LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/08/2010
Materia:
220.02 - Commercio
330.04 - Ricerca scientifica
440.07 - Fonti energetiche

Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) beneficiari:
1) le persone fisiche residenti nella regione intestatarie, cointestatarie, titolari di diritto di usufrutto o di contratti di noleggio a lungo termine o locatarie in locazione finanziaria o leasing dei mezzi autorizzati a beneficiare della contribuzione per l'acquisto dei carburanti per autotrazione, intendendo con tale termine i carburanti utilizzati per rifornire veicoli e motoveicoli;
2)   ( ABROGATO )
b) mezzi: gli autoveicoli e i motoveicoli iscritti nei pubblici registri automobilistici della Regione, compresi i mezzi oggetto o di noleggio a lungo termine o di locazione finanziaria o leasing, purché appartenenti ai beneficiari di cui alla lettera a);
c) identificativi: le tessere con le caratteristiche tecniche di cui al punto 1 dell'allegato A;
d) autorizzazioni: le abilitazioni degli identificativi per l'ottenimento dei benefici della presente legge;
e) variazione di autorizzazione: ogni modifica dei dati memorizzati sull'identificativo all'atto del rilascio dell'autorizzazione;
f) POS: gli apparecchi uniformati alle caratteristiche tecniche di cui al punto 2 dell'allegato A.
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 2, comma 115, lettera a), L. R. 11/2011
2Numero 2) della lettera a) del comma 1 abrogato da art. 5, comma 20, L. R. 18/2011 , con effetto dall'1/1/2012.
3Parole aggiunte al numero 1) della lettera a) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
4Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
5Parole soppresse alla lettera d) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2023.
6Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 14, comma 2, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
7Lettera f) del comma 1 abrogata da art. 14, comma 2, lettera a), L. R. 20/2022 , a decorrere dall'1/1/2024.
8Non si procede all'abrogazione delle lettere c) e f) del comma 1 del presente articolo, a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 2, L.R. 20/2022, a opera dell'art. 4, c. 2, lett. b), L.R. 15/2023.