LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 2009, n. 19

Codice regionale dell'edilizia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/12/2009
Materia:
410.01 - Urbanistica

Art. 9
 (Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica)
1. La struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale svolge l'attività di Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica per il monitoraggio degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, nonché per il monitoraggio dell'attività edilizia, dell'uso e del consumo di suolo e per la tutela del paesaggio mediante la raccolta e l'elaborazione di dati e informazioni in via telematica.
2. Per lo svolgimento delle attività dell'Osservatorio la Regione stipula intese con le Amministrazioni pubbliche per gestire la raccolta e l'elaborazione dei dati.
3. Gli Enti locali forniscono periodicamente tutte le informazioni relative allo svolgimento delle proprie competenze, secondo le modalità individuate con il regolamento di attuazione di cui all’articolo 2.
4. L'Osservatorio regionale della pianificazione territoriale e urbanistica acquisisce esclusivamente in via telematica tutte le comunicazioni previste dalle leggi in materia di abusivismo urbanistico-edilizio. La trasmissione telematica attraverso il sistema informativo messo a disposizione dalla Regione sostituisce a ogni effetto le comunicazioni cartacee da trasmettere alla Regione, previste dalle altre disposizioni in materia, ivi compresi gli elenchi mensili redatti dai Segretari comunali in forza delle disposizioni statali. L'Osservatorio comunica alla struttura regionale competente le informazioni necessarie all'avvio dei procedimenti di competenza.
4 bis. Fatta salva l'eventuale diversa tempistica stabilita con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 2, per gli adempimenti di cui al comma 4 sono previste le seguenti scadenze di trasmissione:
a) entro il quinto giorno del mese successivo all'accertamento delle opere realizzate abusivamente, il Segretario comunale invia l'elenco mensile redatto ai sensi dell' articolo 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 , contenente i rapporti degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e le relative ordinanze di sospensione dei lavori;
b) rispettivamente entro il 15 luglio e il 15 gennaio di ogni anno, i Comuni inviano per via telematica i dati relativi al monitoraggio, previsto con cadenza semestrale, dell'applicazione delle misure straordinarie di cui al capo VII.
(3)
5. I risultati dell'attività dell'Osservatorio sono pubblicati sul sito web della Regione.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 33, comma 7, L. R. 29/2017
2Parole aggiunte al comma 4 da art. 33, comma 8, L. R. 29/2017
3Comma 4 bis aggiunto da art. 33, comma 9, L. R. 29/2017