LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/04/2008
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 3
 (Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita, anche mediante una organizzazione articolata sul territorio, le seguenti funzioni:
a) programmazione faunistica per la tutela e la gestione della fauna;
b) istituzione e gestione di oasi di protezione lungo le rotte di migrazione e di zone di ripopolamento e cattura;
b bis) istituzione e gestione di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica;
b ter) individuazione delle zone di rifugio destinate alla salvaguardia della fauna;
c) attività tecniche e scientifiche di indirizzo e di coordinamento per la tutela e la conservazione della fauna e dei suoi habitat;
d) controllo della fauna ai sensi degli articoli 5, 6 e 11 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006);
e) prevenzione e indennizzo dei danni delle specie di cui all'articolo 11;
f) adozione di atti di indirizzo per promuovere e coordinare l'attività degli enti territoriali e delle associazioni operanti nel settore faunistico e venatorio;
g) monitoraggio delle specie faunistiche tutelate;
h) monitoraggio sanitario;
i) vigilanza e monitoraggio degli illeciti venatori;
j) gestione faunistica e venatoria;
j bis) organizza la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;
j ter) disciplina l'allevamento, la vendita, la detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
j quater) istituisce e gestisce centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà con l'obbligo di comunicare ai Distretti venatori interessati i dati dei capi recuperati per morte accidentale o da investimento;
j quinquies) gestisce l'attività cinotecnica e cinofila;
j sexies) organizza gli esami per il conseguimento delle seguenti abilitazioni:
1) a dirigente venatorio ai sensi dell'articolo 29;
2) all'esercizio venatorio ai sensi dell'articolo 29;
3) alla caccia di selezione agli ungulati ai sensi dell' articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica);
4) alla caccia tradizionale agli ungulati, ivi compresa la caccia agli ungulati con cani da seguita ai sensi dell' articolo 7 bis della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne);
5) a conduttore di cani da traccia ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 2;
6) ai prelievi in deroga di cui all' articolo 7, comma 2, della legge regionale 14/2007 ;
7) alla qualifica di guardia venatoria volontaria ai sensi dell' articolo 27 della legge 157/1992 ;
j septies)   ( ABROGATA )
j octies)   ( ABROGATA )
j nonies) istituisce le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria e ne disciplina il funzionamento e la durata;
j decies) prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica, nonché concessione dei contributi di cui all'articolo 10;
j undecies) applica le sanzioni amministrative in materia di tutela della fauna e di prelievo venatorio.
2. La Regione esercita le seguenti funzioni concernenti la gestione faunistica e venatoria:
a) determina, in base alle indicazioni del Piano faunistico regionale, il numero massimo dei cacciatori, suddivisi per singola Riserva di caccia, che possono esercitare l'attività venatoria in ciascun Distretto venatorio;
b) modifica l'elenco e le dimensioni dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria;
c) approva i Piani venatori distrettuali;
d) verifica i risultati inerenti alla gestione dei Piani venatori distrettuali;
e) adotta criteri generali per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia e per il rilascio di permessi annuali per l'esercizio venatorio a cacciatori non associati;
e bis) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale dei dirigenti venatori e del Registro dei cacciatori della regione;
f) esclude terreni dall'esercizio venatorio;
g) vieta o limita la caccia, anche per periodi e ambiti definiti, a determinate specie di fauna selvatica per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie.
g bis) rilascia i provvedimenti inerenti alle aziende faunistico-venatorie, alle aziende agri-turistico-venatorie e alle zone cinofile;
g ter) rilascia le autorizzazioni per l'effettuazione di gare e prove cinofile e per il relativo addestramento di cani;
g quater) rilascia, distribuisce, sospende e ritira il tesserino regionale di caccia;
g quinquies) raccoglie i dati relativi alla gestione faunistica e venatoria;
g sexies) cura la vigilanza venatoria.
3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono esercitate sentiti i Distretti venatori e le Riserve di caccia.
Note:
1Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 145, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
2Lettera b ter) del comma 1 aggiunta da art. 145, comma 1, lettera a), L. R. 17/2010
3Parole aggiunte alla lettera d) del comma 1 da art. 145, comma 1, lettera b), L. R. 17/2010
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
5Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 28, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
6Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 28, comma 1, lettera a), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7Lettera j) del comma 1 sostituita da art. 28, comma 1, lettera a), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8Lettera j bis) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
9Lettera j ter) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10Lettera j quater) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
11Lettera j quinquies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
12Lettera j sexies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
13Lettera j septies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
14Lettera j octies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
15Lettera j nonies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
16Lettera j decies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
17Lettera j undecies) del comma 1 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
18Parole aggiunte al comma 2 da art. 28, comma 1, lettera a), numero 6), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
19Lettera g bis) del comma 2 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
20Lettera g ter) del comma 2 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
21Lettera g quater) del comma 2 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
22Lettera g quinquies) del comma 2 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
23Lettera g sexies) del comma 2 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), numero 7), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
24Lettera j decies) del comma 1 sostituita da art. 2, comma 108, lettera a), L. R. 14/2016
25Lettera j sexies) del comma 1 sostituita da art. 74, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
26Lettera j septies) del comma 1 abrogata da art. 74, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
27Lettera j octies) del comma 1 abrogata da art. 74, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017 , con effetto dall'1/1/2018, come previsto dall'art. 105, c. 1, lett. a) della medesima L.R. 28/2017.
28Lettera e bis) del comma 2 aggiunta da art. 74, comma 1, lettera c), L. R. 28/2017