LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4

Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/02/2008
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

Capo II
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 11
 (Disposizioni transitorie)
1. Al fine di assicurare la continuità dell'attività delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e Trieste nella fase di passaggio dalle modalità di programmazione previste dall'articolo 19 della legge regionale 33/2002 alle modalità previste dalla presente legge, le Comunità montane adottano per l'anno 2008 un programma straordinario comprendente interventi riferibili alle seguenti aree e finalità:
a) sviluppo rurale;
b) uso sostenibile delle risorse naturali;
c) formazione e consolidamento del patrimonio culturale;
d) residenzialità distintiva e servizi di prossimità;
e) turismo;
f) costituzione dei parchi-progetto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c).
2. Il programma straordinario comprende, altresì, le opere finanziate ai sensi dell'articolo 1, commi da 85 a 89, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), senza necessità di integrazione dei programmi triennali per gli anni 2007-2009 adottati dalle Comunità montane e dalle Province di Gorizia e Trieste ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge regionale 33/2002.
3. Il programma straordinario per l'anno 2008 è presentato dalla Comunità montana o dalla Provincia alla Regione entro il mese di febbraio 2008 ed è approvato dalla Giunta regionale, la quale, contestualmente all'approvazione, dispone sia l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 13, commi 5 e 7, della presente legge sia l'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 89, della legge regionale 30/2007, nella medesima misura percentuale di cui all'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 2232 del 21 settembre 2007 (Approvazione del piano regionale di sviluppo montano per gli anni 2007-2009 e assegnazione delle risorse dell'anno 2007 alle Comunità montane e alle Province di Gorizia e di Trieste).
4. All'erogazione delle risorse di cui all'articolo 13, commi 5 e 7, si provvede nel modo seguente:
a) anticipazione pari al 50 per cento delle risorse assegnate, ad avvenuta approvazione del programma straordinario;
b) acconto pari al 30 per cento al raggiungimento di uno stato di avanzamento finanziario del programma pari al 50 per cento delle risorse assegnate;
c) saldo a conclusione del programma.
5. Le richieste dell'acconto e del saldo sono corredate della dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 1, della legge regionale 7/2000, alla quale è allegata, in caso di conclusione delle opere pubbliche incluse nel programma, la documentazione prevista dall'articolo 42, comma 2, della medesima legge regionale.
6. Il programma straordinario di cui ai commi precedenti è concluso entro il sesto anno successivo alla data di approvazione da parte della Giunta regionale, a esclusione delle opere finanziate con contrazione di mutuo. Per le variazioni e in caso di realizzazione parziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 3, 4 e 5.
7. In fase di prima applicazione della presente legge, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 7, comma 4, il Presidente della Comunità montana trasmette la prima proposta di PAL entro e non oltre il mese di maggio 2008; i Presidenti delle Province di Gorizia e Trieste, invece, entro e non oltre il mese di ottobre 2008.
7 bis. Con riferimento alle proposte di PAL presentate dalle Province, l'Assessore regionale competente comunica il consenso della Regione entro tre mesi dalla ricezione della proposta.
Note:
1Parole sostituite al comma 7 da art. 10, comma 57, lettera a), L. R. 9/2008
2Comma 7 bis aggiunto da art. 10, comma 57, lettera b), L. R. 9/2008
3Parole sostituite al comma 6 da art. 4, comma 70, L. R. 11/2011
4Parole sostituite al comma 6 da art. 13, comma 14, lettera b), L. R. 6/2013
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 68, L. R. 15/2014
6Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 83, L. R. 27/2014
7Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 118, L. R. 27/2014
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 96, L. R. 20/2015
9Integrata la disciplina del comma 2 da art. 1, comma 18, L. R. 33/2015
10Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 16, L. R. 44/2017
Art. 12
 (Disposizioni modificative di leggi regionali)
1. La rubrica dell'articolo 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è sostituita dalla seguente: <<(Interventi a favore della minoranza linguistica slovena della provincia di Udine)>>.
2. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 26/2007, le parole <<affluisce al Fondo regionale per lo sviluppo montano ed>> sono soppresse.
3.
L'articolo 17 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), è sostituito dal seguente:
<<Art. 17
 (Servizio scolastico nei territori montani)
1. Le Comunità montane esercitano funzioni amministrative per la concessione di contributi a sollievo degli oneri di trasferimento sostenuti dagli insegnanti che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti scolastici ubicati nei territori montani, con l'obiettivo di creare condizioni che assicurino la continuità didattica nell'offerta formativa.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le Comunità montane applicano l'articolo 66, commi 1 e 2, della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport).>>.

4. Le funzioni amministrative attribuite alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 13/2001, come sostituito dal comma 3, e le funzioni amministrative già attribuite alle Comunità montane ai sensi degli articoli 7, 9, 22 e 23 della legge regionale 33/2002, sono finanziate, a decorrere dall'1 gennaio 2009, con risorse assegnate a titolo di trasferimento ordinario.
5. Ai fini della quantificazione del conseguente aumento dei trasferimenti ordinari si tiene conto di quanto stanziato nei precedenti esercizi sul Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'articolo 20 della legge regionale 33/2002 e di quanto stanziato per la finalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 4.
6. Per l'anno 2008, gli interventi relativi alle funzioni di cui al comma 4 sono finanziati nell'ambito del programma straordinario previsto dall'articolo 11.
Art. 13
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), previsti complessivamente in 15.364.096 euro, suddivisi in ragione di 7.682.048 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2010, fanno carico all'unità di bilancio 9.2.2.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 9.2.1.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 9.2.2.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
4. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, commi 4 e 5, sono accertate e riscosse nell'ambito dell'unità di bilancio 3.2.131 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 11 e 12, comma 6, relativi agli interventi di parte corrente, previsti in 500.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 9.2.1.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
6. All'onere complessivo di 500.000 euro per l'anno 2008, derivante dal disposto di cui al comma 5, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 9.6.1.3450 <<Fondo globale per interventi progetto montagna - spese correnti>> - partita 43 - di cui alla Tabella B, riferita all'articolo 1, comma 12, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008).
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 11 e 12, comma 6, relativi agli interventi di parte capitale, previsti in 5.750.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 9.2.2.1158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 4, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
Art. 14
 (Abrogazioni)
1. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge e, in particolare, il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 33/2002.
2. Qualora la normativa regionale di settore rinvii a disposizioni di legge abrogate dal comma 1 e sostanzialmente riprodotte nella presente legge, il rinvio si intende effettuato nei confronti di queste ultime.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 15
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.