LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4

Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/02/2008
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

Art. 8
 (Realizzazione del Piano di azione locale)
1. Il PAL impegna ciascun sottoscrittore a realizzare gli interventi e le attività di competenza nei modi e nei termini programmati. Ciascun sottoscrittore assicura, altresì, forme di collaborazione e di coordinamento e si impegna a utilizzare nei procedimenti di rispettiva competenza tutti gli strumenti di semplificazione e di snellimento dell'attività amministrativa.
2. La vigilanza sull'esecuzione del PAL è svolta dalla Comunità montana che procede a verifiche semestrali dello stato di attuazione. Qualora emergano inadempimenti o ritardi, interviene adottando le azioni necessarie per promuovere il tempestivo assolvimento degli obblighi assunti dai partecipanti.
3. La Comunità montana, in caso di controversie in ordine all'interpretazione o all'esecuzione delle obbligazioni assunte con il PAL, su istanza di uno dei soggetti interessati o d'ufficio, invita le parti interessate a rappresentare le rispettive posizioni per l'esperimento di un tentativo di conciliazione. Nel caso di esito positivo è redatto processo verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione la cui sottoscrizione impegna i firmatari. Nel caso di esito negativo la controversia può essere definita con arbitrato rituale.
4. La Comunità montana riferisce annualmente alla Direzione centrale competente in materia di politiche per la montagna, mediante il rapporto annuale di cui all'articolo 10, comma 1, del rispetto degli impegni assunti.