LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 luglio 2009, n. 13

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione della direttiva 2006/123/CE. Attuazione dell'articolo 7 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Attuazione del Regolamento (CE) n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Modifiche a leggi regionali in materia di sportello unico per le attività produttive, di interventi sociali e artigianato, di valutazione ambientale strategica (VAS), di concessioni del demanio pubblico marittimo, di cooperazione allo sviluppo, partenariato internazionale e programmazione comunitaria, di gestione faunistico-venatoria e tutela dell'ambiente naturale, di innovazione. (Legge comunitaria 2008).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/08/2009
Materia:
110.02 - Rapporti con la CE - Programmi comunitari
170.02 - Tributi
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
310.02 - Assistenza sociale
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
450.01 - Caccia
450.02 - Pesca - Acquacoltura
450.03 - Fauna

Art. 25
1.
L'articolo 24 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 24
 (Dichiarazione di inizio attività)
1. Sono soggette alla dichiarazione di inizio attività (DIA):
a) l'attività di facchinaggio di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 30 giugno 2003, n. 221 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio);
b) le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 7 luglio 1997, n. 274 (Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione);
c) l'attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
d) l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 (Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione);
e) l'attività di estetista di cui all'articolo 25 e il relativo trasferimento d'azienda;
f) l'attività di parrucchiere misto di cui all'articolo 27 e il relativo trasferimento d'azienda;
g) l'attività di tatuaggio e piercing di cui all'articolo 35;
h) l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento dell'impianto di panificazione ovvero dell'impianto di cottura; la produzione di pane surgelato è soggetta alla medesima dichiarazione da effettuarsi conformemente alle norme stabilite dalla legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari);
i) l'esercizio dei mulini per la macinazione dei cereali, nonché il loro trasferimento, in luogo della licenza prevista dall'articolo 6 della legge 7 novembre 1949, n. 857 (Nuova disciplina delle industrie della macinazione e della panificazione);
j) la fabbricazione e la gestione di depositi all'ingrosso di margarina e di grassi alimentari idrogenati ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 112/1998.
2. Gli interessati presentano la DIA di cui al comma 1 allo sportello unico per le attività produttive e per le attività di servizi di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), che rilascia d'ufficio l'attestazione della presentazione della DIA.
3. L'attestazione della presentazione della DIA di cui al comma 2 abilita il soggetto interessato ad avviare immediatamente l'attività dichiarata e costituisce titolo certificativo.
4. Trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in materia di dichiarazione di inizio attività e di cui alla legge regionale 3/2001.>>.