito del venir meno della titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto o del contratto di locazione finanziaria o leasing o di noleggio a lungo termine del mezzo, ceda ad altri il proprio identificativo.
4.  
( ABROGATO )
(4)
5. La Camera di commercio che ha rilasciato l'autorizzazione provvede all'applicazione delle sanzioni di cui ai commi da 2 a 4.
6. Ai fini del recupero delle somme, le Camere di commercio, secondo i rispettivi ordinamenti, applicano le disposizioni di cui agli articoli 52, 55 e 56 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), anche assumendo le determinazioni in dette norme previste sui relativi crediti dell'Amministrazione regionale.
7. Non sono applicabili sanzioni ai sensi del presente articolo e non si dà luogo a recuperi nei casi determinati da variazioni di residenza di cui all'articolo 4, comma 6, e sostituzioni del mezzo avvenute nei tre giorni antecedenti il rifornimento, qualora i soggetti interessati abbiano provveduto agli obblighi di comunicazione di cui al medesimo articolo.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 2, comma 115, lettera aa), L. R. 11/2011
2Parole sostituite al comma 5 da art. 2, comma 115, lettera bb), L. R. 11/2011
3Rubrica dell'articolo modificata da art. 5, comma 24, lettera a), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
4Comma 4 abrogato da art. 5, comma 24, lettera b), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
5Parole soppresse al comma 7 da art. 5, comma 24, lettera c), L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6Rubrica dell'articolo modificata da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
7Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
8Parole aggiunte al comma 3 da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
Art. 13
 (Sanzioni amministrative a carico dei gestori)
1. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30 euro a 100 euro per ogni rifornimento irregolarmente effettuato, il gestore che effettua rifornimento su mezzo diverso da quello risultante dall'identificativo.
2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta alla metà qualora al gestore non sia stato notificato identico provvedimento sanzionatorio per la medesima violazione nei centottanta giorni antecedenti l'ultima notifica.
3. È soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa consistente nella sospensione dell'autorizzazione all'erogazione di contributi correlati alla vendita di carburanti per autotrazione fino a tre mesi, mediante disabilitazione dei POS, il gestore che, anche avvalendosi della facoltà prevista dall' articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sia incorso per cinque volte durante l'anno nella sanzione di cui al comma 1.
3 bis. È soggetto all'ulteriore sanzione amministrativa consistente nella sospensione dell'abilitazione all'erogazione di contributi correlati alla vendita di carburanti per autotrazione fino a tre mesi, il gestore che, anche avvalendosi della facoltà prevista dall' articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), sia incorso per cinque volte durante l'anno nella sanzione di cui al comma 1.
4. La sanzione di cui al comma 1 non è applicata nei casi determinati da variazioni di residenza in altra regione e sostituzioni del mezzo avvenute nei tre giorni antecedenti il rifornimento, qualora i beneficiari abbiano adempiuto agli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 4.
4 bis. La violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 6 bis, commi 1 e 2, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 100 euro a 200 euro.
5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 euro a 100 euro per ogni rilevazione omessa o documentazione non rilasciata il gestore che all'atto del rifornimento non rilevi tramite POS il quantitativo di carburanti per autotrazione erogato o non rilasci la documentazione prevista. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.
6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 40 euro a 100 euro il gestore che, a fine giornata, non memorizzi sul POS i dati relativi ai quantitativi dei carburanti per autotrazione complessivamente venduti e non provveda al loro invio all'elaboratore centrale del sistema informatico nei termini di cui all'articolo 9. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi. La sanzione non viene applicata qualora la mancata memorizzazione o il mancato invio dei dati all'elaboratore derivino da guasti o malfunzionamenti delle apparecchiature informatiche.
7.  
( ABROGATO )
(7)
8. Il gestore che richieda rimborsi relativi a contributi non praticati effettivamente è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da dieci a venti volte il rimborso indebitamente richiesto.
9. Le somme relative all'erogazione dei contributi non praticati effettivamente, di cui al comma 8, e per le quali è stato disposto il rimborso da parte dell'Amministrazione regionale, vengono recuperate, maggiorate degli interessi, mediante compensazione sui successivi rimborsi qualora tecnicamente possibile.
10. La Camera di commercio territorialmente competente provvede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo e all'eventuale recupero delle somme relative ai contributi di cui al comma 8 indebitamenti percepiti.
11. Ai fini del presente articolo gli interessi sono calcolati ai sensi dell' articolo 49 della legge regionale 7/2000 .
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 115, lettera cc), L. R. 11/2011
2Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 115, lettera dd), L. R. 11/2011
3Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 115, lettera ee), L. R. 11/2011
4Parole sostituite al comma 10 da art. 2, comma 115, lettera ff), L. R. 11/2011
5Parole soppresse al comma 4 da art. 5, comma 25, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
6Comma 3 bis aggiunto da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
7Comma 7 abrogato da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
8Comma 10 sostituito da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
9Comma 3 abrogato da art. 14, comma 2, lettera f), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
10Comma 5 abrogato da art. 14, comma 2, lettera f), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
11Comma 6 abrogato da art. 14, comma 2, lettera f), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
12Non si procede all'abrogazione dei commi 3, 5 e 6 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.
Art. 14
 (Disposizioni generali in materia di sanzioni)
1. Con le modalità stabilite nella convenzione di cui all'articolo 8, comma 5, le Camere di commercio aggiornano la banca dati di cui all'articolo 7 con i dati relativi ai verbali di contestazione, ai pagamenti in misura ridotta, alle ordinanze ingiunzioni e alle ordinanze di archiviazione, entro quindici giorni dalla notifica degli atti emessi e dai pagamenti in misura ridotta.
2. Le Camere di commercio irrogano le sanzioni amministrative nei confronti dei gestori, relativamente alle disabilitazioni dei POS, tramite la gestione della banca dati.
3. Le Camere di commercio notificano il processo verbale di accertamento delle violazioni di cui agli articoli 12 e 13 entro il termine di novanta giorni dal giorno in cui dispongono degli elementi sufficienti a rilevare la violazione.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 1/1984 e, in particolare, l'articolo 24 in relazione alla devoluzione dei proventi conseguenti all'irrogazione delle sanzioni amministrative delegate alle Camere di commercio.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 11, comma 1, L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
2Comma 2 abrogato da art. 14, comma 2, lettera g), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
3Non si procede all'abrogazione del comma 2 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.