LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 2009, n. 12

Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/07/2009
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Art. 8
 (Finalità 6 - Istruzione, formazione e ricerca)
1. 
( ABROGATO )
(8)
2. 
( ABROGATO )
(9)
3. 
( ABROGATO )
(4)
4. 
( ABROGATO )
(5)
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a definire le posizioni contabili relative ad attività di formazione professionale realizzate negli anni precedenti al 2000, rimaste sospese per il tempo necessario alla definizione di correlati procedimenti giudiziari.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2009, a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.1123 e del capitolo 5968 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Spese per la definizione delle posizioni contabili relative ad attività di formazione professionale realizzate negli anni precedenti al 2000>>.
7.
Dopo il comma 25, dell'articolo 8, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono inseriti i seguenti commi:
<<25 bis. Per le finalità di valorizzazione e diffusione della ricerca di cui al comma 23, l'Amministrazione regionale è autorizzata inoltre a sostenere spese per progetti, interventi e iniziative di carattere scientifico-culturale caratterizzati da aspetti di interesse per il settore della ricerca realizzati direttamente oppure in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.
25 ter. La realizzazione diretta dei progetti, degli interventi e delle iniziative di cui al comma 25 bis avviene mediante l'acquisizione di servizi e forniture in economia.
25 quater. I progetti, gli interventi e le iniziative di cui al comma 25 bis svolti in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, sono realizzati sulla base di convenzioni che definiscono l'oggetto, i risultati attesi, il limite massimo della partecipazione finanziaria della Regione, i tempi di realizzazione, l'articolazione delle spese previste, le modalità di verifica dei risultati conseguiti e di rendicontazione delle spese sostenute.
25 quinquies. Con regolamento sono disciplinati i requisiti e i criteri per l'individuazione dei soggetti privati con cui stipulare le convenzioni per le iniziative in collaborazione e delle spese ammissibili.>>.

8. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 8, comma 25 bis, della legge regionale 17/2008, come inserito dal comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 6.3.1.1125 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 e ai capitoli di nuova istituzione per memoria nei citati bilanci di seguito elencati:
a) capitolo 5831, con la denominazione <<Spese per la realizzazione diretta di interventi e iniziative di carattere scientifico-culturale caratterizzati da aspetti di interesse per il settore della ricerca>>;
b) capitolo 5833, con la denominazione <<Spese per la realizzazione in collaborazione con soggetti pubblici di interventi e iniziative di carattere scientifico-culturale caratterizzati da aspetti di interesse per il settore della ricerca>>;
c) capitolo 5834, con la denominazione <<Spese per la realizzazione in collaborazione con soggetti privati di interventi e iniziative di carattere scientifico-culturale caratterizzati da aspetti di interesse per il settore della ricerca>>.
9. 
( ABROGATO )
(6)
10. 
( ABROGATO )
(7)
11. 
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
(2)
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale, con obbligo di restituzione, per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 21, alla Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, per la realizzazione di opere complementari del complesso immobiliare dell'ex Ospedale Santorio di Trieste da adibire a sede della Scuola.
14. In caso di stipulazione di un mutuo per l'intervento, il finanziamento è destinato alla copertura e alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi.
15. La domanda per il finanziamento previsto al comma 14 è presentata alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca - Servizio università, ricerca e innovazione.
16. La concessione del finanziamento è subordinata all'approvazione del piano di rientro del finanziamento da parte della Direzione centrale lavoro, università e ricerca - Servizio università, ricerca e innovazione.
17. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
18. La restituzione del finanziamento è prevista a decorrere dal 2012 sulla base del piano di cui al comma 16.
19. Al fine di consentire alla SISSA di Trieste di stipulare il mutuo di cui al comma 14, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie in relazione al mutuo stesso.
20. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione della garanzia di cui al comma 19 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e al capitolo 1546 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
21. Per le finalità previste dal comma 13, è autorizzato un limite di impegno ventennale di 270.000 euro annui a decorrere dall'anno 2009, con l'onere di 810.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2009 al 2011 a carico dell'unità di bilancio 6.3.2.1126 e del capitolo 5308 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Finanziamento alla SISSA, con obbligo di restituzione, per la realizzazione di opere complementari del complesso immobiliare dell'ex Ospedale Santorio di Trieste da adibire a sede della Scuola>>. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2012 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
22. Le entrate derivanti dal comma 18 sono accertate e riscosse, a decorrere dall'anno 2012, sull'unità di bilancio 3.2.132 e sul capitolo 564 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Restituzione dalla SISSA delle somme destinate alla realizzazione di opere complementari del complesso immobiliare dell'ex Ospedale Santorio di Trieste da adibire a sede della Scuola>>.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento, con obbligo di restituzione, nella misura massima prevista dal comma 27, all'ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU di Udine, quale anticipazione sul cofinanziamento statale di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari), per la costruzione della nuova Casa dello Studente nel Polo universitario dei Rizzi in Udine, intervento già inserito nel secondo Piano triennale con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 14 novembre 2008 (Secondo piano triennale, cofinanziamento interventi tipologia B, C, D, alloggi e residenze universitarie - legge n. 338/2000).
24. La domanda per il finanziamento previsto al comma 23 è presentata alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca - Servizio università, ricerca e innovazione.
25. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
26. L'obbligo di restituzione del finanziamento è immediato a decorrere dal versamento del finanziamento statale di cui al comma 23.
27. Per le finalità previste dal comma 23 è autorizzata la spesa complessiva di 3.574.625 euro, per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 5295 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Finanziamento all'ERDISU di Udine, quale anticipazione del cofinanziamento statale, con obbligo di restituzione, per la costruzione della nuova Casa dello Studente nel Polo universitario dei Rizzi di Udine>>.
28. In relazione al comma 26, sono previste entrate nella tabella A2 di cui all'articolo 1, comma 2, per 3.574.625 euro per l'anno 2009 a valere sull'unità di bilancio 6.3.261 e sul capitolo 554 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 con la denominazione <<Restituzione dall'ERDISU di Udine del finanziamento, quale anticipazione del cofinanziamento statale, per la costruzione della nuova Casa dello Studente nel Polo universitario dei Rizzi di Udine>>.
29. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella G.
Note:
1Comma 11 abrogato da art. 44, comma 1, lettera f), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.
2Comma 12 abrogato da art. 44, comma 1, lettera f), L. R. 16/2012 , a decorrere dalla data di costituzione dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), secondo quanto stabilito dall'art. 43, comma 5, della medesima L.R. 16/2012.
3L'ARDISS è costituita dall'1 gennaio 2014, a seguito del DPReg. 19 marzo 2013 n. 50/Pres. (BUR 3/4/2013 n. 14) e del DPReg. 14 settembre 2013, n. 168/Pres. (BUR 25/9/2013, n. 39).
4Comma 3 abrogato da art. 37, comma 1, lettera m), L. R. 27/2017
5Comma 4 abrogato da art. 37, comma 1, lettera m), L. R. 27/2017
6Comma 9 abrogato da art. 56, comma 1, lettera y), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
7Comma 10 abrogato da art. 56, comma 1, lettera y), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
8Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera pp), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione della L.R. 9/2000.
9Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera pp), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione della L.R. 9/2000.