LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 febbraio 2008, n. 4

Norme per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio montano.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/02/2008
Materia:
210.06 - Economia montana
130.04 - Altri Enti locali

Art. 2
 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) territorio montano: il territorio di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche;
b) territorio della Comunità montana: l'intero territorio dei Comuni facenti parte di una Comunità montana, a eccezione del territorio non montano dei Comuni capoluogo di provincia;
c) Comunità montana: l'ente locale territoriale istituito dall'articolo 4, comma 2, della legge regionale 33/2002 e, ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge regionale, le Province di Gorizia e Trieste;
d) Piano strategico regionale: il documento di programmazione di cui all'articolo 13 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche, così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche;
e) Comitato di direzione: il Comitato di cui all'articolo 34 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, e successive modifiche;
f) zona C di svantaggio socio-economico: la zona con svantaggio socio-economico elevato di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), della legge regionale 33/2002.