LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 marzo 2008, n. 6

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/04/2008
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 6
 (Comitato faunistico regionale)
1. Presso la Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria è istituito il Comitato faunistico regionale, di seguito denominato Comitato, quale organo di consulenza tecnica della Regione e degli enti locali, che esprime i pareri ed esercita le altre funzioni di cui all'articolo 7.
2. Il Comitato è istituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e rimane in carica cinque anni.
3. Il Comitato è costituito da una rappresentanza degli enti territoriali e del mondo scientifico, ambientale, agricolo e venatorio, così formata:
a) l'Assessore regionale competente in materia faunistica e venatoria, o suo delegato, in qualità di Presidente;
b) il Direttore del Servizio regionale competente in materia di gestione faunistica e venatoria, o un suo delegato, in qualità di vice Presidente;
c) un esperto indicato dall'Università degli studi di Trieste e un esperto indicato dall'Università degli studi di Udine;
d) due esperti designati congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale;
e) due esperti designati congiuntamente dalle associazioni agricole;
f) due esperti designati dall'Associazione di cui all'articolo 19;
g) due esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali;
h) un esperto designato dalla Federazione delle associazioni venatorie per la conservazione della fauna selvatica dell'Unione europea (FACE).
(1)
4. Il Comitato è integrato con un esperto in gestione faunistica, designato dall'INFS, qualora siano trattate materie in cui le disposizioni statali e regionali ne prevedano la consultazione.
5. Il vice Presidente presiede il Comitato in caso di assenza del Presidente.
6. I componenti del Comitato di cui al comma 3, lettere d), ed e), sono designati congiuntamente dai legali rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative in regione, riconosciute a livello nazionale. Qualora le designazioni non siano congiunte, l'Assessore competente in materia faunistica e venatoria provvede alla nomina dei rappresentanti indicati dagli enti o associazioni. Nelle more della costituzione dell'Associazione di cui all'articolo 19 i due esperti di cui al comma 3, lettera f), sono designati dalla Conferenza dei Presidenti dei Distretti venatori di cui all'articolo 18, comma 2, e restano in carica sino a sessanta giorni dopo la costituzione dell'Associazione dei cacciatori.
7. I componenti del Comitato di cui al comma 3, lettere c), d), e), f) e g) devono essere laureati in biologia ovvero in scienze naturali, in scienze agrarie, in scienze forestali, in scienze della produzione animale, in medicina veterinaria, in scienze ambientali o possedere un adeguato curriculum in gestione faunistica o in gestione venatoria.
8. Alla scadenza della durata del Comitato i componenti possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o di sostituzione di un rappresentante, il componente nominato dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del componente sostituito. L'assenza ingiustificata di un componente per più di tre sedute consecutive comporta la decadenza dall'incarico e la conseguente sostituzione.
9. I pareri del Comitato sono resi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta o degli atti. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato reso il parere o senza che il Comitato abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
10. Il Comitato è convocato almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la seduta, salvo motivate ragioni di urgenza. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
11. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta, a titolo consultivo, nella seduta del Comitato esperti o funzionari con incarichi attinenti alle materie in discussione.
12. La Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria assicura l'attività di segreteria.
13. La Regione è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento del Comitato e per gli studi e le ricerche promossi dal medesimo. Il trattamento dei componenti esterni è disciplinato dalla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale), e successive modifiche.
Note:
1Lettera g) del comma 3 sostituita da art. 28, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2Parole sostituite al comma 10 da art. 3, comma 13, lettera a), L. R. 44/2017