LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4

Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/02/2008
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

Art. 5
 (Finalità del Piano di azione locale)
1. In armonia con quanto previsto dal Piano strategico regionale, il PAL è finalizzato a:
a) promuovere uno sviluppo durevole, partecipato e condiviso;
b) stimolare la crescita competitiva e la differenziazione produttiva del sistema montano attraverso la gestione sostenibile delle risorse territoriali, ambientali, paesaggistiche e antropologiche;
c) promuovere uno sviluppo multidisciplinare nell'ideazione e multisettoriale nell'applicazione;
d) conseguire un miglioramento duraturo della qualità della vita;
e) stimolare l'iniziativa privata in ambito sociale, economico e culturale e ottimizzare la fruizione delle risorse locali;
f) mantenere il presidio antropico tenuto conto della polarizzazione verso i fondovalle e i centri storici.
2.Il PAL ha durata triennale a decorrere dalla formale comunicazione di avvio da parte della Comunità montana ai soggetti sottoscrittori. Il PAL può essere prorogato, prima della scadenza, dalla Comunità montana per non più di due anni; di tale determinazione è data comunicazione a tutti i soggetti sottoscrittori del PAL.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 69, L. R. 15/2014
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 2, comma 99, L. R. 20/2015, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 2, comma 70, L. R. 31/2017