LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/2009
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
170.02 - Tributi
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
310.02 - Assistenza sociale
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 52
 (Contributi a favore delle imprese artigiane per gli investimenti di cui all'articolo 53 bis della legge regionale 12/2002)
1. L'Amministrazione regionale, alla luce delle esigenze derivanti dall'attuazione della programmazione comunitaria 2007-2013 e per corrispondere al fabbisogno derivante dal finanziamento delle domande presentate dall'1 ottobre 2008 fino alla entrata in vigore della presente legge, a valere sull'articolo 53 bis della legge regionale 12/2002, è autorizzata a finanziare le domande medesime con fondi propri.
2. Le domande presentate ai sensi del comma 1 sono integrate sulla base delle disposizioni contenute nel regolamento attuativo dell'articolo 53 bis della legge regionale 12/2002.
3. La data di presentazione delle domande di cui al comma 1 è fatta salva ai fini dell'individuazione del termine a decorrere dal quale sono considerate ammissibili le spese sostenute.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 1.6.2.1036 e al capitolo 8657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.