LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 20 novembre 2008, n. 13

Modifiche alla legge regionale 29/2005 in materia di commercio, alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo, alla legge regionale 9/2008 per la parte concernente gli impianti sportivi e altre modifiche a normative regionali concernenti le attività produttive.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  27/11/2008
Materia:
220.02 - Commercio
230.01 - Organizzazione turistica
420.06 - Impianti sportivi
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
170.06 - Società finanziarie

Art. 27
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
(2)
3. 
( ABROGATO )
(3)
4.
Il comma 16 dell'articolo 98 della legge regionale 29/2005 è sostituito dal seguente:
<<16. La convenzione di cui al comma 14 è stipulata dall'Assessore alle attività produttive, previa deliberazione della Giunta regionale.>>.

Note:
1Comma 1 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 della L.R. 29/2005, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
2Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 della L.R. 29/2005, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
3Comma 3 abrogato da art. 12, comma 1, lettera d), L. R. 2/2012 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 98, commi 1, 2, 3, 3.1, 3.2, 3 bis, 3 ter, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8, 9, 10, 11, 13 e 15 della L.R. 29/2005, a decorrere dalla data stabilita dalla deliberazione della Giunta Regionale, come previsto dall'art. 13, c. 24, della medesima L.R. 2/2012.
4Con deliberazione della Giunta Regionale n. 198/2015 è stata stabilita l'efficacia dell'abrogazione dal 1 marzo 2015.