LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/2009
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
170.02 - Tributi
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
310.02 - Assistenza sociale
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Capo X
 Modifiche a leggi regionali in materia di innovazione e artigianato
Art. 49
 (Modifica alla legge regionale 26/2005 concernente il commercio elettronico)
1.
Dopo l'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico), è inserito il seguente:
<<Art. 9 bis
 (Sviluppo e promozione del commercio elettronico)
1. L'Amministrazione regionale, al fine di favorire lo sviluppo e l'ammodernamento delle imprese, è autorizzata a concedere alle stesse contributi per facilitarne l'accesso al commercio elettronico a valere sulla Programmazione comunitaria POR FESR 2007-2013.
2. Le funzioni amministrative relative alla concessione dei contributi di cui al comma 1 sono delegate alle Camere di commercio.
3. Ai fini di cui al comma 1, per commercio elettronico si intende lo svolgimento di attività commerciali e promozionali dei propri prodotti o servizi per via elettronica.
4. I contributi possono essere assegnati in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile per le seguenti iniziative:
a) acquisizione di strumenti e programmi destinati alla creazione e alla promozione di siti orientati al commercio elettronico;
b) acquisizione di consulenze in materia di commercio elettronico;
c) assistenza alla gestione dei siti di commercio elettronico;
d) promozione del sito elettronico.
5. I contributi di cui al comma 1 sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.
6. Con regolamento regionale sono definiti le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 1.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 26/2005, come inserito dal comma 1, fanno carico alla unità di bilancio 1.6.2.1040 e al capitolo 222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
3. AI comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 26/2005, le parole <<fino al 50 per cento della spesa ammissibile ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese>> sono sostituite dalle seguenti: <<nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato>>.
Art. 50
 (Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 7/2008 concernente interventi agevolativi regionali cofinanziati dai Fondi strutturali)
1. Al comma 3 dell'articolo 31 (Interventi agevolativi regionali cofinanziati dai Fondi strutturali) della legge regionale 7/2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera d) le parole <<d), i) e n),>> sono sostituite dalle seguenti: <<i) e n),>>;
b) alla lettera f), dopo le parole <<degli articoli>>, sono inserite le seguenti: <<9 bis, 11,>>.
Art. 51

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 96, comma 1, lettera b), L. R. 3/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 53 bis della L.R. 12/2002.
Art. 52
 (Contributi a favore delle imprese artigiane per gli investimenti di cui all'articolo 53 bis della legge regionale 12/2002)
1. L'Amministrazione regionale, alla luce delle esigenze derivanti dall'attuazione della programmazione comunitaria 2007-2013 e per corrispondere al fabbisogno derivante dal finanziamento delle domande presentate dall'1 ottobre 2008 fino alla entrata in vigore della presente legge, a valere sull'articolo 53 bis della legge regionale 12/2002, è autorizzata a finanziare le domande medesime con fondi propri.
2. Le domande presentate ai sensi del comma 1 sono integrate sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento attuativo dell'articolo 53 bis della legge regionale 12/2002.
3. La data di presentazione delle domande di cui al comma 1 è fatta salva ai fini dell'individuazione del termine a decorrere dal quale sono considerate ammissibili le spese sostenute.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e al capitolo 8657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.