LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2009, n. 16

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/09/2009
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
420.01 - Opere pubbliche

Art. 8
 (Progetti di opere strutturali)
1. I progetti di opere strutturali sono soggetti alla denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 presso il Comune competente per territorio.
2. Per i progetti delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2, che interessano zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica, il deposito del progetto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, produce gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
3. La denuncia dei lavori di cui al comma 1, nonché il deposito del progetto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, relativi a opere e a interventi edilizi di cui all'articolo 2, realizzati dalla Protezione civile della Regione, sono effettuati presso la sede della struttura direzionale stessa che provvede a darne comunicazione al Comune competente per territorio.
3 bis. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c ter), la disciplina di cui al presente articolo trova applicazione anche in relazione a eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 14, comma 8, L. R. 13/2014
2Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 9, L. R. 13/2014
3Articolo sostituito da art. 72, comma 1, L. R. 2/2024 . La modifica si applica dalla data di operatività del sistema informatico regionale, attestata con decreto del Direttore centrale competente pubblicato nel B.U.R., come disposto dall'art. 88, c. 2, L.R. 2/2024.
4Ai procedimenti avviati anteriormente alla data di operatività del sistema informatico regionale continua ad applicarsi la normativa previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 76, c. 1, L.R. 2/2024.