LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2010, n. 14

Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/08/2010
Materia:
220.02 - Commercio
330.04 - Ricerca scientifica
440.07 - Fonti energetiche

Art. 18
 (Clausola valutativa)
1. Entro il mese di giugno di ciascun anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riguardo ai seguenti quesiti:
a) quale è stato l'andamento dei consumi di carburante per autotrazione in regione, distintamente per benzina e gasolio venduti a prezzo pieno e con l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 3, nonché per classe ambientale di appartenenza dei veicoli riforniti, limitatamente ai consumi assistiti da contribuzione;
b) quale è stato l'ammontare dei contributi erogati per l'acquisto di carburanti, a fronte degli identificativi attivi, e quale la distribuzione dei beneficiari per classi di rifornimento e classi di contribuzione;
c) in che misura le risorse allocate hanno consentito di soddisfare le domande di contributo presentate per l'acquisto di autoveicoli per la mobilità ecologica individuale e quali sono stati i criteri adottati per la concessione dei contributi;
d) quali criticità sono emerse in sede di attuazione della presente legge.