LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/01/2010
Allegati:
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 11
 (Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione e altre norme contabili)
1.  
( ABROGATO )
(6)
2.  
( ABROGATO )
(3)
3.
Il comma 12 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:
<<12. Gli enti cui si applicano le regole del patto di stabilità sono tenuti a ridurre il rapporto tra il proprio debito residuo e il prodotto interno lordo nazionale, calcolato al 31 dicembre 2009 con le seguenti modalità:
a) per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il rapporto deve essere ridotto nell'arco del triennio 2010-2012 rispetto a quello in essere al 31 dicembre 2009;
b) per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la riduzione del rapporto nell'arco del triennio 2010-2012 è solo consigliata.>>.

4.
Il comma 18 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:
<<18. Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale degli enti locali, in coerenza con gli obiettivi posti dal patto di stabilità.>>.

5.  
( ABROGATO )
(4)
6.
Il comma 25 bis dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è sostituito dal seguente:
<<25 bis. Le spese di personale connesse alle convenzioni e alle associazioni intercomunali di cui agli articoli 21 e 22 della legge regionale 1/2006 , possono essere valorizzate pro quota da parte dei singoli enti partecipanti, mediante specifico accordo tra le parti che definisca la quota a carico di ogni singolo ente, purché si dia conto globalmente del totale ammontare della spesa di personale. Qualora venga effettuato il riparto, l'ammontare della spesa di personale è opportunamente rettificato, ai fini della determinazione del calcolo previsto ai commi 25 e 28.>>.

7.
Dopo il comma 25 bis dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è inserito il seguente:
<<25 ter. Per il biennio 2010-2011 ai fini del monitoraggio della spesa di personale di cui al comma 25 gli enti inviano alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati di previsione entro il 28 febbraio di ciascun anno e ai dati di consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno. Le informazioni sono prodotte mediante modello approvato dalla deliberazione della Giunta regionale, adottata ai sensi del comma 23 bis, nel quale sono evidenziati i dati riferiti all'andamento del rapporto con evidenza dei valori assoluti di spesa di personale e spesa corrente. Per l'anno 2009 i dati sono comunicati solo a consuntivo.>>.

8.  
( ABROGATO )
(5)
9.
Al comma 27 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 , il punto 3) della lettera b) è sostituito dal seguente:
<<3) alle quote obbligatorie delle categorie protette e all'utilizzo di lavoratori socialmente utili.>>.

10.  
( ABROGATO )
(7)
11.
Dopo il comma 28 dell'articolo 12 della legge regionale 17/2008 è inserito il seguente:
<<28 bis. Ai fini di quanto dispone l'articolo 28, per spesa di personale si intende intervento 1 del Titolo I della spesa corrente dalla quale vanno escluse le spese connesse:
a) nuove assunzioni per adeguamento degli standard organizzativi minimi previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento della polizia locale;
b) assunzioni di lavoratori appartenenti alle categorie protette per le sole quote obbligatorie e di lavoratori socialmente utili.>>.

13. In via di interpretazione autentica, nel disposto di cui all'articolo 12, comma 27, lettera b), punto 3), della legge regionale 17/2008 , per l'anno 2009, si considerano comprese anche le spese sostenute per lavoratori socialmente utili.
14.  
( ABROGATO )
(9)
15.  
( ABROGATO )
16.  
( ABROGATO )
(1)
17.  
( ABROGATO )
(8)
18. In via transitoria, per l'anno 2010, l'autocertificazione attestante l'effettivo svolgimento in forma associata, nell'anno 2009, di funzioni e servizi tramite unione e associazione intercomunale e il raggiungimento dei risultati programmati è presentata entro trenta giorni dall'approvazione del Piano di valorizzazione territoriale di cui all' articolo 26 della legge regionale 1/2006 .
19. L'Amministrazione di Campolongo Tapogliano è autorizzata, per l'anno 2010, a sostenere i maggiori oneri per lavoro straordinario per i propri dipendenti, anche in deroga alle norme vigenti per il contenimento delle spese di personale, per ottemperare efficientemente ed efficacemente al primo impianto del nuovo Comune.
20.  
( ABROGATO )
21. Per il solo anno 2010, l'avanzo di amministrazione accertato con il conto consuntivo dell'anno 2009 può essere utilizzato per spese correnti ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio, in deroga a quanto previsto dall' articolo 187, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
22. Per il solo anno 2010, le quote di avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente ed applicate al bilancio di previsione 2010 per spese correnti ripetitive, ai sensi dell' articolo 3, comma 50, primo periodo, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), possono essere utilizzate dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio 2009. Per il solo anno 2010, le quote di avanzo anche presunto, aventi specifica destinazione e/o derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato, di cui all' articolo 3, comma 50, terzo periodo, della legge regionale 4/2001 , possono essere immediatamente utilizzate anche per spese correnti ripetitive.
23.  
( ABROGATO )
(2)
24. Le Comunità montane e le Province che svolgono, ai sensi dell' articolo 62, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, le funzioni di capofila amministrativo e finanziario per i gruppi di azione locale selezionati ai fini dell'attuazione dell'Asse 4 del programma regionale di sviluppo rurale per gli anni 2007-2013, sono autorizzate a erogare ai gruppi suddetti per garantire la loro operatività, a valere su fondi propri o sui trasferimenti della Regione, anticipazioni o, nel rispetto della normativa sugli aiuti <<de minimis>>, contributi finanziari non cumulabili con i contributi previsti dal programma regionale di sviluppo rurale per gli anni 2007-2013.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare atti di impegno di spesa disposti a favore di enti pubblici o di Friuli Venezia Giulia Strade SpA, finalizzati alla realizzazione di opere di viabilità di interesse o competenza regionale, per opere diverse aventi carattere di priorità e urgenza ai fini del miglioramento della sicurezza stradale.
26. I soggetti di cui al comma 25 presentano all'Amministrazione regionale un dettagliato programma di interventi che individui le nuove opere e i tempi di realizzazione, corredato di un preventivo di spesa.
27. Con il decreto di conferma, da assumersi previa deliberazione della Giunta regionale di approvazione del programma di cui al comma 26 , sono stabiliti i termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione.
Note:
1Comma 16 abrogato da art. 158, comma 2, L. R. 17/2010
2Comma 23 abrogato da art. 5, comma 2, lettera a), L. R. 4/2011 , a seguito dell'abrogazione del c. 3, art. 53, L.R. 13/2009.
3Comma 2 abrogato da art. 18, comma 6, L. R. 18/2011 , a seguito dell'abrogazione del c. 10 bis, art. 12, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2012.
4Comma 5 abrogato da art. 18, comma 13, L. R. 18/2011 , a seguito dell'abrogazione del c. 23 bis, art. 12, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2012.
5Comma 8 abrogato da art. 18, comma 19, L. R. 18/2011 , a seguito dell'abrogazione del c. 26 bis, art. 12, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2012.
6Comma 1 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dei c. 5 e 10 bis, art. 12, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2013.
7Comma 10 abrogato da art. 14, comma 27, L. R. 27/2012 , a seguito dell'abrogazione dei c. 5 e 10 bis, art. 12, L.R. 17/2008, con effetto dall'1/1/2013.
8Comma 17 abrogato da art. 10, comma 47, L. R. 15/2014 , a decorrere dall' 1 gennaio 2015, a seguito dell'abrogazione dell'art. 27, L.R. 1/2006.
9Comma 14 abrogato da art. 50, comma 2, lettera b), L. R. 3/2016
10Comma 15 abrogato da art. 50, comma 2, lettera b), L. R. 3/2016
11Comma 20 abrogato da art. 50, comma 2, lettera b), L. R. 3/2016