LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 2008, n. 13

Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/11/2008
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica
420.06 - Impianti sportivi
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
170.06 - Società finanziarie

Art. 28
2.
Dopo il comma 16 dell'articolo 110 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:
<<16 bis. Nei Comuni in cui, a seguito dell'approvazione del Piano di settore del commercio, risulti non disponibile superficie di vendita per esercizi di grande struttura, in relazione esclusivamente al settore non alimentare e in deroga a quanto prescritto dall'articolo 15, comma 3, lettera d), possono essere autorizzati nuove aperture o ampliamenti, fino al limite massimo di 4.000 metri quadrati di superficie di vendita per il solo settore non alimentare e, comunque, entro il limite di 15.000 metri quadrati di superficie di vendita complessiva, qualora ricorrano le seguenti condizioni:
a) individuazione del Comune, tra quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a);
b) allocazione dell'esercizio di vendita in zona H, in relazione alla quale sia stato approvato il Piano regolatore particolareggiato comunale (PRPC) alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) insediamento dell'esercizio di vendita in unità immobiliare a destinazione d'uso commerciale alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.

3.
Dopo il comma 20 dell'articolo 110 della legge regionale 29/2005 è inserito il seguente:
<<20 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 95, comma 1, si applicano alle domande di agevolazione utilmente presentate a Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA ovvero alle società di locazione finanziaria convenzionate a partire dall'1 dicembre 2007, con riferimento alle operazioni di leasing, anche nelle more dell'adeguamento del regolamento di cui all'articolo 95, comma 3.>>.