LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/12/2008
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 16 bis
 (Scarichi in pubblica fognatura)
1.In attuazione dell' articolo 124, comma 7, del decreto legislativo 152/2006 , sono autorizzati dal gestore del servizio idrico integrato tutti gli scarichi in pubblica fognatura secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni, nonché sulla base dei regolamenti approvati da parte dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all' articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani).
2. Nelle more dell'adozione e approvazione dei regolamenti di cui al comma 1 il gestore del servizio idrico integrato esercita il controllo e provvede al rilascio delle autorizzazioni secondo quanto stabilito nelle rispettive convenzioni, nonché in forza dei regolamenti in vigore alla data dell' 1 gennaio 2009.
3. Il gestore del servizio idrico integrato trasmette copia dell'autorizzazione allo scarico all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR).
3 bis. Per le utenze idriche domestiche autorizzate allo scarico in pubblica fognatura, ai fini del computo dei consumi di acqua per la determinazione della tariffa di depurazione e fognatura, salvo il caso in cui siano installati contatori degli effettivi consumi, il consumo di acqua è determinato in via presunta nella misura di duecento litri giornalieri per abitante.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 4, comma 25, L. R. 12/2009
2Parole sostituite al comma 1 da art. 29, comma 1, lettera h), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 29, comma 1, lettera i), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.
4Comma 3 bis aggiunto da art. 29, comma 1, lettera j), L. R. 5/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come disposto all'art. 29, c. 1, della medesima L.R. 5/2016.