LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 luglio 2009, n. 12

Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/07/2009
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera
310.01 - Programmazione e organizzazione socio-assistenziale

Art. 15
 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1. Alla legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 3, le parole <<100.711.600>> sono sostituite dalle seguenti: <<113.931.600>>;
b) all'articolo 7, comma 29, le parole <<è autorizzata>> sono sostituite dalle seguenti: <<è destinata>>;
c) all'articolo 7, comma 33, le parole <<5.2.1.1096>> sono sostituite dalle seguenti: <<5.2.1.1093>>;
d)   ( ABROGATA )
e) all'articolo 7, comma 38, le parole <<5.3.1.1006>> sono sostituite dalle seguenti: <<5.3.1.1106>>;
f) all'articolo 10, comma 80, le parole <<8.7.1.1150>> sono sostituite dalle seguenti: <<8.2.1.1140>>.
(7)
2. In sede di prima applicazione dell'articolo 15, commi da 8 a 21, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009) e al fine di consentire la più ampia adesione alle iniziative da realizzare:
a) il termine indicato ai commi 11, 13, 15 e 17 del medesimo articolo è prorogato, per l'anno in corso, all'8 luglio 2009 e sono conseguentemente fatte salve le domande presentate antecedentemente al nuovo termine;
b) sono considerate comunque ammissibili le spese effettuate, in relazione alle attività indicate nelle rispettive domande di contributo, nel corso dell'anno 2009, anche se realizzate anteriormente alla data di presentazione della domanda di contributo.
3. In analogia a quanto stabilito per i contributi di cui all'articolo 15, commi dall'8 al 21, della legge regionale 17/2008, la norma di cui al precedente comma 2, lettera b), si applica anche alle domande di contributo riferite ai capitoli dì bilancio 9188, 5393 e 3435 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
4. Le domande di contributo una tantum di cui al capitolo 3435 presentate ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l' espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni), come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 53/1985, e successive integrazioni e modificazioni, e pervenute entro il termine di cui al comma 2, lettera a), per un importo massimo di 20.000 euro sono ritenute ammissibili. Il decreto di concessione stabilisce le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.
5. Gli eventuali oneri derivanti dall'attuazione del disposto di cui ai commi 2 e 3 fanno carico alle rispettive unità di bilancio con riferimento ai capitoli 5674 (unità di bilancio 5.1.1.1088), 5675 (unità di bilancio 5.1.2.1090), 4893 (unità di bilancio 8.7.1.1150), 4894 (unità di bilancio 8.7.2.3390), 9188 (unità di bilancio 1.3.1.1022), 5393 (unità di bilancio 10.1.1.1161) e 3435 (unità di bilancio 3.5.2.1118), dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.
6. Le somme erogate da più di cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge agli enti locali per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, ai sensi delle seguenti leggi regionali, sono trasferite in via definitiva agli enti medesimi, che sono autorizzati a destinarle anche ad altre tipologie di interventi di interesse pubblico:
a) legge regionale 16 giugno 1970, n. 23 (Provvedimenti per favorire l'attuazione della disciplina urbanistica);
b) legge regionale 8 agosto 1974, n. 37 (Interventi finanziari per favorire l'esecuzione dei piani attuativi previsti dalla legislazione sull'urbanistica);
c) legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 (Interventi regionali nel settore delle opere igienico-sanitarie);
d) legge regionale 4 maggio 1978, n. 33 (Interventi regionali per agevolare la realizzazione di municipi e cimiteri);
e) legge regionale 2 settembre 1981, n. 63 (Provvedimenti per la distribuzione del gas combustibile);
f) legge regionale 4 settembre 1990, n. 40 (Interventi straordinari per il potenziamento e il completamento di impianti fognari interessanti le aree costiere e modifiche alle leggi regionali 30 gennaio 1989, n. 2, e 7 febbraio 1990, n. 3, in materia di infrastrutture energetiche).
f bis) legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali in materia di smaltimento dei rifiuti);
f ter) legge regionale 4 settembre 1991, n. 42 (Norme in materia di recupero di aree degradate a seguito di attività di smaltimento dei rifiuti o estrattive).
7. 
( ABROGATO )
8. Gli enti di cui al comma 6 sono esonerati dall'obbligo di rendicontazione.
9. 
( ABROGATO )
(2)
10. 
( ABROGATO )
(3)
11. Le disposizioni di cui al comma 8 si applicano anche alle somme erogate da più di cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), ai sensi della legge regionale 16 novembre 1965, n. 26 (Contributi sui capitali mutuati per la costruzione di alloggi a carattere popolare).
12. Le somme di cui al comma 11 sono trasferite in via definitiva alle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER), che sono autorizzate a destinarle per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 75/1982 e ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).
13. In relazione alle operazioni di chiusura delle attività di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2008, n. 3712 e 28 maggio 2009, n. 3774, il Commissario delegato - Presidente della Regione, qualora dovesse risultare un saldo finale attivo dalla realizzazione delle opere di adeguamento del sistema di depurazione delle acque reflue, finanziate anche con i fondi di cui all'articolo 5, commi 88 e seguenti, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), come assegnati al Commissario medesimo dall'articolo 7 dell'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento di protezione civile n. 3182 del 14 febbraio 2002, è autorizzato a trasferire le relative risorse residue al Comune di Tolmezzo al fine di permettere allo stesso di adempiere a quanto prescritto in sede autorizzatoria dalla Provincia di Udine e di realizzare le opere di risistemazione e miglioramento del sistema impiantistico e fognario di cui è titolare.
14. Del trasferimento di cui al comma 13 il Commissario da notizia all'Amministrazione regionale. A conclusione degli interventi il Comune di Tolmezzo deve presentare la rendicontazione della spesa alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici per gli importi di volta in volta utilizzati.
15. La Regione, nell'ambito della propria capacità di spesa e nel rispetto degli obblighi derivanti dal patto di stabilità e degli ulteriori obiettivi di contenimento della spesa pubblica, per specifiche esigenze correlate ad attività, non rientranti in funzioni ordinarie, cui non possa fare fronte con personale in servizio, può conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, purché:
a) l'oggetto della prestazione corrisponda alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e risulti coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
b) l'amministrazione abbia preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione sia di natura temporanea e altamente qualificata;
d) siano stati preventivamente determinati durata, oggetto e compenso;
e) sussista proporzione fra il compenso da corrispondere e l'utilità, per l'amministrazione, attesa dallo svolgimento dell'incarico.
16.Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di conferimento di incarichi individuali per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.
17. La Regione non può conferire gli incarichi di cui al comma 15 a propri dipendenti.
18. La Regione disciplina e rende pubbliche le procedure comparative per il conferimento degli incarichi di cui al comma 15.
19. Non si fa ricorso a procedure comparative:
a) nel caso di procedura comparativa andata deserta;
b) per l'affidamento di incarichi relativi a prestazioni episodiche con esborso di modica entità.
20. Rimangono fermi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall' articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), e dall' articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
21. 
( ABROGATO )
22. Le disposizioni di cui ai commi da 15 a 20 non si applicano:
a) nel caso di incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, ivi compresi i nuclei di valutazione e verifica degli interventi pubblici operanti ai fini della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali);
b) nel caso di designazioni e nomine di componenti di commissioni di gara e concorsi nonché di altre commissioni o comitati previsti da leggi o regolamenti.
23. Per le finalità di cui all'articolo 68 (Affidamento di incarichi finalizzati a potenziare vari interventi di carattere comunitario e internazionale), della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (Disposizioni varie in materia di competenza regionale), si applicano le disposizioni di cui ai commi da 15 a 22.
23 bis. Gli enti locali, in conformità ai propri regolamenti, possono utilizzare le liste di accreditamento istituite dalla Regione per l'individuazione degli esperti di cui al comma 15. A tal fine, l'avviso della Regione per la formazione delle liste di accreditamento prevede la facoltà di utilizzo delle medesime da parte degli enti locali, previa intesa con gli stessi.
24. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni, relative alle partite di giro, alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella M.
25. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 sono introdotte le variazioni relative alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella Q.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 15 da art. 14, comma 12, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
2Comma 9 abrogato da art. 14, comma 13, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
3Comma 10 abrogato da art. 14, comma 13, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
4Parole sostituite al comma 11 da art. 14, comma 14, L. R. 24/2009 , con effetto dall'1/1/2010.
5Lettera f bis) del comma 6 aggiunta da art. 4, comma 67, L. R. 11/2011
6Lettera f ter) del comma 6 aggiunta da art. 4, comma 67, L. R. 11/2011
7Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 38, comma 1, lettera ee), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
8Comma 15 sostituito da art. 10, comma 5, lettera a), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
9Parole soppresse al comma 16 da art. 10, comma 5, lettera b), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
10Comma 20 sostituito da art. 10, comma 5, lettera c), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
11Comma 21 abrogato da art. 10, comma 5, lettera d), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
12Parole sostituite al comma 22 da art. 10, comma 5, lettera e), L. R. 23/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
13Comma 23 bis aggiunto da art. 9, comma 13, L. R. 16/2021
14Comma 7 abrogato da art. 254, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 4, c. 27, L.R. 23/2002.