LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/10/2009
Allegati:
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
130.07 - Funzioni delegate

Art. 6
 (Disciplina delle concessioni)
1. Fatte salve le competenze dei Consorzi di bonifica previste dall' articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002 e dalle disposizioni della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disposizione organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), le concessioni e le autorizzazioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale sono rilasciate dall'Amministrazione regionale con decreto del Direttore di servizio competente a gestire il demanio idrico regionale, o di un suo delegato, e dagli enti locali nell'ambito delle funzioni conferite.
1 bis. Qualora le concessioni e le autorizzazioni interessino beni del demanio idrico regionale gestiti in parte dall'Amministrazione regionale e in parte dai Consorzi di bonifica ai sensi dell' articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002 , la competenza al relativo rilascio rimane in capo all'Amministrazione regionale, fermo restando l'obbligo per quest'ultima di acquisire il parere del Consorzio di bonifica territorialmente competente in relazione ai beni dallo stesso gestiti per le proprie finalità istituzionali.
2. Le concessioni e le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate in relazione ai beni intestati al demanio idrico regionale o ai beni intestati al demanio dello Stato e consegnati alla Regione secondo le procedure previste dall' articolo 5 del decreto legislativo 265/2001 .
3. Con regolamento regionale da approvarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati:
a) i criteri e le modalità per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1 ;
b) la durata, le finalità e le condizioni delle concessioni tra le quali, in particolare:
1)i termini per la realizzazione delle opere richieste;
2)l'ammontare del canone demaniale;
3)l'entità delle eventuali garanzie finanziarie;
4)i casi di revoca della concessione;
5)gli obblighi del concessionario alla scadenza della concessione.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 4, lettera c), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 10, lettera a), L. R. 23/2013 , con effetto dall'1/1/2014.
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 10/2017
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 10/2017