LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 giugno 2009, n. 11

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  11/06/2009
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
210.06 - Economia montana
230.02 - Turismo ed industria alberghiera
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
240.03 - Pari opportunità tra uomo e donna
310.02 - Assistenza sociale
330.03 - Formazione professionale
420.01 - Opere pubbliche
430.01 - Trasporti
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile
450.02 - Pesca - Acquacoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
160.01 - Organi, strumenti e procedure della programmazione
220.01 - Industria
220.03 - Artigianato

Art. 17 bis
 (Azioni a sostegno dei rivenditori di generi di monopolio)
1. In relazione all'eccezionale contrazione nelle vendite di generi di monopolio, anche a seguito dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Slovenia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre, nell'osservanza delle condizioni e dei limiti della normativa comunitaria, azioni a sostegno dell'attività dei rivenditori di generi di monopolio, operanti nelle aree già soggette a regime di zona franca della provincia di Gorizia e sue successive estensioni alle province di Trieste e di Udine, ai sensi della legge 1 dicembre 1948, n. 1438 (Istituzione della zona franca di parte del territorio della provincia di Gorizia).
2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate attraverso la concessione di contributi per:
a) il sostegno delle imprese di rivendita per la ristrutturazione, l'arredo e la dotazione di sistemi di sicurezza, anche nel caso di subingressi, nonché per l'avvio di nuove attività commerciali da parte di rivenditori cessati dall'attività di rivendita ordinaria o speciale;
b) la promozione di attività di ricerca di nuova occupazione e di reinserimento professionale;
c) la creazione di borse di studio per la frequenza di corsi di qualificazione e riqualificazione, attraverso contributi assegnati ai Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali (CAT).
(3)
3. La Giunta regionale stabilisce con apposito regolamento le condizioni, i criteri, le procedure e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 17/2010
2Articolo sostituito da art. 2, comma 70, lettera a), L. R. 11/2011
3Lettera b) del comma 2 sostituita da art. 17, comma 1, lettera b), L. R. 16/2012 , a decorrere dall'1/1/2013.