LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/01/2010
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 7
 (Finalità 6 - Istruzione, formazione e ricerca)
1.  
( ABROGATO )
(5)
2.  
( ABROGATO )
(6)
3.  
( ABROGATO )
(7)
4.  
( ABROGATO )
(8)
5.
Al comma 8 dell'articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), dopo le parole << istituzioni pubbliche e private >> sono inserite le seguenti: << e può essere utilizzato in tutto o in parte quale fondo di rotazione >>.

6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 8, comma 8, della legge regionale 17/2008 , come modificato dal comma 5 , fanno carico all'unità di bilancio 6.1.2.5057 e al capitolo 5289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.
7. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto statale d'istruzione professionale di Monfalcone - sezione attività marinare, un contributo straordinario finalizzato alla straordinaria manutenzione, alla messa in sicurezza e al mantenimento in esercizio delle navi scuola Grado e Colombo.
8. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura - Servizio istruzione, diritto allo studio e orientamento, corredata di una relazione illustrativa delle opere di cui al comma 7 e del relativo preventivo di spesa.
9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5057 e del capitolo 5319 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
10. All' articolo 7 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 130 le parole << per la valorizzazione dell'area denominata ex Polveriera attraverso la realizzazione di un'area attrezzata idonea anche a ospitare grandi eventi >> sono sostituite dalle seguenti: << per l'ampliamento e la ristrutturazione della scuola media comunale >>;

b)
al comma 131 le parole << Direzione centrale attività produttive >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale istruzione, formazione e cultura >>.

11. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 7, comma 130, della legge regionale 1/2007 , come modificato dal comma 10 , fanno carico all'unità di bilancio 6.1.2.5059 e al capitolo 9217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
12.  
( ABROGATO )
(1)
13.  
( ABROGATO )
(2)
14.  
( ABROGATO )
(3)
15.  
( ABROGATO )
(4)
16. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a quindici anni, nella misura massima prevista dal comma 19 , per la realizzazione delle opere di completamento della ristrutturazione, compreso l'acquisto di arredi e attrezzature, dell'immobile ex Renati di Udine, nonché per la messa in sicurezza dell'immobile ex Stella Mattutina di via Nizza e la sistemazione dell'area ex Locchi di via Margotti.
17. In caso di stipulazione di mutuo per l'intervento, il contributo è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi.
18. La domanda di contributo previsto dal comma 16 è presentata alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
19. Per le finalità di cui al comma 16 è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 120.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, con l'onere complessivo di 360.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.3.2.1126 e del capitolo 3305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2013 al 2024 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
20. Nel caso previsto dal comma 17 l'amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento di cui al comma 16 .
21. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 20 e 26 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e al capitolo 1546 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
22. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERDISU di Udine contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 25 , per la realizzazione delle opere integrative all'intervento di costruzione della nuova Casa dello Studente nel Polo universitario dei Rizzi in Udine, compreso l'acquisto di arredi e attrezzature e l'acquisto di un'area limitrofa alla costruenda Casa dello Studente.
23. In caso di stipulazione del mutuo per l'intervento, il contributo è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi.
24. La domanda di contributo prevista dal comma 22 è presentata alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
25. Per le finalità di cui al comma 22 è autorizzato un limite d'impegno ventennale di 107.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, con l'onere complessivo di 321.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.4.2.1128 e del capitolo 5318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2013 al 2029 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.
26. Nel caso previsto dal comma 23 , l'amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento di cui al comma 23 .
27. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2010 un contributo straordinario di 100.000 euro a favore del consorzio per l'Area di ricerca di Trieste per le attività di partecipazione alla manifestazione fieristica Domus persona.
28. Per le finalità di cui al comma 27 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 6.5.1.1130 e del capitolo 5603 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010 - 2012 e del bilancio per l'anno 2010.
29. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella G.
Note:
1Comma 12 abrogato da art. 7, comma 12, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2Comma 13 abrogato da art. 7, comma 12, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
3Comma 14 abrogato da art. 7, comma 12, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
4Comma 15 abrogato da art. 7, comma 12, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
5Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera fff), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
6Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera fff), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
7Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera fff), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
8Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera fff), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.