LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 giugno 2009, n. 11

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/06/2009
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
210.06 - Economia montana
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
310.02 - Assistenza sociale
330.03 - Formazione professionale
420.01 - Opere pubbliche
430.01 - Trasporti
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.02 - Pesca - Acquacoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato

Art. 3
 (Disposizioni in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale)
1. Sono ridotte del 50 per cento le tariffe stabilite dagli allegati I, II e III del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59), e applicate ai sensi dell'articolo 6, comma 23, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), per l'istruttoria nei casi:
a) di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA);
b) di aggiornamento dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
c) di rinnovo dell'autorizzazione;
d) di nuovo rilascio dell'autorizzazione a seguito di modifica sostanziale;
e) di riesame dell'autorizzazione che dia luogo a modifica sostanziale;
f) di aggiornamento dell'autorizzazione a seguito di modifica non sostanziale e di riesame dell'autorizzazione che dia luogo a modifica non sostanziale.
2. Sono ridotte del 50 per cento le tariffe stabilite dall'allegato IV del decreto ministeriale 24 aprile 2008 e applicate ai sensi dell'articolo 6, comma 23, della legge regionale 2/2006, relative ai controlli di ARPA consistenti nelle attività di verifica del corretto posizionamento, funzionamento, taratura, manutenzione degli strumenti, di verifica delle qualifiche dei soggetti incaricati di effettuare le misure previste nel piano di monitoraggio, di verifica della regolare trasmissione dei dati, di verifica della rispondenza delle misure eseguite in regime di autocontrollo ai contenuti dell'autorizzazione e di verifica presso lo stabilimento dell'osservanza delle prescrizioni impiantistiche contenute nell'autorizzazione integrata ambientale.
3. Sono ridotte del 65 per cento le tariffe di cui al comma 2 relative agli impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini di cui al punto 6.6 dell'allegato I al decreto legislativo 59/2005.
4. Le percentuali di riduzione delle tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate del 5 per cento nel caso di imprese certificate UNI EN ISO 14001 e del 10 per cento nel caso di imprese in possesso della registrazione EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativo all'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit. Tali ulteriori riduzioni della tariffa non sono tra loro cumulabili.
5. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono definite le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle tariffe già versate alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 6, comma 23, della legge regionale 2/2006.
7. Ai fini di cui al comma 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata a restituire, senza interessi, le quote delle tariffe versate in eccedenza agli aventi diritto.
8. Gli aventi diritto alla restituzione trasmettono al Servizio competente in materia di autorizzazione integrata ambientale, entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5, l'istanza di restituzione recante la quantificazione dell'importo a essi spettante, determinato dalla differenza fra l'ammontare già versato e quello dovuto, ricalcolato in base alle linee guida di cui al comma 5 e con l'applicazione della percentuale di cui ai commi 1, 2 e 4, nonché l'indicazione delle modalità di accreditamento di tale somma.
9. Al comma 25 dell'articolo 6 della legge regionale 2/2006 le parole <<da una convenzione>> sono sostituite dalle seguenti: <<con deliberazione della Giunta regionale>>.
10. L'istanza di cui al comma 8 è corredata della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008. I moduli dell'istanza e della dichiarazione sostitutiva sono pubblicati sul sito internet della Regione.
11. Per le finalità previste dal comma 7, relativamente alle istruttorie di cui ai commi 1 e 4, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.2060 e del capitolo 2320 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione "Restituzione agli aventi diritto delle somme versate in eccedenza sulle tariffe previste per istruttorie connesse all'autorizzazione integrata ambientale" e con lo stanziamento di 500.000 euro per l'anno 2009.
12. Per le finalità previste dal comma 7, relativamente ai controlli di cui ai commi 2, 3 e 4, è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.2060 e del capitolo 2330 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009, con la denominazione "Restituzione agli aventi diritto delle somme versate in eccedenza sulle tariffe previste per attività di controllo connesse all'autorizzazione integrata ambientale" e con lo stanziamento di 10.000 euro per l'anno 2009.
13. Agli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 11 e 12 si provvede mediante storno a carico delle unità di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009 per l'importo a fianco di ciascuno elencati:
a) unità di bilancio 11.4.1.1192 - capitolo 2223 per 500.000 euro per l'anno 2009;
b) unità di bilancio 11.4.1.1192 - capitolo 2323 per 10.000 euro per l'anno 2009.