LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 2009, n. 12

Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/07/2009
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Art. 6
 (Finalità 4 - Mobilità, trasporti, telecomunicazioni)
1.
La lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 25 ottobre 2004, n. 25 (Interventi a favore della sicurezza e dell'educazione stradale), è sostituita dalla seguente:
a) gestisce il Centro di monitoraggio regionale attraverso il quale cura la raccolta, l'elaborazione e la qualità dei dati relativi agli incidenti stradali che si verificano sul territorio regionale; al fine di consentire l'estrapolazione di informazioni puntuali e complessive sullo stato della sicurezza stradale regionale e sull'efficacia degli interventi realizzati, i dati elementari personali sensibili e giudiziari relativi ai singoli incidenti rilevati nel caso in cui essi determinino lesioni alle persone coinvolte sono registrati nella banca dati del Centro di monitoraggio regionale in conformità ai principi e alle norme in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche;>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 25/2004, come sostituita dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 4.1.2.1095 e al capitolo 3934 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
3. In considerazione dell'importanza strategica per il tessuto socio economico regionale assunta dall'aeroporto di Ronchi dei Legionari e della necessità di garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal decreto ministeriale 12 novembre 1997, n. 521 (Regolamento di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993 con cui è stata disposta la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi e delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo Stato), e dalla concessione quarantennale, nonché di consolidare la società di gestione, anche al fine di perseguire un incremento dei traffici di merci e passeggeri, l'Amministrazione regionale procede alla ricapitalizzazione dell'Aeroporto Friuli Venezia Giulia SpA, in conformità alle deliberazioni assembleari e nei limiti degli stanziamenti iscritti annualmente nei documenti contabili regionali.
4. 
( ABROGATO )
(1)
5. In via di interpretazione autentica dell'articolo 4, comma 101, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), l'Amministrazione regionale è autorizzata, anche al fine di favorire il decongestionamento del traffico sulla viabilità ordinaria, a rimborsare alle società concessionarie di autostrade nel territorio regionale gli oneri conseguenti alle liberalizzazioni tariffarie di tratti autostradali, anche attraverso il deposito delle somme dovute a titolo di rimborso su un conto corrente bancario fruttifero di interessi, intestato alle società medesime ovvero ai soggetti titolari della gestione finanziaria relativa al pagamento differito del pedaggio.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella E.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 2, dopo le parole "del disposto" sono state aggiunte le parole "di cui all'art. 5," e sono state tolte le parole "di cui al".
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 30, comma 1, lettera ddd), L. R. 10/2012