LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 60 bis aggiunto da art. 27, comma 2, L. R. 16/2008
2Articolo 24 bis aggiunto da art. 64, comma 16, L. R. 17/2010
3Sezione IV bis del Capo IV del Titolo III aggiunta da art. 64, comma 29, L. R. 17/2010
4Articolo 78 bis aggiunto da art. 64, comma 29, L. R. 17/2010
5Articolo 78 ter aggiunto da art. 64, comma 29, L. R. 17/2010
6Articolo 78 quater aggiunto da art. 64, comma 29, L. R. 17/2010
7Allegato A aggiunto da art. 64, comma 30, L. R. 17/2010
8Vedi anche quanto disposto dall'art. 13, comma 7, L. R. 22/2012
9Sostituita la rubrica della Sezione II del Capo III del Titolo III da art. 122, comma 1, L. R. 26/2012
10Articolo 52 bis aggiunto da art. 125, comma 1, L. R. 26/2012
11Modificata la rubrica della Sezione IV del Capo IV del Titolo III da art. 128, comma 1, L. R. 26/2012
12Articolo 41 bis aggiunto da art. 115, comma 1, L. R. 11/2014
13Articolo 41 ter aggiunto da art. 115, comma 1, L. R. 11/2014
14Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.
15Articolo 86 bis aggiunto da art. 49, comma 1, L. R. 28/2017
TITOLO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
 (Principi e finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia riconosce la valenza pubblica rivestita dal bosco per le funzioni produttiva, protettiva e di difesa idrogeologica, ambientale e naturalistica, paesaggistica, turistica, sociale e culturale.
2. Nel rispetto degli impegni assunti a livello internazionale e comunitario dallo Stato italiano in materia di biodiversità e sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, dalle direttive 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979 e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modifiche, relative rispettivamente alla conservazione degli uccelli selvatici e alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, nonché dalla convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, resa esecutiva con legge 503/1981, le disposizioni della presente legge sono finalizzate a:
a) migliorare e valorizzare le aree forestali esistenti nel territorio montano;
b) tutelare e conservare le superfici forestali esistenti, nonché creare nuove aree boscate e sistemi verdi multifunzionali, nel restante territorio regionale;
c) garantire la maggiore efficacia degli interventi pubblici, l'equilibrato sviluppo economico e sociale, soprattutto nel territorio montano, e l'utilizzo delle risorse forestali e naturali in maniera sostenibile;
d) individuare nella gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura naturalistica, lo strumento idoneo per tutelare e migliorare la biodiversità degli ecosistemi forestali, ivi compresi quelli inseriti nella rete Natura 2000;
e) favorire il perseguimento di adeguati livelli di gestione integrata e sostenibile delle risorse forestali riconoscendone i maggiori costi, in un quadro di filiera e valorizzazione economica e ambientale delle risorse stesse, ponendo limiti per ragioni di superiore interesse collettivo alla libera fruizione delle risorse forestali, con conseguente adeguato indennizzo per il proprietario;
f) favorire, laddove possibile, lo sviluppo e l'utilizzo turistico del territorio boschivo regionale.
3.  
( ABROGATO )
3 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 24/2009
2Parole sostituite al comma 3 da art. 111, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3Comma 3 bis aggiunto da art. 111, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 86, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
5Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 86, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
6Comma 3 abrogato da art. 86, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
7Comma 3 bis abrogato da art. 86, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
Art. 2
 (Collaborazione transfrontaliera e transnazionale)
1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione promuove accordi e intese istituzionali, gemellaggi, scambi formativi e progetti di valenza interregionale e internazionale con altre Regioni italiane e con Regioni e Stati esteri.
Art. 3
 (Concertazione)
1. La Regione attiva strumenti operativi di concertazione, con facoltà di utilizzo dei protocolli di Agenda 21, ai quali partecipano rappresentanze delle istituzioni, delle associazioni ambientaliste, delle categorie economiche, degli ordini e collegi professionali, delle organizzazioni professionali agricole, dei proprietari forestali e di altre associazioni portatrici di interessi diffusi.
2.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 17/2010
Art. 4
 (Funzioni della Regione e degli enti locali)
1. Le funzioni amministrative relative al settore forestale sono esercitate dalla Regione e dai Comuni, secondo i principi di sussidiarietà e decentramento previsti dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.
2. La Regione esercita funzioni di indirizzo, programmazione, pianificazione, coordinamento, controllo e vigilanza, erogazione di contributi, nonché funzioni esecutive in materia di manutenzione del territorio, foreste e aree protette di proprietà regionale, vivaistica forestale e formazione.
3. Ai fini dell'esercizio unitario a livello regionale, la Regione svolge altresì funzioni in materia di tutela dei boschi e vincolo idrogeologico.
3 bis. La Regione per l'esercizio delle funzioni esecutive di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonché di cui all'articolo 57, può avvalersi delle sedi di allocamento o deposito, delle apparecchiature, degli impianti di rilevamento e comunicazione, delle attrezzature e dei mezzi operativi in dotazione alle strutture regionali, comunali e consorziali della Protezione civile della Regione, acquistate ai sensi dell' articolo 10, primo comma, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).
3 ter. Gli oneri per la gestione delle sedi di allocamento o deposito, dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 3 bis sono a carico della Regione.
3 quater. La Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e la Protezione civile della Regione definiscono con convenzione le modalità e i termini di utilizzo delle sedi di allocamento o deposito, dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 3 bis.
4. I Comuni montani e parzialmente montani possono esercitare in forma associata, nel territorio di rispettiva competenza, funzioni di natura esecutiva in materia di gestione forestale di cui all'articolo 14.
5. I Comuni svolgono le funzioni amministrative relative all'utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti di cui all'articolo 86.
6.  
( ABROGATO )
(7)
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 24/2009
2Comma 3 ter aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 24/2009
3Comma 3 quater aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 24/2009
4Parole aggiunte al comma 2 da art. 64, comma 2, L. R. 17/2010
5Parole soppresse al comma 1 da art. 87, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
6Parole soppresse al comma 4 da art. 87, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
7Comma 6 abrogato da art. 87, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
8Parole soppresse al comma 3 bis da art. 26, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
9Comma 4 sostituito da art. 26, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10Parole aggiunte al comma 3 bis da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021
11Parole aggiunte al comma 3 ter da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021
12Parole aggiunte al comma 3 quater da art. 22, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021
Art. 5
 (Semplificazione dei procedimenti)
1. I procedimenti amministrativi di cui alla presente legge sono improntati alla semplificazione e alla riduzione dei relativi tempi di svolgimento.
2.  
( ABROGATO )
(2)
2 bis. Ai sensi dell' articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono escluse dalla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), le sistemazioni idraulico - forestali, di cui all'articolo 54, che non comportino la realizzazione di opere idrauliche trasversali di altezza fuori terra in gaveta superiore a cinque metri e che abbiano come finalità prevalente il consolidamento dei versanti instabili attigui alle sezioni d'alveo interessate o il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua con sezioni idrauliche non superiori a quattro metri o il ripristino della piena funzionalità idraulica di opere esistenti.
3. Sono esclusi dalla procedura della valutazione d'incidenza tutti gli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), posti all'interno dei perimetri delle aree individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, purché svolti secondo i principi e con gli obiettivi della gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura naturalistica e conformi alle norme fissate dai piani di gestione forestale, ancorché non sottoposti a valutazione di incidenza, o dal regolamento forestale.
4. La valutazione d'incidenza è dovuta per gli interventi di cui agli articoli 35, comma 2, lettera a), e 54.
5. Per gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 2, ma previsti da piani di gestione forestale già sottoposti a valutazione di incidenza, non è necessaria una nuova valutazione di incidenza.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 112, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 2 abrogato da art. 88, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 88, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
4Parole sostituite al comma 5 da art. 88, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
Art. 6
 (Definizione di bosco)
1. A tutti gli effetti di legge, si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri e copertura arborea superiore al 20 per cento.
2. La misurazione dei parametri di cui al comma 1 è effettuata dalla base esterna dei fusti.
3. Le infrastrutture e i corsi d'acqua presenti all'interno delle formazioni vegetali, così come definite al comma 1, di larghezza pari o inferiore a 4 metri non costituiscono interruzione della superficie boscata.
4. Sono assimilati a bosco:
a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento, di cui all'articolo 43, per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali e incendi;
c) le radure d'estensione inferiore a 2.000 metri quadrati che interrompono la continuità del bosco.
5. Ai fini della presente legge i termini bosco e foresta sono equiparati.
Art. 7
 (Superfici non considerate bosco)
1. A tutti gli effetti di legge, non si considerano bosco:
a) i terreni, sia pubblici che privati, aventi i requisiti definiti dall'articolo 6 della presente legge che, alla data del 6 settembre 1985, erano delimitati negli strumenti urbanistici come zone A e B, ovvero si trovavano in una delle condizioni previste dall'articolo 142, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche;
b) i parchi cittadini zonizzati dai piani regolatori ed effettivamente attuati, i giardini e le aree verdi attrezzate, sia pubblici che privati;
c) le colture di alberi di Natale di età media inferiore a trenta anni;
d) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;
e) nel territorio montano, i terreni abbandonati, ancorché imboschiti, per i quali sia riconosciuta nello strumento urbanistico comunale la destinazione a zona E3, E4, E5 ed E6 e siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli;
f) i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da parte di specie arboree da meno di venti anni;
g) le formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d'acqua interessati da piene ricorrenti con tempi di ritorno di trenta anni, nonché sugli argini artificiali e sulle relative fasce di rispetto di larghezza fino a 4 metri;
h) i filari e i viali di piante arboree o arbustive, i frutteti e le tartufaie identificabili come coltivate;
i) le superfici definite non boscate dai piani di gestione forestale vigenti.
i bis) i terrazzamenti artificiali coinvolti da processi di imboschimento, delimitati dallo strumento urbanistico comunale come zone E3, E4, E5 e E6 nel solo caso in cui siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli.
Note:
1Lettera d) del comma 1 sostituita da art. 89, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2Parole sostituite alla lettera e) del comma 1 da art. 89, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
3Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 89, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
4Parole sostituite alla lettera h) del comma 1 da art. 89, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
5Lettera i bis) del comma 1 aggiunta da art. 89, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
Art. 8
 (Definizioni terminologiche)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) <<territorio montano>>: il territorio definito dall'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche;
b) <<Direzione centrale>>: la Direzione centrale competente in materia di risorse forestali e naturali;
c) <<Direttore centrale>>: il Direttore centrale competente in materia di risorse forestali e naturali;
d) <<PFR>>: il Piano forestale regionale;
d bis) PFIT: piano forestale di indirizzo territoriale;
e) <<PGF>>: il piano di gestione forestale;
f) <<SF>>: la scheda forestale;
g) <<PRFA>>: il progetto di riqualificazione forestale e ambientale;
g bis) direttore dell'esecuzione del lotto boschivo: tecnico abilitato incaricato della corretta esecuzione degli interventi contenuti nel PRFA, denominato anche direttore dei lavori;
h) <<regolamento forestale>>: il regolamento di esecuzione previsto dall'articolo 95.
Note:
1Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 90, comma 1, L. R. 11/2014
2Lettera g bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 44/2017
3Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 3, comma 2, lettera a), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
TITOLO II
 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE FORESTALE
Art. 9
 (Principi generali e procedure informatizzate)
1. La pianificazione forestale si ispira ai principi della gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura naturalistica e tiene conto delle molteplici funzioni rivestite dal bosco, come individuate dall'articolo 1, comma 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'assegnazione di una funzione prevalente a un bosco non può pregiudicare il principio della multifunzionalità e le esigenze di funzionamento del sistema.
3. La pianificazione forestale si attua secondo gli indirizzi del PFR mediante i PGF.
4. La Regione è autorizzata ad adottare presso la Direzione centrale e ad attuare con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di foreste, le procedure informatizzate di raccolta, elaborazione, conservazione e diffusione dei dati riguardanti il settore forestale e la filiera foresta-legno e foresta-legno-energia, per la predisposizione e l'aggiornamento dei relativi archivi, ivi compreso il Sistema informativo territoriale forestale (SITFOR).
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 64, comma 3, L. R. 17/2010
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 91, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3Parole soppresse al comma 3 da art. 91, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
4Rubrica dell'articolo sostituita da art. 3, comma 7, lettera a), L. R. 24/2016
5Comma 4 sostituito da art. 3, comma 7, lettera b), L. R. 24/2016
Art. 10
 (Piano forestale regionale)
1. Il PFR predisposto dalla Direzione centrale contiene indirizzi, obiettivi e azioni prioritarie rivolti al miglioramento della multifunzionalità del patrimonio forestale, tenuto conto delle finalità di valorizzazione economica, di sviluppo sociale delle popolazioni interessate, di tutela delle risorse idriche e del suolo, di conservazione e incremento della biodiversità e di mantenimento della funzionalità ecologica.
2. Il progetto del PFR viene sottoposto preliminarmente al parere della competente Commissione del Consiglio regionale che si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. Il PFR è approvato dalla Giunta regionale e costituisce lo strumento economico, programmatico e gestionale di riferimento per i piani pluriennali di opere e interventi nel settore forestale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 60, L. R. 22/2007
2Comma 1 sostituito da art. 113, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 11
 (Pianificazione delle proprietà forestali)
1. La Regione promuove la pianificazione forestale, incentivando anche quella fra più proprietari forestali, ne definisce gli obiettivi, i contenuti, le modalità di elaborazione, applicazione e revisione, conformemente agli indirizzi del PFR.
2. La pianificazione delle proprietà forestali fornisce le specifiche indicazioni per la gestione a livello aziendale delle attività selvicolturali, dei pascoli e delle malghe e si attua attraverso il PGF.
3. Le previsioni pianificatorie di cui al comma 2 e quelle esecutive contenute nel PRFA tengono luogo del regolamento forestale.
4. Il PGF è lo strumento di indirizzo per la gestione selvicolturale della proprietà forestale e per la redazione dei PRFA.
5. Il PGF è obbligatorio per superfici forestali a prevalente finalità produttiva superiori a 200 ettari; per superfici inferiori a 200 ettari la pianificazione è facoltativa, ha la forma semplificata della SF ed è effettuata secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale.
5 bis.  
( ABROGATO )
6. Il PFIT è lo strumento facoltativo di indirizzo per la gestione selvicolturale di complessi boscati a scala sovraziendale di livello locale, redatto secondo i criteri della gestione forestale sostenibile, nell'ambito di comprensori territoriali omogenei per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative. Il PFIT è redatto in conformità alle disposizioni del PFR e fornisce indirizzi per la gestione nel medio e lungo periodo delle risorse forestali e silvo-pastorali. Il PFIT è predisposto anche per specifiche esigenze settoriali quali la pianificazione della viabilità forestale.
7. I PGF e i PFIT redatti conformemente agli indirizzi del PFR, sono approvati dalla Direzione centrale.
8.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
(8)
10. Lo strumento urbanistico comunale recepisce, al momento del suo aggiornamento, i contenuti del PGF, dei PFIT e delle SF approvati.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 64, comma 5, lettera a), L. R. 17/2010
2Comma 8 sostituito da art. 64, comma 5, lettera b), L. R. 17/2010
3Parole soppresse al comma 2 da art. 92, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4Comma 5 sostituito da art. 92, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
5Comma 5 bis abrogato da art. 92, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
6Parole soppresse al comma 7 da art. 92, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
7Comma 8 abrogato da art. 92, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
8Comma 9 abrogato da art. 92, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
9Parole sostituite al comma 10 da art. 92, comma 1, lettera f), L. R. 11/2014
10Comma 6 sostituito da art. 3, comma 2, lettera b), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
11Parole aggiunte al comma 7 da art. 3, comma 2, lettera c), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
12Parole aggiunte al comma 10 da art. 3, comma 2, lettera d), L. R. 21/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 12
 (Progetto di riqualificazione forestale e ambientale)
1. Il PRFA è lo strumento per l'esecuzione delle attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a). Il PRFA si ispira ai principi della gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura naturalistica ed è redatto da dottori agronomi e dottori forestali. In assenza di pianificazione le suddette attività devono rispettare le prescrizioni del regolamento forestale.
2. Il PRFA è obbligatorio per la proprietà pianificata, fatti salvi i casi previsti dal regolamento forestale.
3. Per le utilizzazioni forestali sulla proprietà non pianificata, il regolamento forestale stabilisce le procedure e i limiti oltre i quali il PRFA è obbligatorio.
4. Il PRFA è approvato dalla Direzione centrale. Il provvedimento di approvazione del PRFA assorbe eventuali prescrizioni e autorizzazioni previste dalla presente legge o dal regolamento forestale.
5. Nel regolamento forestale sono disciplinati i casi in cui le utilizzazioni forestali sono esenti da ogni formalità e quelli per i quali sono previste procedure semplificate di dichiarazione.
6.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 93, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2Comma 6 abrogato da art. 93, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
TITOLO III
 SETTORI DI INTERVENTO
Capo I
 Gestione forestale sostenibile
Sezione I
 Disciplina delle attività di gestione forestale
Art. 13
 (Principi)
1. In armonia con le risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, si definisce sostenibile l'uso e la corretta gestione delle foreste e dei terreni forestali attuati secondo i principi della selvicoltura naturalistica.
2. La selvicoltura naturalistica si caratterizza per un tasso di utilizzazione dei boschi tale da assicurare il mantenimento della biodiversità, della produttività, della capacità di rinnovazione, della vitalità e della possibilità di svolgere ora e per il futuro le rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale senza danni ad altri ecosistemi.
3. Le attività di gestione forestale sono fattore di sviluppo dell'economia locale e regionale, di miglioramento delle condizioni economiche e sociali del territorio montano, nonché di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in forma associata o cooperativa.
4. Ai fini di cui ai commi 2 e 3, si riconosce alla gestione attiva delle risorse forestali un ruolo importante per garantire la presenza dell'uomo nel territorio montano, sostenere un adeguato sviluppo socio-economico e assicurare la salvaguardia ambientale del territorio.
Art. 14
 (Definizioni)
1. Costituiscono attività di gestione forestale i seguenti interventi:
a) le attività selvicolturali, comprendenti i tagli di utilizzazione, le conversioni di boschi cedui all'alto fusto, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi, da dissesti idrogeologici e altre calamità, i rimboschimenti e gli imboschimenti;
b) la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale di cui all'articolo 35, e la realizzazione delle vie aeree di esbosco di cui all'articolo 36;
c) la realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale di cui all'articolo 54.
2. Le attività di cui al comma 1, che non interrompono la continuità della superficie boscata ai sensi dell'articolo 6, comma 3, purché previste e autorizzate dalla normativa vigente e sempreché non alterino l'assetto idrogeologico del territorio, rientrano tra le opere di bonifica, antincendio e conservazione.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 114, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 15
 (Taglio colturale)
1. Le attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), in quanto non finalizzate alla sostituzione del bosco con altre destinazioni d'uso, non comportano alterazioni dello stato dei luoghi, sono considerate tagli colturali ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57).
2.  
( ABROGATO )
(2)
3. Nel regolamento forestale sono definiti, ai sensi degli articoli 1 e 13, i parametri necessari per garantire un adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, quelli che determinano l’alterazione dell’assetto idrogeologico, le pratiche ordinarie di gestione forestale e, anche ai fini della erogazione di eventuali incentivi, le buone pratiche finalizzate a raggiungere un miglior livello qualitativo della gestione.
3 bis. Nel regolamento forestale sono definiti altresì, in conformità ai principi e alle finalità di cui agli articoli 1 e 13, i casi in cui, per motivazioni di ordine biologico e stazionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre che la perpetuazione del bosco avvenga anche mediante rinnovazione artificiale posticipata e i termini entro i quali il proprietario del bosco deve provvedervi.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 64, comma 7, lettera a), L. R. 17/2010
2Comma 2 abrogato da art. 64, comma 7, lettera b), L. R. 17/2010
3Comma 3 sostituito da art. 64, comma 7, lettera c), L. R. 17/2010
4Parole soppresse al comma 1 da art. 94, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
5Parole sostituite al comma 3 da art. 94, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
6Comma 3 bis aggiunto da art. 94, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
Art. 16
 (Divieti e deroghe)
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 227/2001 e nei limiti stabiliti dal regolamento forestale, sono vietati la conversione dei boschi governati o avviati a fustaia in boschi governati a ceduo e il taglio raso, inteso come taglio totale del soprassuolo forestale su una superficie superiore a 5.000 metri quadrati; tale divieto non vige nei casi in cui il taglio a raso o comunque l'eliminazione del bosco siano, sulla base di un PRFA, espressamente finalizzati al ripristino di habitat naturali elencati nell'allegato I della direttiva 92/43/CEE.
2. In deroga ai divieti di cui al comma 1 la Direzione centrale può autorizzare gli interventi finalizzati alla difesa fitosanitaria, alla salvaguardia della pubblica incolumità, ad altri motivi di rilevante interesse pubblico o per finalità selvicolturali.
3. Sono fatti salvi i casi previsti dai PGF approvati.
3 bis. Il divieto di taglio a raso del bosco di cui al comma 1 non si applica altresì laddove tale tecnica selvicolturale sia finalizzata alla rinnovazione naturale del bosco; con il regolamento forestale sono individuati i casi e i modi nei quali il taglio a raso è finalizzato alla rinnovazione naturale del bosco.
3 ter.  
( ABROGATO )
Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 64, comma 8, lettera a), L. R. 17/2010
2Comma 2 sostituito da art. 64, comma 8, lettera b), L. R. 17/2010
3Comma 3 bis aggiunto da art. 64, comma 8, lettera c), L. R. 17/2010
4Comma 3 ter aggiunto da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 5/2014
5Parole soppresse al comma 3 da art. 95, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
6Comma 3 ter abrogato da art. 95, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
Art. 17
 (Sanzioni)
1. Coloro che nei boschi, in violazione del regolamento forestale o del PRFA, tagliano, danneggiano o distruggono piante, compromettendo l'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da due a sei volte il valore del danno provocato. Il valore è calcolato in percentuale, sulla base del valore convenzionale a ettaro per tipologia di popolamento corrispondente all'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco previsto dal regolamento forestale; i valori, i parametri e i criteri di riferimento per il calcolo del danno provocato sono individuati dal medesimo regolamento.
2. Quando il taglio, il danneggiamento o la distruzione di piante non compromettono l'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco, il risarcimento dell'eventuale danno economico è valutato e risolto per i boschi di proprietà pubblica nell'ambito delle procedure di verifica finale disciplinate dal regolamento forestale e, per i boschi di proprietà privata, nell'ambito del diritto privato.
3. Coloro che effettuano gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1, senza la prescritta autorizzazione sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 92.
4. Nel regolamento forestale sono individuati i casi in cui il taglio, il danneggiamento o la distruzione di piante non compromettono l'adeguato livello di vitalità per lo svolgimento delle funzioni proprie del bosco in quanto giustificati per il regolare andamento delle utilizzazioni boschive o, nel caso del taglio raso, in quanto effettuato secondo le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16; in tali casi non si applicano le sanzioni di cui al comma 1.
4 bis.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 64, comma 9, lettera a), L. R. 17/2010
2Parole sostituite al comma 2 da art. 64, comma 9, lettera b), L. R. 17/2010
3Parole sostituite al comma 4 da art. 64, comma 9, lettera b), L. R. 17/2010
4Comma 5 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
5Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 14/2012
6Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 5/2014
7Comma 4 bis abrogato da art. 96, comma 1, L. R. 11/2014
8Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 14/2016
Art. 18
 (Misure per favorire la biodiversità)
1. La conservazione della biodiversità si basa sulla gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura naturalistica.
2. Tra le buone pratiche di cui all'articolo 15, ai fini di una gestione forestale sostenibile, rispettosa del principio di mantenere elevata la biodiversità e attenta alla conservazione degli habitat, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dal legname in decomposizione, nelle utilizzazioni forestali sono rilasciati in bosco alcuni alberi da destinare a invecchiamento a tempo indefinito o morti, quelli con cavità e individui di specie sporadiche secondo le modalità stabilite dal regolamento forestale.
3. Il rilascio dei soggetti arborei di cui al comma 2 non deve determinare rilevanti incompatibilità di natura economica e fito-sanitaria o in termini d'incolumità pubblica.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 97, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2Comma 2 sostituito da art. 97, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
Art. 19
 (Certificazione forestale)
1. Ai fini di cui all'articolo 13, la Regione incentiva l'introduzione e il mantenimento di sistemi di certificazione delle gestioni forestali ecosostenibili e delle catene di custodia della selvicoltura, dell'arboricoltura da legno e della pioppicoltura, dei prodotti naturali del bosco e di quelli da esso derivati, nonché promuove l'istituzione e la valorizzazione di marchi di provenienza e di qualità del legname regionale.
1 bis. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione concede, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a organismi regionali cui aderiscono proprietari forestali del Friuli Venezia Giulia e che gestiscono sistemi di certificazione forestale un contributo annuale per il funzionamento degli organismi medesimi, il mantenimento e l'incremento della certificazione regionale, nonché per stimolare e favorire un sempre maggior utilizzo del legname certificato.
1 ter. La domanda di contributo di cui al comma 1 bis è presentata alla Direzione centrale con le modalità e i criteri da individuarsi in apposito regolamento.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 16, L. R. 24/2009
2Comma 1 bis aggiunto da art. 64, comma 11, L. R. 17/2010
3Comma 1 ter aggiunto da art. 64, comma 11, L. R. 17/2010
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 46, L. R. 30/2007
2Integrata la disciplina della lettera a) del comma 1 da art. 11, comma 41, lettera b), L. R. 17/2008
3Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 64, comma 13, lettera a), L. R. 17/2010
4Lettera h) del comma 1 abrogata da art. 64, comma 13, lettera a), L. R. 17/2010
5Lettera i) del comma 1 abrogata da art. 64, comma 13, lettera a), L. R. 17/2010
6Comma 2 sostituito da art. 64, comma 13, lettera b), L. R. 17/2010
7Comma 6 abrogato da art. 64, comma 13, lettera c), L. R. 17/2010
8Parole soppresse al comma 7 da art. 64, comma 13, lettera d), L. R. 17/2010
9Parole soppresse al comma 8 da art. 64, comma 13, lettera e), L. R. 17/2010
10Comma 10 abrogato da art. 64, comma 13, lettera f), L. R. 17/2010
11Parole soppresse al comma 5 da art. 115, comma 1, L. R. 26/2012
12Articolo abrogato da art. 98, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 21
 (Gestione del patrimonio forestale di proprietà degli enti pubblici)
1. Alla Direzione centrale compete la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale, comprensivo di terreni, boschi ed edifici funzionali ai medesimi, come individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta congiunta degli Assessori competenti in materia di patrimonio e di risorse forestali.
1 bis. Nelle more dell'adozione della deliberazione giuntale di cui al comma 1, spetta alla Direzione centrale la gestione del patrimonio silvo-pastorale di proprietà regionale già affidato alla medesima con precedenti atti.
2. Al fine dell'ottimale gestione economico-conservativa del patrimonio forestale di proprietà regionale, gli interventi urgenti e indifferibili, legati a eventi naturali o biologici non prevedibili, possono prescindere dalle previsioni programmatorie di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche.
3. Gli enti pubblici proprietari di bosco e i gestori delle terre civiche o i soggetti delegati possono svolgere le attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, fatta salva la fruizione degli usi civici da parte degli aventi diritto, secondo le seguenti modalità:
a) vendita in piedi dei lotti boschivi mediante ricorso alla trattativa privata fino all'importo di 100.000 euro (imposta sul valore aggiunto esclusa), previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25;
b) vendita a strada di legname allestito mediante ricorso alla trattativa privata fino all'importo di 100.000 euro (IVA esclusa), previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di ditte non inferiore a cinque;
c) affidamento della realizzazione di lavori, opere e servizi, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname, a imprese che forniscono servizi in ambito forestale, ivi comprese quelle iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25.
3 bis. Le imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25, singole o associate, possono altresì ottenere in gestione, anche nelle forme della concessione pluriennale, per svolgervi le attività di cui all'articolo 14, aree silvo-pastorali di proprietà o possesso pubblico.
4. In deroga alle procedure di cui al comma 3, lettere a) e b), sono consentite la vendita diretta per importi non superiori a 10.000 euro (IVA esclusa) e la cessione gratuita nel caso di legname privo di valore commerciale.
5. Per l'affidamento diretto dei lavori, opere e servizi di cui al comma 3, lettera c), possono trovare applicazione l'articolo 5 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), e successive modifiche, e l'articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche.
5 bis. Per l'affidamento diretto dei lavori, opere e servizi di cui al comma 3, lettera c), trova, altresì, applicazione l' articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).
5 ter. Nel caso di affidamento in gestione di cui al comma 3 bis l'Ente pubblico proprietario di boschi può procedere alla pubblicazione di un avviso atto a rendere nota la volontà di riservare l'affidamento in gestione alle imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25, fatto salvo che, ove sussistano più operatori qualificati e interessati alla stipula del contratto, venga esperita una procedura di evidenza pubblica.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 64, comma 14, L. R. 17/2010
2Comma 1 bis aggiunto da art. 116, comma 1, L. R. 26/2012
3Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 99, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4Comma 3 bis aggiunto da art. 99, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
5Comma 5 bis aggiunto da art. 99, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
6Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
7Comma 3 bis sostituito da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
8Comma 5 ter aggiunto da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 14/2016
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 100, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 23
 (Tutela tecnica ed economica dei patrimoni forestali di proprietà pubblica)
1. Per le attività di pianificazione e progettazione di cui rispettivamente agli articoli 11 e 12, nonché per quelle connesse alla gestione forestale di cui all'articolo 14 l'ente pubblico proprietario di bosco si avvale di figure professionali abilitate secondo gli specifici ordinamenti, dipendenti dell’ente, ovvero in servizio presso altri enti pubblici, secondo le norme vigenti in materia di collaborazione tra enti pubblici, oppure liberi professionisti.
1 bis. L'attività di progettazione di cui all'articolo 12 può essere svolta dal personale della Direzione centrale a favore di soggetti pubblici proprietari forestali, previa verifica delle priorità del servizio d'istituto e con oneri a carico del proprietario da quantificare secondo i criteri stabiliti dal regolamento forestale.
1 ter.  
( ABROGATO )
1 quater.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 27, L. R. 12/2009
2Comma 1 ter aggiunto da art. 4, comma 27, L. R. 12/2009
3Comma 1 quater aggiunto da art. 4, comma 27, L. R. 12/2009
4Comma 1 quater abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
5Parole aggiunte al comma 1 ter da art. 13, comma 38, lettera b), L. R. 11/2011
6Parole soppresse al comma 1 ter da art. 117, comma 1, L. R. 26/2012
7Rubrica dell'articolo modificata da art. 101, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
8Parole sostituite al comma 1 da art. 101, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
9Comma 1 ter abrogato da art. 7, comma 5, lettera a), L. R. 33/2015
Art. 24
 (Gestione del patrimonio forestale di proprietà privata)
1. Per i boschi privati non soggetti ai PGF o alle SF le attività selvicolturali sono effettuate secondo le procedure amministrative e le modalità stabilite dal regolamento forestale.
2. Il personale della Direzione centrale o di altri enti pubblici può fornire, su richiesta di proprietari privati e a titolo non oneroso, nell'ambito dei normali servizi d'istituto, indicazioni di carattere tecnico qualora queste non si configurino come attività professionale, secondo gli indirizzi operativi stabiliti dal regolamento forestale.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 118, comma 1, L. R. 26/2012
2Parole sostituite al comma 1 da art. 102, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3Parole sostituite al comma 2 da art. 102, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
Art. 24 bis

( ABROGATO )

Note:
1Articolo aggiunto da art. 64, comma 16, L. R. 17/2010
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 3, comma 1, L. R. 27/2012
3Articolo abrogato da art. 103, comma 1, L. R. 11/2014
4Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 103, comma 2, L. R. 11/2014
Sezione II
 Imprese forestali
Art. 25
 (Elenco regionale delle imprese forestali)
1. In attuazione dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche, la Regione istituisce un elenco regionale in cui sono iscritte le imprese in possesso di capacità tecnico-professionali per l'esecuzione delle attività selvicolturali e di utilizzazioni boschive, nonché per le opere e i servizi di interesse forestale e di difesa del territorio.
2.  
( ABROGATO )
(2)
3. I requisiti necessari all'iscrizione, le relative procedure e la tenuta dell'elenco sono stabiliti dal regolamento forestale.
3 bis.  
( ABROGATO )
3 ter.  
( ABROGATO )
3 quater.  
( ABROGATO )
3 quinquies.  
( ABROGATO )
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 12, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
2Comma 2 abrogato da art. 12, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
3Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 9/2019
4Comma 3 ter aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 9/2019
5Comma 3 quater aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 9/2019
6Comma 3 quinquies aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 9/2019
7Comma 3 bis abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
8Comma 3 ter abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9Comma 3 quater abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
10Comma 3 quinquies abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
Art. 26
 (Esercizio delle attività selvicolturali)
1. Le cooperative e i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell'interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali e le utilizzazioni boschive, sono equiparati agli imprenditori agricoli.
Sezione III
 Associazionismo forestale
Art. 27
 (Forme di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale)
1. Ai fini di cui all'articolo 1, la Regione riconosce e sostiene forme di gestione del patrimonio agro-silvo-pastorale già esistenti nel territorio montano e promuove la creazione di consorzi e altri organismi associativi, anche temporanei, tra proprietari allo scopo di razionalizzare e migliorare la gestione agro-silvo-pastorale del territorio regionale.
2. Ai fini di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche, i soggetti privati e le imprese di cui all'articolo 25 possono partecipare, per un migliore coordinamento della gestione, ai consorzi e agli altri organismi associativi di cui al comma 1.
Art. 28
 (Ruolo degli enti locali)
1. I Comuni individuano i territori d'intervento e attivano, attraverso il coinvolgimento dei proprietari o degli altri aventi diritto, la costituzione e l'avviamento di consorzi agro-silvo-pastorali e degli altri organismi associativi.
2. Gli enti pubblici possono partecipare all'iniziativa consortile conferendo in tutto o in parte il proprio patrimonio boschivo per assicurarne la funzionalità gestionale, specie nei settori della tutela ambientale e della viabilità agricolo-forestale.
3. Qualora sia impossibile giungere all'individuazione o al reperimento di uno o più proprietari dei terreni compresi nell'area oggetto di consorzio e fino a quando tale situazione perduri, il Comune si sostituisce a tutti gli effetti, nel consorzio, ai proprietari assenti o irreperibili.
4. I Comuni, nel caso lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie individuata e sussista un rilevante interesse pubblico sotto il profilo della funzionalità gestionale e ambientale, possono costituire coattivamente il consorzio, sostituendosi a tutti gli effetti ai proprietari dissenzienti; qualora venga meno la superficie minima dei tre quarti i Comuni possono sostituirsi a tutti gli effetti ai proprietari dissenzienti.
5. I Comuni, anche attraverso forme aggregative, possono svolgere funzioni di coordinamento dei consorzi agro-silvo-pastorali, anche tramite la costituzione di organismi consortili o associativi sovraordinati.
6. La Regione e gli enti locali possono avvalersi dei consorzi o di altri organismi associativi per l'esecuzione degli interventi di propria competenza attraverso apposite convenzioni, anche pluriennali.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 104, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2Parole sostituite al comma 5 da art. 104, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
Art. 29
 (Finanziamenti)
1. L'Amministrazione regionale eroga contributi ai consorzi di cui all'articolo 27 e di altri organismi associativi, anche di secondo grado, ovvero agli enti che svolgono in forma associata funzioni connesse alla gestione forestale, con priorità per i consorzi forestali certificati ai sensi dell'articolo 19.
1 bis. Con apposito regolamento, da approvarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), sono individuati i criteri di ripartizione e le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1.
2. I consorzi e gli altri organismi associativi di cui al comma 1 beneficiano delle provvidenze di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8 (Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura montana), e successive modifiche, e all'articolo 21 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (Nuove norme in materia di incentivi e interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP obiettivo 5 b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II), e successive modifiche, ivi comprese quelle finalizzate alla realizzazione dei piani di ricomposizione particellare.
3. I contributi di cui al comma 1 sono concessi anche alle associazioni d'imprese forestali inserite nell'elenco di cui all'articolo 25, purché costituite da almeno dieci soci.
3 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 3, comma 4, lettera a), L. R. 11/2011
2Comma 3 bis aggiunto da art. 2, comma 60, lettera b), L. R. 18/2011
3Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 4, lettera b), L. R. 11/2011
4Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 60, lettera a), L. R. 18/2011
5Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 60, lettera a), L. R. 18/2011
6Comma 3 bis abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 28/2017
Sezione IV
 Vivaistica forestale e materiale di propagazione
Art. 30
 (Principi per la tutela del patrimonio genetico forestale)
1. Ai fini della conservazione della biodiversità, la Regione promuove la conservazione e la tutela del patrimonio genetico forestale autoctono e sostiene l'utilizzo, la moltiplicazione e la diffusione delle specie forestali arboree e arbustive di provenienza certificata.
2. La Regione provvede all'individuazione di popolamenti vegetali e di singole piante in grado di fornire materiale di riproduzione idoneo alla coltivazione vivaistica, attraverso la stipula di apposite convenzioni con i rispettivi proprietari, nonché all'acquisizione di aree boscate e di piante singole o gruppi di piante di particolare importanza. I popolamenti vegetali e le singole piante sono iscritti a cura della Direzione centrale nel registro regionale dei materiali di base di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione).
3. La Direzione centrale è autorizzata a sostenere le spese di gestione e manutenzione delle superfici forestali e delle piante iscritte nei registri regionali dei materiali di base, allo scopo di assicurare le migliori condizioni per la conservazione del patrimonio genetico.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 105, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 31
 (Produzione di piante forestali)
1. La Direzione centrale provvede alla produzione di piante forestali certificate ai sensi della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione, come recepita dalla legge 180/2002, e dal decreto legislativo 386/2003, e successive modifiche, nonché di piante arbustive ed erbacee.
2. La produzione di cui al comma 1 è finalizzata a:
a) realizzare impianti d'arboricoltura da legno;
b) migliorare la composizione e la struttura dei popolamenti forestali pubblici e privati;
c) realizzare opere di sistemazione idraulico-forestale ed effettuare interventi di didattica ed educazione ambientale;
d) eseguire lavori relativi alla rinaturalizzazione delle aree interessate dalle grandi opere, alla ricostituzione delle aree percorse dal fuoco o devastate da calamità naturali rispettivamente delimitate o riconosciute dall’autorità competente, agli interventi d'ingegneria naturalistica e di riqualificazione ambientale e paesaggistica dello spazio rurale e di miglioramento delle aree adibite a verde;
e) applicare le disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113 (Obbligo per il Comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica), e successive modifiche.
2 bis. La produzione di cui al comma 1 può altresì essere finalizzata, previa informativa alla Giunta regionale, alla realizzazione di singoli interventi di manutenzione e riqualificazione del verde ornamentale di monumenti nazionali, sacrari militari e altri beni di comprovato interesse storico-culturale.
3. La Direzione centrale provvede altresì alla manutenzione e alla coltura dei vivai, nonché all'approvvigionamento di semi e piantine; tra le spese relative sono comprese quelle per l'acquisto, l'affitto e la concessione dei terreni adibiti a vivaio forestale.
4. Le attività di cui ai commi 1 e 3 possono essere eseguite dalla Direzione centrale in amministrazione diretta.
4 bis. La Direzione centrale è autorizzata a consentire all'ERSA l'utilizzo dei vivai, mediante l'impiego del personale di cui all'articolo 87, comma 1 quater, per la produzione di piante e materiali di propagazione gamica e vegetativa di specie di interesse agrario, al fine della conservazione e rigenerazione delle risorse fitogenetiche autoctone nel rispetto dei regimi di certificazione fitosanitaria e di commercializzazione ove applicabili.
Note:
1Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 17/2008
2Lettera d) del comma 2 sostituita da art. 3, comma 3, L. R. 14/2012
3Parole sostituite al comma 3 da art. 119, comma 1, L. R. 26/2012
4Comma 4 sostituito da art. 106, comma 1, L. R. 11/2014
5Comma 4 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 19/2015
6Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 14/2016
7Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 7, lettera c), L. R. 24/2016
8Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 44/2017
Art. 32
 (Cessione di materiale vivaistico)
1. Il materiale vivaistico prodotto ai sensi dell'articolo 31 può essere ceduto a titolo oneroso, a fronte di un versamento minimo di 50 euro, IVA esclusa, sulla base di un prezziario e di criteri adottati con deliberazione della Giunta regionale.
2. Il compenso non è dovuto per il materiale forestale, da porre a dimora sul territorio regionale, concesso:
a) a soggetti pubblici che si impegnano all'utilizzazione del materiale medesimo per i fini di cui all'articolo 31, comma 2, lettere c), d) ed e) e comma 2 bis;
b) a proprietari forestali privati per gli interventi di ricostituzione delle proprie aree percorse dal fuoco o devastate da calamità naturali di cui all'articolo 31, comma 2, lettera d);
c) a enti di diritto privato che non svolgono attività d'impresa e che si impegnano all'utilizzazione del materiale medesimo per i fini di cui all'articolo 31, comma 2, lettere c) e d) e comma 2 bis.
Note:
1Articolo sostituito da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 17/2008
2Articolo sostituito da art. 64, comma 18, L. R. 17/2010
3Comma 1 sostituito da art. 107, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4Parole sostituite al comma 2 da art. 107, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
5Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 14/2016
6Parole aggiunte alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 7, lettera d), L. R. 24/2016
7Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 3, comma 7, lettera d), L. R. 24/2016
8Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera c), L. R. 44/2017
9Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 3, lettera d), L. R. 44/2017
Art. 33
 (Norme di attuazione della direttiva 1999/105/CE)
1. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 2 aprile 2004, n. 10 (Disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), e successive modifiche, nel rispetto del decreto legislativo 386/2003, e successive modifiche, è data attuazione alla direttiva 1999/105/CE e sono disciplinati criteri e modalità per la raccolta e certificazione della provenienza e della qualità del materiale forestale di base e di moltiplicazione.
1 bis. La raccolta di materiale forestale di moltiplicazione è effettuata solamente da ditte registrate quali fornitori ai sensi dell' articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 386/2003 ed è consentita solamente nei popolamenti vegetali e dalle singole piante di cui all'articolo 30, comma 2.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 108, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2Comma 1 bis aggiunto da art. 108, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
Capo II
 Funzione produttiva
Art. 34
 (Produzione legnosa)
1. La Regione, anche in ottemperanza ai protocolli internazionali per la difesa dell'ambiente, promuove la produzione di legno quale materia prima rinnovabile per gli impieghi nel campo industriale, energetico e artigianale anche allo scopo di ridurre il tasso di carbonio nell'atmosfera.
Art. 35
 (Viabilità forestale)
1. La Regione individua nella realizzazione e manutenzione della viabilità forestale lo strumento per conseguire una piena valorizzazione della risorsa forestale e una razionale gestione del territorio di valenza silvo-pastorale.
2. La viabilità forestale, i cui parametri dimensionali sono definiti con il regolamento forestale, è classificata in:
a) strade forestali, caratterizzata da opere permanenti a fondo stabilizzato;
b) piste forestali e varchi, caratterizzati da opere a fondo naturale non aventi il carattere di opere permanenti;
c) infrastrutture di accesso al bosco tramite sentieri comunque preclusi al transito motorizzato.
3.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Parole aggiunte alla lettera c) del comma 2 da art. 27, comma 1, L. R. 16/2008
2Comma 2 sostituito da art. 109, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3Comma 3 abrogato da art. 109, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
4Comma 2 sostituito da art. 3, comma 3, lettera e), L. R. 44/2017
5Comma 1 sostituito da art. 3, comma 40, lettera a), L. R. 13/2023
Art. 36
 (Vie aeree d'esbosco)
1. I procedimenti relativi all'installazione e all'esercizio degli impianti temporanei di gru a cavo sono disciplinati con il regolamento forestale.
2. Sono comunque fatti salvi gli obblighi di legge per le fattispecie che costituiscono motivo di pericolo per il volo aereo.
Art. 37
 (Meccanizzazione forestale)
1. La Regione promuove l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture e infrastrutture, dei dispositivi per la sicurezza individuale degli operatori delle imprese d'utilizzazione boschiva, quale contributo allo sviluppo della filiera foresta-legno-energia e all'applicazione di corrette metodologie di lavoro in foresta.
2.  
( ABROGATO )
(4)
2 bis.  
( ABROGATO )
2 ter.  
( ABROGATO )
2 quater.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 64, comma 20, L. R. 17/2010
2Comma 2 ter aggiunto da art. 64, comma 20, L. R. 17/2010
3Comma 2 quater aggiunto da art. 64, comma 20, L. R. 17/2010
4Comma 2 abrogato da art. 110, comma 1, L. R. 11/2014
5Comma 2 bis abrogato da art. 110, comma 1, L. R. 11/2014
6Comma 2 ter abrogato da art. 110, comma 1, L. R. 11/2014
7Comma 2 quater abrogato da art. 110, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 38
 (Valorizzazione delle imprese di prima trasformazione)
1. La Regione, anche ai fini del miglioramento della sicurezza sul luogo di lavoro, promuove l'ammodernamento delle dotazioni, degli impianti, delle strutture e infrastrutture delle imprese di prima trasformazione del legno, quale contributo alla valorizzazione economica del patrimonio forestale e a completamento della filiera foresta-legno-energia.
2.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 111, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 39

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 112, comma 1, L. R. 11/2014
2Articolo abrogato da art. 3, comma 40, lettera b), L. R. 13/2023
Art. 40

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 14/2012
2Comma 2 ter aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 14/2012
3Comma 2 quater aggiunto da art. 3, comma 5, L. R. 14/2012
4Articolo abrogato da art. 113, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 41
 (Arboricoltura da legno)
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) <<arboricoltura>>: la coltivazione di alberi, reversibile al termine del ciclo colturale, in terreni non boscati, finalizzata prevalentemente alla produzione di legno e biomassa;
b) <<specie forestali a rapido accrescimento>>: le specie coltivate con turni inferiori o uguali a dieci anni.
2. La Regione promuove la produzione legnosa fuori foresta.
3. Gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con finanziamenti pubblici devono essere gestiti secondo un piano di coltura e conservazione.
4. Nel regolamento forestale sono disciplinati i criteri per la redazione del piano, le relative modalità di approvazione, gli obblighi che ne derivano e le fattispecie esenti.
5.  
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 114, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
2Parole soppresse al comma 3 da art. 114, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
3Comma 5 abrogato da art. 114, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
Art. 41 bis
 (Reti d'impresa della filiera foresta-legno-energia)
1. La Regione, nell'ambito delle finalità di cui alla legge regionale 4 aprile 2013 n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo), promuove e sostiene, riconoscendo criteri di premialità ai fini della concessione degli incentivi previsti dalla presente legge, le diverse forme di aggregazione di imprese come individuate dalla normativa vigente fra cui, in particolare, le reti di impresa di cui all' articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 .
Note:
1Articolo aggiunto da art. 115, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 41 ter
 (Incentivi a sostegno della funzione produttiva dei boschi)
1. Ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in regione, fatta eccezione per lo Stato e la Regione, gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11, comma 2, è riconosciuto un premio annuale in base allo stanziamento di bilancio. Con regolamento regionale, sulla base delle utilizzazioni boschive effettuate nell'anno precedente rispetto alle previsioni pianificate e dell'assoggettamento alla certificazione della gestione forestale sostenibile, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione dei premi, ivi compreso l'importo minimo al di sotto del quale il premio non è concedibile, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
2. Allo scopo di consolidare e diffondere la pianificazione di proprietà forestali di cui all'articolo 11, la Regione eroga contributi ai proprietari di boschi pubblici e privati per la redazione e revisione dei PGF e delle SF.
3. Al fine di favorire la costituzione di consorzi tra proprietari privati, la Regione può finanziare il PGF per superfici, a prevalente finalità produttiva, superiori a 200 ettari anche non accorpati.
4. Allo scopo di promuovere le attività di gestione forestale di cui all'articolo 14, la Regione eroga contributi per i seguenti interventi:
a) conversione di cedui ad alto fusto;
b) sfolli, diradamenti, cure colturali, recupero degli scarti delle utilizzazioni boschive, interventi di difesa fitosanitaria, prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi a seguito di incendi, dissesti idrogeologici e altre calamità;
c) utilizzazioni boschive su superfici forestali con condizioni stazionali che aggravano i costi delle attività di gestione forestale;
d) manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché realizzazione della viabilità forestale di cui all'articolo 35;
e) realizzazione di percorsi pedonali o con veicoli senza motore, anche interni al bosco, da utilizzare per finalità turistiche, ricreative o sportive;
f) miglioramenti ambientali dei boschi, destinati prioritariamente alle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE del 2 aprile 1979 (Concernente la conservazione degli uccelli selvatici), o all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche);
g) rimboschimenti e imboschimenti realizzati nelle aree di pianura sulla base di un progetto che preveda un piano di coltura e conservazione per la loro gestione.
5. I beneficiari dei contributi di cui al comma 4 sono:
a) i proprietari forestali privati e pubblici o loro delegati, fatta eccezione per lo Stato e la Regione, di boschi situati nel territorio regionale gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11 per gli interventi di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e) e f);
b) i proprietari di terreni privati e pubblici o loro delegati, fatta eccezione per lo Stato e la Regione, per gli interventi di cui al comma 4, lettera g);
c) soggetti cui è affidata la realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname su proprietà pubbliche ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lettera c), limitatamente agli interventi di cui al comma 4, lettere a), b), c), e) e f);
d) soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 25, che hanno in gestione aree silvo-pastorali con le modalità di cui all'articolo 21, comma 3 bis;
d bis) le autorità esproprianti che realizzano gli interventi di cui al comma 4, lettera d) anche su boschi situati nel territorio regionale non gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all’articolo 11.
5 bis. Per le finalità di cui all'articolo 86 bis la Regione è autorizzata a erogare alle associazioni fondiarie contributi:
a) fino al 100 per cento della spesa sostenuta per la copertura delle spese per la costituzione e gestione dell'associazione stessa;
b) fino all'8o per cento della spesa sostenuta per la redazione dei piani di gestione associata dei terreni conferiti dai soci ai fini dell'articolo 86 bis, comma 2.
(2)
6. Ai fini di cui all'articolo 34 e per rilanciare il mercato del legno, la Regione eroga contributi per le seguenti finalità:
a) gestione della borsa del legno regionale finalizzata all'intermediazione commerciale del legname tondo, al coordinamento e alla divulgazione dei flussi informativi relativi alla domanda e offerta di legname e dei relativi prodotti trasformati;
b) promozione del legname regionale e dei relativi prodotti trasformati anche attraverso la valorizzazione dei marchi di provenienza e di qualità di cui all'articolo 19;
b bis)   ( ABROGATA )
c) gestione dei sistemi di certificazione forestale e delle relative catene di custodia per i prodotti forestali;
d) vendita del legname all'imposto in allestimento tondo.
7. I beneficiari dei contributi di cui al comma 6 sono:
a) società o associazioni che forniscono servizi nel settore della gestione forestale o della certificazione per gli interventi di cui al comma 6, lettere a), b) e c);
a bis)   ( ABROGATA )
b) i proprietari forestali privati e pubblici o loro delegati, fatta eccezione per lo Stato e la Regione, di boschi situati nel territorio regionale gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11 per gli interventi di cui al comma 6, lettera d);
c) soggetti cui è affidata la realizzazione di lavori, opere e servizi in ambito forestale, ivi compresi gli interventi di utilizzazione forestale e i servizi di commercializzazione del legname su proprietà pubbliche ai sensi dell'articolo 21, comma 3, lettera c), limitatamente agli interventi di cui al comma 4, lettere a), b), c), e) e f);
d) soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 25, che hanno in gestione aree silvo-pastorali con le modalità di cui all'articolo 21, comma 3 bis.
7 bis. I beneficiari di cui al comma 7, tenuti al rispetto del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), si avvalgono anche delle procedure di affidamento diretto, di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del decreto legislativo medesimo.
8. Ai fini di cui all'articolo 37, comma 1, la Regione eroga contributi alle imprese iscritte nell'elenco di cui all'articolo 25.
9. Ai fini di cui all'articolo 38 comma 1, la Regione eroga contributi alle imprese di prima trasformazione del legno iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con priorità per quelle che aderiscono a reti di impresa di cui all'articolo 41 bis.
10.  
( ABROGATO )
11. Per imprese di prima trasformazione del legno di cui ai commi 9 e 10 devono intendersi quelle che trasformano il legname tondo in prodotti segati con possibili successive lavorazioni.
12. Ai fini di cui all'articolo 41, comma 2, la Regione eroga contributi a enti e aziende singole o associate, nonché ai proprietari dei fondi o soggetti da essi delegati per la realizzazione di impianti di arboricoltura da legno.
13. Ai fini di favorire il recupero e l'immissione sul mercato del legname presente in boschi danneggiati da eventi naturali eccezionali, la Regione eroga incentivi con il Fondo di cui all' articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura).
14. Con appositi regolamenti o bandi sono definiti le modalità, i criteri e le priorità per l'assegnazione degli incentivi di cui al presente articolo, anche sulla base della progressione della spesa, nel rispetto di quanto previsto negli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
14 bis. Ai contributi previsti dal presente articolo non si applica la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
Note:
1Articolo aggiunto da art. 115, comma 1, L. R. 11/2014
2Comma 5 bis aggiunto da art. 48, comma 1, L. R. 28/2017
3Lettera b bis) del comma 6 aggiunta da art. 3, comma 30, lettera a), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Lettera a bis) del comma 7 aggiunta da art. 3, comma 30, lettera b), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
5Comma 7 bis aggiunto da art. 3, comma 30, lettera c), L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
6Lettera b bis) del comma 6 abrogata da art. 3, comma 95, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
7Lettera a bis) del comma 7 abrogata da art. 3, comma 95, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
8Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 53, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
9Parole sostituite alla lettera a) del comma 5 da art. 3, comma 53, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
10Parole sostituite alla lettera b) del comma 5 da art. 3, comma 53, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
11Parole sostituite alla lettera b) del comma 7 da art. 3, comma 53, lettera b), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.
12Lettera d bis) del comma 5 aggiunta da art. 28, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
13Parole aggiunte al comma 14 da art. 28, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
14Comma 14 bis aggiunto da art. 28, comma 1, lettera c), L. R. 10/2023
15Parole aggiunte alla lettera d bis) del comma 5 da art. 3, comma 40, lettera c), L. R. 13/2023
16Comma 10 abrogato da art. 3, comma 40, lettera d), L. R. 13/2023
17Parole aggiunte al comma 14 da art. 3, comma 40, lettera e), L. R. 13/2023
Capo III
 Funzione protettiva e di difesa idrogeologica
Sezione I
 Tutela dei boschi
Art. 42
 (Trasformazione del bosco)
1. Costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporta l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale.
2. La trasformazione del bosco può essere autorizzata dalla Direzione centrale compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la peculiarità della tipologia forestale, con la difesa dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e d'igiene ambientale locale.
3. Nei boschi che ricadono in aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani), e successive modifiche, l'autorizzazione di cui al comma 2 tiene luogo dell'autorizzazione prevista dall'articolo 47.
4. L'autorizzazione non è necessaria per:
a) le trasformazioni del bosco ubicato sulle sponde e nelle golene dei corsi d'acqua, qualora siano comprese in interventi di regimazione idraulica e di manutenzione ordinaria o straordinaria, approvati dalle competenti autorità;
a bis) le trasformazioni del bosco ubicato nelle aree di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani);
a ter) le trasformazioni del bosco in terreno agricolo di particelle catastali con pendenza media pari o inferiore al 30 per cento ricadenti nelle zone omogenee E3, E4, E5 ed E6;
b) l'esecuzione dei lavori di somma urgenza, di cui all'articolo 92 del regolamento di attuazione della legge regionale 14/2002 in materia di lavori pubblici, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., e successive modifiche.
4 bis. La trasformazione in coltura agraria o in altra destinazione d'uso dei terreni rimboschiti per effetto del regio decreto 3267/1923 è autorizzata nelle forme di cui al comma 2, fatte salve le fattispecie di cui al comma 4.
Note:
1Lettera a bis) del comma 4 aggiunta da art. 64, comma 22, L. R. 17/2010
2Lettera a ter) del comma 4 aggiunta da art. 120, comma 1, L. R. 26/2012
3Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 7, L. R. 12/2018
Art. 43
 (Rimboschimento compensativo)
1. La trasformazione del bosco è compensata dalla realizzazione, a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione, di un rimboschimento di superficie equivalente a quella ridotta; l'impianto è effettuato su terreni non boscati, sui quali non insistano habitat di interesse comunitario come individuati dall'allegato I della direttiva 92/43/CEE o prati stabili come definiti dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), e successive modifiche, utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale.
2. In via compensativa il destinatario dell'autorizzazione può altresì provvedere, sulla base di uno specifico progetto, al ripristino, anche su proprietà pubbliche, di ambienti prioritari di cui all'allegato I della direttiva 92/43/CEE per un'estensione eguale a quella interessata dalla trasformazione.
3. In luogo del rimboschimento di cui al comma 1, il soggetto richiedente la trasformazione del bosco può effettuare un versamento di importo corrispondente al costo dell'intervento compensativo. Tale somma è destinata alla realizzazione d'interventi di riequilibrio idrogeologico di competenza della Regione.
4.  
( ABROGATO )
(4)
4 bis. L'autorizzazione per la trasformazione del bosco indica anche i modi e i tempi per la compensazione.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 23, lettera a), L. R. 17/2010
2Parole soppresse al comma 1 da art. 64, comma 23, lettera a), L. R. 17/2010
3Comma 4 bis aggiunto da art. 64, comma 23, lettera b), L. R. 17/2010
4Comma 4 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
Art. 44
 (Garanzie)
1. Il rilascio dell'autorizzazione per la trasformazione del bosco può essere subordinato al versamento di un deposito cauzionale o alla stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa.
2. Per la determinazione dell'ammontare del deposito cauzionale si tiene conto del costo per l'eventuale esecuzione d'ufficio delle opere prescritte o di ripristino.
3. In caso di esecuzione d'ufficio, qualora il deposito cauzionale risulti insufficiente al recupero del costo delle opere eseguite, si provvede ai sensi della vigente normativa statale in materia di riscossione delle imposte dirette.
Art. 45
 (Deroghe)
1. Si prescinde dall'intervento compensativo e dalle garanzie di cui all'articolo 44 qualora l'autorizzazione per la trasformazione del bosco sia rilasciata nei seguenti casi:
a) realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
b) realizzazione di opere o interventi che riguardino superfici inferiori a 20.000 metri quadrati nel territorio montano;
c) ripristino, nel territorio montano, dei terreni agricoli abbandonati imboschiti da più di venti anni, di qualunque superficie, per scopi agricoli o naturalistici.
c bis) ripristino di habitat di interesse comunitario come individuati dall'allegato I della direttiva 92/43/CEE .
(1)
Note:
1Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 121, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 46
 (Divieti e sanzioni)
1. È fatto divieto di trasformazione del bosco esistente su tutto il territorio della regione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42, commi 2 e 4.
2. La violazione del divieto di cui al comma 1 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 92; la sanzione è raddoppiata qualora la violazione avvenga all'interno dei perimetri delle aree individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
3.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
Sezione II
 Vincolo idrogeologico e per altri scopi
Art. 47
 (Autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico)
1. Il vincolo idrogeologico ha per finalità la tutela dell'ambiente fisico; nei terreni soggetti al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3267/1923, ogni attività comportante trasformazione dei terreni in altra destinazione d'uso è autorizzata dalla Direzione centrale, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 48 e 51 della presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, costituisce trasformazione del terreno ogni intervento avente rilevanza urbanistica, urbanistico-ambientale o edilizia che comporti una modifica permanente delle modalità di utilizzo e di occupazione o che possa compromettere la stabilità dello stesso, innescare fenomeni erosivi e turbare il regime delle acque.
Art. 48
 (Casi di esonero dall'autorizzazione)
1. Non è subordinata all'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico l'esecuzione dei lavori di pronto intervento dichiarati urgenti o di somma urgenza ai sensi dell'articolo 92 del decreto del Presidente della Regione 0165/Pres. del 2003.
2. Altre fattispecie d'intervento, di modesta rilevanza urbanistica, urbanistico-ambientale o edilizia e geologica, esenti da ogni altra formalità o per le quali sono previste procedure semplificate di dichiarazione sono disciplinate dal regolamento forestale.
Art. 49
 (Garanzie)
1. Il rilascio dell'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico può essere subordinato al versamento di un deposito cauzionale o alla stipula di una fideiussione bancaria o assicurativa.
2. Per la determinazione dell'ammontare del deposito cauzionale e per i casi di esecuzione d'ufficio, trovano applicazione, rispettivamente, le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 44.
Art. 50
 (Casi particolari di progettazione)
1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 42, comma 4, e dall'articolo 48, l'approvazione dei progetti di competenza dalla Direzione centrale, comportanti trasformazione del bosco ai sensi dell'articolo 42, comma 1, o comportanti trasformazione del terreno ai sensi dell'articolo 47, comma 2, e finalizzati agli interventi di sistemazione idraulico-forestale e di manutenzione delle opere di sistemazione idraulicoforestale, ai lavori di pronto intervento, alle opere destinate alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi boschivi, nonché alle opere pubbliche di viabilità forestale, tiene luogo rispettivamente dell'autorizzazione di cui all'articolo 42, comma 2, e dell'autorizzazione in deroga al vincolo idrogeologico.
Note:
1Articolo sostituito da art. 64, comma 24, L. R. 17/2010
Art. 51
 (Zone esenti dal vincolo idrogeologico)
1. Fino all'entrata in vigore del PTR, le zone omogenee A, B, C, D1, D2, D3, H, I, L, M, N, O, P e per servizi e attrezzature collettive, così come individuate dal Piano urbanistico regionale e recepite dagli strumenti urbanistici locali, non sono soggette al vincolo idrogeologico di cui all'articolo 47. Non sono, altresì, soggette al vincolo idrogeologico le particelle catastali con pendenza media pari o inferiore al 30 per cento ricadenti nelle zone omogenee E3, E4, E5 ed E6.
2. Le varianti al piano regolatore generale comunale che trasformino le zone D4, E, F e G, sottoposte a vincolo idrogeologico, nelle zone di cui al primo periodo del comma 1 sono soggette al preventivo parere vincolante della Direzione centrale. La mancanza del preventivo parere vincolante non consente alla variante di esentare dal vincolo idrogeologico di cui all'articolo 47 le zone trasformate.
3. Nelle zone omogenee di cui al comma 1, rimane facoltà dell'Amministrazione comunale richiedere una relazione geologica che attesti che l'intervento previsto avviene nella completa sicurezza per quanto riguarda la stabilità dei luoghi, il regolare deflusso delle acque superficiali e il rispetto delle forme e dei fenomeni carsici.
4. Dopo l'entrata in vigore del PTR, con deliberazione della Giunta regionale sono ridefinite le zone omogenee ai fini dell'applicazione del disposto di cui ai commi 1 e 2.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 25, lettera a), L. R. 17/2010
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 64, comma 25, lettera b), L. R. 17/2010
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 123, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
4Parole sostituite al comma 2 da art. 123, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
Art. 52
 (Modifica del vincolo idrogeologico)
1. La proposta di modifica dei perimetri delle aree soggette a vincolo idrogeologico è presentata da chiunque vi abbia interesse alla Direzione centrale, corredata di una perizia tecnica predisposta da tecnici abilitati con specifica competenza in materia di tutela del suolo come previsto dai rispettivi ordinamenti professionali, è pubblicata nella forma dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. La proposta di cui al comma 1, subito dopo la pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, è depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi. Del deposito è data notizia con apposito avviso pubblicato nell'albo comunale e mediante inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con popolazione inferiore a diecimila abitanti tale forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti.
3. Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni e opposizioni, cui segue il provvedimento di modifica del vincolo idrogeologico.
Note:
1Rubrica dell'articolo sostituita da art. 124, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Parole sostituite al comma 1 da art. 124, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 124, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4Parole sostituite al comma 3 da art. 124, comma 1, lettera c), L. R. 26/2012
Art. 52 bis
 (Modifica del vincolo per altri scopi)
1. Per la modifica dei perimetri delle aree soggette al vincolo per altri scopi di cui all' articolo 17 del regio decreto 3267/1923 , trova applicazione l'articolo 52.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 125, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 53
 (Sanzioni)
1. Nei terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, coloro che trasformano i terreni in altra destinazione d'uso del suolo senza l'autorizzazione di cui all'articolo 47 sono soggetti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 250 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 92.
2.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
2Parole sostituite al comma 1 da art. 126, comma 1, L. R. 26/2012
Sezione III
 Sistemazioni idraulico-forestali
Art. 54
 (Definizione)
1. Riconosciuta la funzione protettiva dell'ecosistema forestale e l'importanza della corretta gestione selvicolturale dei boschi quale efficace strumento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico, si definiscono sistemazioni idraulico-forestali gli interventi e le opere che si attuano nel territorio montano finalizzati alla conservazione e alla difesa dei terreni soggetti a processi erosivi, mediante il consolidamento dei versanti instabili, l'esecuzione di opere paravalanghe e paramassi, il ripristino e la regolazione delle normali sezioni di deflusso, nonché la riqualificazione ambientale, mediante opere e manufatti, anche idraulici, compresa la viabilità di servizio, con il più ampio ricorso alle tecniche costruttive dell'ingegneria naturalistica.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 117, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 55
 (Programmazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale)
1. Ai fini dell'esecuzione e della manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale, la Direzione centrale individua interventi relativi al programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 50 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, nel rispetto dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), e alla legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e successive modifiche.
2. Gli interventi di cui al comma 1 in territorio montano sono programmati sentite le Comunità di montagna.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 9, L. R. 11/2015 , con riferimento all'art. 32 della medesima L.R. 11/2015.
2Comma 2 sostituito da art. 3, comma 3, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 56
 (Esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale)
1. La Direzione centrale esegue gli interventi applicando la legge regionale 14/2002, e successive modifiche, e, nel caso di utilizzo dell'istituto della delegazione amministrativa intersoggettiva, si avvale degli enti locali di cui all'articolo 55 della presente legge, se disponibili, ovvero dei Comuni competenti per territorio.
2. La manutenzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale è realizzata dalla Direzione centrale in amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi.
3. I lavori di cui ai commi 1 e 2 possono essere affidati direttamente secondo le procedure previste dall'articolo 5 della legge regionale 13/2001, e successive modifiche, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 100, L. R. 30/2007
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 8, L. R. 11/2011
3Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 3, lettera f), L. R. 44/2017
Art. 57
 (Lavori di pronto intervento)
1. Si definiscono di pronto intervento i lavori di carattere straordinario, urgente e indifferibile diretti a:
a) prevenire e fronteggiare situazioni di dissesto a evoluzione rapida e pericolosa per l'equilibrio idrogeologico del territorio montano;
b) ripristinare la piena funzionalità della viabilità forestale e delle opere di sistemazione idraulico-forestale danneggiate o distrutte, nonché il regolare deflusso dei corsi d'acqua montani alterati da eventi calamitosi;
c) ripristinare la funzione di protezione idrogeologica del bosco mediante il rinsaldamento delle pendici e la ricostituzione dei popolamenti forestali gravemente danneggiati da avversità atmosferiche, incendi e attacchi parassitari.
2. Sono altresì di pronto intervento, di competenza della Direzione centrale, i lavori volti a coadiuvare la Protezione civile regionale e i Comuni interessati per fronteggiare situazioni di emergenza in caso di calamità naturale.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 3, lettera a), L. R. 22/2020
Art. 58
 (Modalità di esecuzione dei lavori di pronto intervento)
1. Gli interventi di cui all'articolo 57, comma 1, sono realizzati dalla Direzione centrale sulla base di un processo verbale d'urgenza redatto dal direttore del servizio competente in materia di sistemazioni idraulico forestali, da sottoporre ad approvazione del Direttore centrale, e di una conseguente perizia sommaria delle spese da sostenere.
1 bis. Gli interventi di cui all'articolo 57, comma 2, sono realizzati in amministrazione diretta con l'utilizzo delle maestranze dipendenti oppure attraverso affidamento a terzi, con ricorso alle procedure di cui all' articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera b), L. R. 22/2020
2Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 3, lettera c), L. R. 22/2020
Capo IV
 Funzione ambientale e naturalistica
Sezione I
 Tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale
Art. 59
 (Divieti)
1. Per le specie vegetali di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, nonché di quelle di interesse regionale elencate nel regolamento di cui all'articolo 96, di seguito denominato regolamento sulla flora e fauna, è fatto divieto di:
a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie;
b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie raccolti nell'ambiente naturale.
2. I divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali di cui al comma medesimo.
3. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla tutela della fauna selvatica omeoterma e fatti salvi i casi di prelievo legittimamente autorizzati, per le specie animali di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, nonché di quelle di interesse regionale elencate nel regolamento sulla flora e fauna è fatto divieto di:
a) catturare o uccidere intenzionalmente esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;
b) perturbare deliberatamente tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
c) distruggere intenzionalmente o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
d) danneggiare intenzionalmente o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta;
e) detenere, scambiare, trasportare e commerciare esemplari o parti di essi, in qualsiasi stadio di sviluppo.
4. I divieti di cui al comma 3 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie animali di cui al comma medesimo.
5. È vietato introdurre nell'ambiente naturale specie animali o vegetali non appartenenti alla flora o alla fauna regionali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, e successive modifiche.
5 bis.  
( ABROGATO )
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 118, comma 1, L. R. 11/2014
2Comma 5 bis abrogato da art. 2, comma 113, L. R. 27/2014
Art. 60
 (Raccolta di specie non elencate nel regolamento)
1. Per le specie della flora diverse da quelle tutelate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, è consentita la raccolta secondo i quantitativi e le modalità stabiliti dal regolamento sulla flora e fauna.
Articolo 60 bis
 (Norme per la raccolta delle chiocciole)
1. La cattura di esemplari delle specie di chiocciola del genere Helix è consentita per scopi didattici, scientifici e commestibili dall'1 luglio al 31 marzo di ogni anno per una quantità non superiore a due chilogrammi per persona al giorno.
2. All'attività di cui al comma 1 non si applicano le procedure per le autorizzazioni di cui all'articolo 61, commi 2 e 3.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 27, comma 2, L. R. 16/2008
Art. 61
 (Deroghe)
1. In deroga all'articolo 59, può essere consentita la raccolta di specie di flora di interesse regionale per scopi commestibili, scientifici, didattici, officinali e commerciali, nonché la cattura di specie di fauna di interesse regionale per scopi scientifici e didattici.
2. Nel regolamento sulla flora e fauna sono stabiliti le specie per le quali è consentita la deroga di cui al comma 1, le modalità di raccolta o cattura, le procedure per le autorizzazioni e i quantitativi ammessi.
3. La Regione autorizza le deroghe di cui ai commi 1 e 2.
4. In relazione all'insorgere di condizioni ecologiche incompatibili con uno stato di conservazione soddisfacente delle specie di cui al comma 1, il Direttore centrale può adottare adeguati provvedimenti di limitazione o sospensione della raccolta o cattura.
5. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali), e successive modifiche, per quanto concerne in particolare l'elenco delle piante dichiarate officinali ai sensi del regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 (Elenco delle piante dichiarate officinali), e successive modifiche, nonché la disciplina e il commercio delle stesse.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 6/2021
Art. 62
 (Esclusioni)
1. Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni di cui agli articoli 59, comma 1, e 60 le specie vegetali che provengono da colture effettuate in giardino o in aziende agricole e che siano corredate di un documento attestante la provenienza.
2. Nessuna limitazione è posta alla raccolta delle specie erbacee e arbustive, coltivate o spontanee, nei confronti di chi, coltivando a titolo legittimo il fondo, eserciti pratiche agro-pastorali.
3. I divieti di cui all'articolo 59, comma 3, relativamente alle specie di interesse regionale non si applicano agli animali allevati in appositi impianti e dei quali sia documentata la provenienza.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 13/2009
Art. 63

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 119, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 64
 (Diritti del proprietario del fondo)
1. La raccolta di ogni specie di flora spontanea di interesse regionale può essere vietata dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo mediante l'apposizione di idonee tabelle, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento sulla flora e fauna.
2. Nel medesimo regolamento sono disciplinati le modalità e i termini di gestione, raccolta e vendita delle specie di flora di interesse regionale da parte del proprietario del fondo e delle persone dallo stesso autorizzate.
3. La vendita di cui al comma 2 è riservata ai soggetti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.
Art. 65
 (Sanzioni)
1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 1 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per ogni esemplare o parte di esemplare oggetto della violazione. I minimi e i massimi edittali sono raddoppiati qualora si tratti di specie contemplate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE. La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora oggetto o danno conseguente alla violazione siano specie definite prioritarie dalla direttiva 92/43/CEE.
2. Per la specie della flora di cui all'articolo 60 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15 euro a 150 euro per ogni chilo, o frazione, raccolto o detenuto in più rispetto al limite ponderale consentito dal regolamento sulla flora e sulla fauna di cui all'articolo 96. Qualora il medesimo regolamento stabilisca un limite numerico alla raccolta di esemplari di flora, la medesima sanzione si applica per ogni decina, o frazione, raccolta o detenuta in più rispetto a quanto consentito.
2 bis. Chiunque violi la disposizione di cui all'articolo 60 bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di chiocciole del genere Helix prelevato in più rispetto a quanto consentito. La sanzione è raddoppiata nel minimo e nel massimo edittale qualora la cattura sia effettuata nel periodo non consentito.
3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la raccolta della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale in violazione alle disposizioni della presente sezione e del relativo regolamento comporta altresì il sequestro amministrativo.
4. Gli esemplari di fauna vivi oggetto di sequestro amministrativo sono tempestivamente rilasciati in località idonee, qualora questo sia compatibile con le loro esigenze ecologiche e il loro stato di salute.
5. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per ogni esemplare di specie alloctona immesso nell'ambiente naturale. La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora l'introduzione avvenga all'interno di un sito designato ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.
6.  
( ABROGATO )
(5)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, L. R. 7/2008
2Parole sostituite al comma 5 da art. 22, comma 2, L. R. 7/2008
3Comma 2 bis aggiunto da art. 27, comma 3, L. R. 16/2008
4Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 17/2008
5Comma 6 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
Art. 66
 (Vigilanza)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche, all'accertamento e alla contestazione delle violazioni delle disposizioni della presente sezione e del relativo regolamento provvedono altresì le guardie giurate volontarie di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e successive modifiche.
2. Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 1, le guardie giurate volontarie devono essere munite di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.
Sezione II
 Tutela degli ecosistemi forestali
Art. 67
 (Riserve forestali)
1. La Regione individua, attraverso il PFR, un adeguato numero di aree forestali di elevato valore biologico e naturalistico, denominate riserve forestali, di sua proprietà o, previo accordo, di altri proprietari, da destinare alla libera evoluzione per approfondire la conoscenza e divulgazione scientifica delle dinamiche naturali, nonché per elaborare specifici sistemi di gestione.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 127, comma 1, L. R. 26/2012
2Rubrica dell'articolo sostituita da art. 120, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 120, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
Art. 68
 (Finalità e criteri per l'individuazione)
1. L'individuazione delle aree di cui all'articolo 67 è finalizzata a consentire lo studio delle dinamiche delle foreste attraverso l'effettuazione di ricerche di lungo periodo dei processi naturali ed ecologici, il monitoraggio di lungo termine, la realizzazione di inventari ecologici, la misurazione e conservazione della biodiversità con riferimento anche alle risorse genetiche e l'analisi della risposta della dinamica forestale ai cambiamenti ambientali.
Art. 69
 (Divieti)
1. L'ente pubblico proprietario o gestore, per esigenze di tutela ambientale e naturalistica, può vietare o disciplinare l'accesso alla proprietà e altre attività incompatibili con la sua conservazione.
Art. 70
 (Sanzioni)
1. La violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dall'articolo 69 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 300 euro.
2. La rimozione, il danneggiamento e la distruzione della segnaletica, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, oltre all'obbligo del rimborso del costo sostenuto per il ripristino dalla competente amministrazione.
3.  
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
Sezione III
 Disciplina del transito con mezzi a motore
Art. 71
 (Divieti di circolazione e sosta)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, nei territori soggetti a vincolo idrogeologico e nelle aree protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono vietate la circolazione e la sosta dei veicoli a motore sui percorsi fuoristrada.
2. Ai fini della presente legge sono considerati percorsi fuoristrada anche la viabilità forestale di cui all'articolo 35, le strade aventi finalità in prevalenza agro-silvo-pastorale o di servizio rispetto ad ambiti di interesse naturalistico in quanto individuate dai Comuni, ai sensi dell'articolo 73, comma 2, a scopo di tutela del territorio.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 22, comma 3, L. R. 7/2008
2Articolo sostituito da art. 27, comma 4, L. R. 16/2008
Art. 72
 (Deroga ai divieti)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 71, è autorizzato il transito su beni del demanio idrico regionale per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, ciclistiche e motonautiche in conformità a quanto previsto dall' articolo 12, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 .
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 76, L. R. 22/2007
2Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 77, L. R. 22/2007
3Parole soppresse al comma 1 da art. 27, comma 5, L. R. 16/2008
4Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 17/2009
Art. 73
 (Disciplina del transito)
1. In deroga al divieto di cui all'articolo 71 la circolazione e la sosta sono consentite per:
a) le esigenze di pubblica utilità e pubblico servizio;
b) la conduzione del fondo e l'accesso ai beni immobili in proprietà o in possesso;
c) l'accesso ad agriturismi in esercizio e a malghe monticate e organizzate per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall'attività malghiva, la ristorazione e il soggiorno;
d) il transito di mezzi muniti di apposito contrassegno riferito a persone con disabilità.
(6)
2. I Comuni provvedono:
a) a individuare le strade interdette al transito motorizzato ai sensi dell'articolo 71, comma 2, e a formare, in coerenza, il relativo elenco delle strade interdette al transito motorizzato, inviandolo per l'approvazione alla Regione;
b) ad apporre la necessaria segnaletica;
c) al rilascio delle autorizzazioni in deroga ai mezzi dei residenti nel comune interessato, per l'esecuzione di attività agro-silvo-pastorali, economico-produttive e altre attività socialmente utili, nonché ai mezzi strettamente necessari all'esercizio dell'attività faunistica e venatoria;
d) al rilascio di autorizzazione in deroga per specifici, urgenti e motivati casi non contemplati dal regolamento;
e) a chiedere, ai fini dell'applicazione della lettera a), il parere vincolante della Regione per le proprietà regionali e per le zone individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/93/CEE.
3. La Regione provvede:
a) a promuovere un accordo tra i Comuni relativamente alle strade che interessano più territori comunali, affinché sia coerente la loro scelta conclusiva in merito alla percorribilità;
b) ad approvare gli elenchi di cui al comma 2, lettera a), delle strade interdette al transito motorizzato;
c) al rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui al comma 4, lettera c), per tutti i casi disciplinati dal regolamento di cui al medesimo comma 4;
d)   ( ABROGATA )
4. La Regione, sentiti i Comuni, adotta apposito regolamento per disciplinare il transito, individuando in particolare:
a) i casi consentiti di circolazione e sosta diversi da quelli di cui al comma 1;
b) i casi autorizzabili, ivi compreso l'esercizio delle attività faunistica e venatoria;
c) i casi di interesse sovracomunale per i quali le autorizzazioni vengono rilasciate dalla Regione;
d) i criteri per l'individuazione di percorsi da utilizzare per scopi diportistici, previa autorizzazione o pagamento di un pedaggio, nonché le modalità per l'eventuale applicazione.
5. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei pedaggi di cui al comma 4 sono utilizzati ai fini della manutenzione della viabilità di cui all'articolo 71.
Note:
1Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 22, comma 4, L. R. 7/2008
2Articolo sostituito da art. 27, comma 6, L. R. 16/2008
3Parole sostituite al comma 4 da art. 14, comma 1, L. R. 21/2013
4Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 121, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
5Parole sostituite al comma 4 da art. 121, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
6Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
7Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
9Parole sostituite al comma 3 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
10Parole soppresse al comma 4 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
11Parole sostituite alla lettera c) del comma 4 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 6), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 74
 (Sanzioni)
1. La violazione del divieto di circolazione e sosta stabilito dall'articolo 71, comma 1, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 40 euro a 250 euro. La medesima sanzione si applica per la violazione del divieto di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c).
2. La rimozione, il danneggiamento e la distruzione della segnaletica o delle sbarre, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, oltre all'obbligo del rimborso del costo sostenuto per il ripristino dall'amministrazione competente di cui all'articolo 73, comma 2.
3.  
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 27, comma 7, L. R. 16/2008
2Comma 3 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
Sezione IV
 Difesa fitopatologica dei boschi
Art. 75
 (Misure contro le infestazioni d'insetti, gli attacchi epidemici di organismi patogeni e i danni da cause abiotiche)
1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) promuove il monitoraggio, il controllo e l'inventario dello stato fitosanitario dei boschi, divulga le conoscenze utili per la prevenzione e coordina le azioni di lotta più opportune contro le infestazioni d'insetti, gli attacchi epidemici di organismi patogeni e i danni da cause abiotiche, mediante il ricorso preferenziale a metodi di lotta biologica e integrata.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 64, comma 26, L. R. 17/2010
Art. 76
 (Interventi urgenti per il controllo della diffusione delle fitopatie)
1. Nei boschi interessati da infestazioni d'insetti, da infezioni fungine o da altre circostanze avverse di natura biotica, l'ERSA, previo accertamento delle cause, dell'entità e della gravità del fenomeno, nonché valutazione della funzione prevalente del bosco, può disporre con carattere d'urgenza gli interventi ritenuti necessari per il controllo della diffusione delle fitopatie.
Art. 77
 (Modalità di esecuzione dei lavori)
1. La Direzione centrale provvede a effettuare in amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi gli interventi per la difesa fitopatologica dei boschi.
2. I lavori di cui al comma 1 possono essere affidati direttamente secondo le procedure previste dall'articolo 5 della legge regionale 13/2001, e successive modifiche, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 27, L. R. 17/2010
2Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera g), L. R. 44/2017
Art. 78
 (Convenzioni)
1. L'ERSA è autorizzata ad assumere a totale carico il costo per la stipula di convenzioni per la gestione dell'inventario fitopatologico e il monitoraggio degli agenti patogeni e dello stato di salute del bosco.
Sezione IV bis
 Lotta alle specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente
Art. 78 bis
 (Specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente)
1. Ai fini della presente legge sono considerate specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente le specie riportate nell'allegato A.
2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, l'allegato A può essere integrato con nuove specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 64, comma 29, L. R. 17/2010
Art. 78 ter
 (Modalità di esecuzione dei lavori)
1. La Regione è autorizzata a effettuare la lotta alle specie infestanti, avvalendosi della Direzione centrale, della collaborazione di associazioni ambientaliste, di volontariato e agricole di categoria, dei Comitati per l'amministrazione separata degli usi civici e dei Consorzi di comunioni familiari delle terre collettive, nonché dei proprietari dei terreni infestati.
2. Ai fini di cui al comma 1 la Direzione competente può compiere opera di censimento delle specie vegetali infestanti e, per fare conoscere i danni ambientali procurati da tali specie e le forme di lotta possibili, attività divulgativa.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 64, comma 29, L. R. 17/2010
2Parole sostituite al comma 1 da art. 122, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 78 quater
 (Estirpazione, taglio e diserbo)
1. L'estirpazione, il taglio e il diserbo delle specie infestanti non sono soggetti ad autorizzazioni o divieti.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 64, comma 29, L. R. 17/2010
Capo V
 Funzione paesaggistica, turistica e culturale
Sezione I
 Tutela dei monumenti naturali
Art. 79
 (Funzioni della Regione)
1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio arboreo, paesaggistico e ambientale del Friuli Venezia Giulia, la Regione promuove l'individuazione, la manutenzione e la conservazione degli alberi e dei boschi di particolare pregio naturalistico, storico, paesaggistico, culturale e spirituale.
Art. 80
 (Alberi monumentali)
1. Ai sensi dell' articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani), per albero monumentale si intende:
a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;
b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;
c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali, ad esempio, ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.
Note:
1Articolo sostituito da art. 5, comma 14, lettera a), L. R. 24/2016
Art. 81
 (Elenco degli alberi monumentali)
1. È istituito l'elenco regionale degli alberi monumentali presso la Direzione centrale infrastrutture e territorio, di seguito Direzione centrale competente, che ne cura la redazione, in conformità ai criteri e principi direttivi per il censimento degli alberi monumentali previsti dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di cui all' articolo 7, comma 2, della legge 10/2013, e la tenuta.
2. L'elenco regionale degli alberi monumentali è redatto e aggiornato annualmente sulla base dei dati risultanti dal loro censimento coordinato dalla Direzione centrale competente ed effettuato dai Comuni i quali redigono propri elenchi comunali. In caso di inadempienza dei Comuni provvede la Direzione centrale competente.
3. Le modalità per la realizzazione dell'elenco regionale degli alberi monumentali di cui al comma 1 e degli elenchi comunali di cui al comma 2 sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
4. L'elenco di cui al comma 1 e i relativi aggiornamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.
5. L'elenco di cui al comma 1 costituisce elemento del sistema conoscitivo e informativo regionale. I suoi dati sono inseriti nei quadri conoscitivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
6. In sede di prima applicazione si assume come elenco regionale degli alberi monumentali quello approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 20 settembre 1995, n. 0313 ( Legge regionale 35/1993 , inventario regionale dei monumenti naturali. Approvazione).
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 14, comma 1, L. R. 19/2015
2Articolo sostituito da art. 5, comma 14, lettera b), L. R. 24/2016
3Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 18, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
4Comma 2 sostituito da art. 2, comma 18, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 82
 (Disposizioni per la tutela, la gestione il controllo e la vigilanza degli alberi monumentali)
1. La Regione coordina le attività inerenti la tutela, la gestione, il controllo e la vigilanza degli alberi monumentali inclusi nell'elenco di cui all'articolo 81.
2. Gli interventi per le modifiche della chioma e dell'apparato radicale degli alberi monumentali, nonché per il loro eventuale abbattimento per casi motivati e improcrastinabili, sono autorizzati dalla Direzione centrale competente che può avvalersi della consulenza della struttura regionale competente in materia fitosanitaria. Sono comunicati alla Direzione centrale competente gli interventi di massima urgenza e, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, gli interventi di lieve modifica degli apparati degli alberi monumentali.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono approvate linee guida per definire le metodologie degli interventi di cura e salvaguardia degli alberi monumentali e per individuare gli interventi soggetti a comunicazione ai sensi del comma 2 in conformità ai principi della disciplina statale in materia di tutela e gestione degli alberi monumentali.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 26, comma 1, lettera d), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
2Articolo sostituito da art. 5, comma 14, lettera c), L. R. 24/2016
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 27, L. R. 25/2016
4Articolo sostituito da art. 2, comma 18, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 83
 (Sanzioni)
1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 82, comma 2, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa di cui all' articolo 7, comma 4, della legge 10/2013 da 5.000 euro a 100.000 euro.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 19/2015
3Articolo sostituito da art. 5, comma 14, lettera d), L. R. 24/2016
Sezione II
 Valorizzazione della funzione paesaggistica, turistica e culturale
Art. 84
 (Promozione turistica delle aree boscate)
1. Allo scopo di favorire la conoscenza e la corretta fruizione delle aree boscate, la Regione promuove gli interventi finalizzati alla valorizzazione turistica delle aree boscate vocate e le attività connesse alla didattica forestale e ambientale, nonché al turismo scientifico o sportivo.
2. Ai proprietari di terreni o soggetti delegati la Regione concede contributi per i seguenti interventi:
a) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria della sentieristica per l'utilizzo pedonale o con veicoli senza motore;
b) realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di piccole strutture rivolte alla fruizione delle aree boscate;
c) manutenzione ordinaria e straordinaria di opere e manufatti di valenza storica, sportiva, culturale e spirituale.
(2)
3. Nella concessione dei contributi di cui al comma 2 è attribuita priorità agli interventi da realizzare in aree boscate certificate ai sensi dell'articolo 19 e in aree boscate gestite in forma associata.
4. Gli interventi di cui al comma 2, lettera a), che riguardano la sentieristica classificata dal Club Alpino Italiano (CAI), sono realizzati sentito il CAI del Friuli Venezia Giulia, in conformità alle previsioni della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34 (Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia), e successive modifiche.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, comma 3, L. R. 22/2012
2Parole sostituite al comma 2 da art. 123, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 85
 (Tutela dell'ambiente rurale, dei prati e dei pascoli)
1. La Regione, attraverso il PFR, detta gli indirizzi e le direttive necessari per conservare e migliorare l'ambiente rurale, i prati e i pascoli, contenendo l'espansione del bosco nel territorio montano e assicurando l'assetto equilibrato dell'ecosistema e del paesaggio, anche in conformità alle prescrizioni della legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell' attività agricola in aree montane), e successive modifiche.
Art. 86
 (Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti)
1. Ai fini di cui all'articolo 85 e per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire un nuovo assetto del territorio attraverso la valorizzazione delle attività agro-forestali, la Regione, anche attraverso gli strumenti di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), promuove iniziative volte alla valorizzazione delle terre agricole e forestali incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali della minoranza linguistica slovena di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia), e successive modifiche.
1 bis. Per le finalità previste al comma 1, la Regione è autorizzata ad assegnare ai Comuni, singoli o associati, risorse per il mantenimento dei terreni oggetto di intervento, ai sensi della legge regionale 10/2010 . L'utilizzo delle risorse assegnate è vincolato agli adempimenti di cui all'articolo 10 della medesima legge regionale.
1. ter. Le procedure di assegnazione di cui al comma 1 bis, finalizzate alla copertura delle spese per l'intero periodo di impegno previsto dall' articolo 10, comma 1, della legge regionale 10/2010 , sono attuate secondo le modalità, i criteri e i controlli da individuarsi con regolamento.
2.  
( ABROGATO )
(3)
3. Si considerano abbandonati o incolti:
a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre anni;
b) i terreni boscati catastalmente individuati come pascoli, prati o seminativi, vigneti, frutteti o orti che non siano stati oggetto di attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), da almeno venti anni;
c) i terreni montani rimboschiti artificialmente sui quali non siano stati attuati interventi colturali di sfollo o di diradamento da almeno venti anni.
4.  
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 12, comma 4, L. R. 10/2010
2Parole sostituite al comma 1 da art. 129, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3Comma 2 abrogato da art. 129, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4Comma 4 abrogato da art. 129, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
5Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 65, L. R. 45/2017
6Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 65, L. R. 45/2017
7Parole sostituite al comma 1 ter da art. 2, comma 8, L. R. 12/2018
8Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 36, comma 1, L. R. 6/2019
Art. 86 bis
 (Associazioni fondiarie)
1. La Regione promuove le associazioni fondiarie quale strumento per il miglioramento dei fondi e per la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili in grado di favorire l'occupazione, la costituzione e il consolidamento di nuove imprese agricole e forestali.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione favorisce la gestione associata di piccole proprietà terriere al fine di:
a) consentire la valorizzazione del patrimonio dei rispettivi proprietari;
b) concorrere all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali;
c) prevenire i rischi idrogeologici e di incendio;
d) favorire il ripristino dei terreni incolti e abbandonati di cui all'articolo 86.
3. La valorizzazione funzionale del territorio agro-silvo-pastorale, ai fini del presente articolo, comprende tutti i terreni di qualsiasi natura, con qualunque tipo di copertura vegetale presente, erbacea, arbustiva, arborea o mista, e riguarda gli appezzamenti di cui è noto il proprietario o di cui non è noto, fatti salvi i diritti di terzi.
4. Le associazioni fondiarie sono costituite tra i proprietari dei terreni pubblici o privati o i titolari di altro diritto reale o personale di godimento, al fine di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, incolti o abbandonati, o per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.
5. L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.
6. Con il regolamento di cui all'articolo 41 ter, comma 14, sono individuati anche le modalità e i criteri di applicazione del presente articolo, con particolare riguardo alla disciplina dell'attività e dei requisiti delle associazioni fondiarie.
7. La Regione riconosce alle associazioni fondiarie la qualità di soggetto operatore ai fini di cui alla legge regionale 10/2010 .
Note:
1Articolo aggiunto da art. 49, comma 1, L. R. 28/2017
Capo VI
 Gestione del personale operaio della Regione
Art. 87
 (Operai dipendenti)
1. La Regione, per l'effettuazione dei lavori in amministrazione diretta di competenza dei servizi della Direzione centrale, autorizza il Direttore competente in materia di sistemazioni idraulico forestali ad assumere con contratto di diritto privato, a tempo determinato o indeterminato, il personale operaio necessario, nei limiti e con le modalità fissate dagli strumenti della programmazione regionale.
1 bis. Il personale operaio può essere, altresì, utilizzato per l'esecuzione dei seguenti lavori in amministrazione diretta:
a) interventi da realizzare, previa informativa alla Giunta regionale, su beni di proprietà pubblica o di fondazioni con finalità pubbliche, dichiarati di rilevante interesse storico o rilevanti dal punto di vista naturalistico;
b) interventi di manutenzione delle opere e delle sezioni di deflusso su corsi d'acqua del demanio idrico regionale anche all'esterno di aree montane;
c) interventi di cui all' articolo 4 della legge regionale 42/1996 e lavori di manutenzione e recupero della rete Natura 2000, limitatamente ai terreni di proprietà regionale o attribuiti alla gestione dell'Amministrazione regionale;
d) interventi di manutenzione del verde interno e delle aree verdi esterne delle sedi della Regione.
1 ter.  
( ABROGATO )
1 quater. Nell'ottica di una riorganizzazione dell'attività vivaistica, forestale e agricola, nonché per la conservazione e valorizzazione dei parchi e giardini storici svolta dall'Amministrazione regionale il personale operaio può essere utilizzato anche per le attività di competenza dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) e dell’Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (ERPAC).
2. Il personale operaio utilizzato per gli interventi e le attività di cui al presente articolo rimane alle dipendenze giuridiche della Regione nei confronti della quale gravano i relativi costi. Il personale viene assegnato dal Direttore competente in materia di sistemazioni idraulico forestali alle dipendenze degli altri Servizi dell'Amministrazione regionale, dell’ERSA o dell’ERPAC, che ne assumono la responsabilità organizzativa, per la realizzazione degli interventi e delle attività di rispettiva competenza.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 2, comma 60, lettera c), L. R. 18/2011
2Comma 1 bis aggiunto da art. 124, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3Comma 1 ter aggiunto da art. 124, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4Comma 1 quater aggiunto da art. 124, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
5Comma 2 sostituito da art. 124, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
6Comma 1 bis sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 20/2015
7Comma 1 ter abrogato da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 20/2015
8Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 20/2015
9Parole soppresse al comma 1 da art. 3, comma 7, lettera e), L. R. 24/2016
10Parole sostituite al comma 1 da art. 7, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019
11Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 2, lettera a), L. R. 9/2019
12Comma 2 sostituito da art. 7, comma 2, lettera b), L. R. 9/2019
13Parole aggiunte al comma 1 quater da art. 3, comma 76, lettera a), L. R. 13/2021
14Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 76, lettera b), L. R. 13/2021
Art. 88
 (Contratto)
1. Fermi restando i principi che disciplinano l'assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni e nel rispetto dei relativi limiti assunzionali stabiliti dalla normativa nazionale e regionale, con riferimento all'articolo 87, comma 1, al personale operaio dipendente si applica, a seconda della tipologia prevalente dei lavori per la quale è destinato a essere impiegato, il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per il settore edile e affini o del settore agricolo.
2. Rientrano o sono assimilabili a operazioni proprie dell'attività edile la manutenzione e il ripristino degli immobili di proprietà regionale, delle opere connesse alle attività di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, nonché delle opere di riqualificazione ambientale e di ingegneria naturalistica previste quali opere accessorie nell'ambito dei lavori principali di tipo edile.
3. Sono propriamente attività agricolo-forestali quelle selvicolturali, vivaistiche e floro vivaistiche, di sperimentazione in agricoltura, di miglioramento delle aree verdi e forestali, di tagli colturali e sanitari, di utilizzazioni forestali, d'imboschimento e di rimboschimento, di miglioramento dei boschi e attività connesse, i lavori di esclusiva riqualificazione ambientale e paesaggistica, di difesa del suolo, di manutenzione della viabilità forestale e di servizio, i lavori di sistemazione e manutenzione idraulico-forestale e idraulico-agraria.
4. Al personale operaio dipendente possono essere applicati, ad integrazione del contratto di cui al comma 1, compatibilmente con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica:
a) la contrattazione di secondo livello prevista dal CCNL preso a riferimento;
b) in via alternativa o complementare rispetto a quanto previsto dalla lettera a), accordi, sottoscritti con i soggetti aventi rappresentatività sindacale, per l'erogazione di remunerazioni strettamente collegate ai risultati conseguiti nella realizzazione dei programmi e aventi come obiettivo incrementi di produttività e qualità.
(3)
4 bis. La procedura per l'integrazione contrattuale di cui al comma 4 ha luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati al riguardo con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse forestali e avviene nel rispetto dei seguenti criteri:
a) il Direttore centrale partecipa alle trattative con la controparte quale rappresentante dell'Amministrazione regionale e può avvalersi della collaborazione degli uffici della Direzione centrale competente in materia di personale per la verifica della compatibilità delle proposte contrattuali con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica inerente il personale;
b) entro trenta giorni dalla conclusione delle trattative l'ipotesi di integrazione contrattuale, corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria, è inviata all'Avvocatura della Regione per il parere legale sullo schema di contratto e alla Direzione centrale competente in materia di bilancio per il controllo sulla compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio;
c) trascorsi trenta giorni dall'invio di cui alla lettera b) senza che siano formulati rilievi, il Direttore centrale è autorizzato alla sottoscrizione dell'integrazione contrattuale con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse forestali;
d) qualora l'Avvocatura della Regione o la Direzione centrale competente in materia di bilancio formulino rilievi, le parti si incontrano entro trenta giorni dal ricevimento dei medesimi da parte del Direttore centrale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 60, lettera d), L. R. 18/2011
2Articolo sostituito da art. 3, comma 2, L. R. 20/2015
3Comma 4 sostituito da art. 50, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
4Comma 4 bis aggiunto da art. 50, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
5Parole sostituite alla lettera a) del comma 4 bis da art. 2, comma 25, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
Art. 89
 (Organizzazione aziendale)
1. La Direzione centrale funge da direzione aziendale rispetto al Servizio competente in materia di sistemazioni idraulico-forestali, quale unità produttiva dotata di capacità di spesa e di autonomia tecnico-funzionale, ed è autorizzata a esperire la conciliazione delle eventuali controversie sull'applicazione dei contratti e degli accordi di cui all'articolo 88, commi 1 e 4, secondo le modalità previste dai medesimi. L'ipotesi conciliativa è soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale.
2. Il Servizio competente in materia di sistemazioni idraulico-forestali stipula le polizze assicurative contro i rischi connessi e conseguenti ai lavori che la Direzione centrale svolge in economia e derivanti al personale operaio cui è affidato l'incarico di direttore di cantiere con funzioni di preposto, nonché al datore di lavoro e ai dipendenti regionali cui è affidato l'incarico di direzione, assistenza o collaudo ovvero la responsabilità del procedimento (RUP) o del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
2 bis. Per il personale operaio il Servizio competente in materia di sistemazioni idraulico-forestali provvede alla stipula di apposita polizza assicurativa contro il rischio connesso e conseguente al diritto di regresso nei confronti dell'Amministrazione regionale da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), ai sensi degli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
2 ter. Il Servizio competente in materia di sistemazioni idraulico-forestali può ricorrere a servizi di assistenza e consulenza in materia di lavoro, in particolare, per la gestione del personale operaio e per le procedure relative all'integrazione contrattuale di cui all'articolo 88, comma 4 bis, e alla conciliazione di cui al comma 1.
3. Al personale operaio dipendente spetta l'indennità di mensa nella misura e secondo le modalità previste per i dipendenti regionali - area non dirigenziale.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 3, comma 4, lettera a), L. R. 20/2015
2Comma 2 sostituito da art. 3, comma 4, lettera b), L. R. 20/2015
3Comma 2 bis aggiunto da art. 3, comma 4, lettera c), L. R. 20/2015
4Comma 2 ter aggiunto da art. 51, comma 1, L. R. 28/2017
Capo VII
 Disposizioni comuni
Art. 90
 (Nuova denominazione e attività del Fondo regionale per la gestione del CeSFAM)
1. La denominazione del Fondo regionale per la gestione del Centro Servizi per le Foreste e le Attività della Montagna (CeSFAM), istituito dall'articolo 5, comma 113, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), e successive modifiche, è sostituita dalla seguente: <<Fondo regionale per i servizi forestali>>. Gli interventi e i relativi provvedimenti amministrativi predisposti con riferimento al Fondo regionale per la gestione del CeSFAM si intendono riferiti al Fondo regionale per i servizi forestali.
2. Con le disponibilità del Fondo di cui al comma 1, sono realizzati i seguenti interventi attribuiti alla competenza della Direzione centrale:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d) formazione e aggiornamento professionale, ivi comprese le relative attività funzionali e di supporto logistico, la promozione di attività di ricerca, di sperimentazione e di didattica;
e) ogni altro intervento rientrante nelle attribuzioni della Direzione centrale e autorizzato dalla Giunta regionale.
3.  
( ABROGATO )
(5)
3 bis. Il Fondo è amministrato dal Direttore del Servizio competente in materia di gestione forestale.
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 5, comma 94, L. R. 30/2007
2Lettera b) del comma 2 abrogata da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 17/2008
3Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 24/2009
4Lettera c) del comma 2 abrogata da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 24/2009
5Comma 3 abrogato da art. 13, comma 37, lettera a), L. R. 11/2011
Art. 91
 (Studi, indagini e ricerche)
1. Per le finalità e gli obiettivi di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa per studi, indagini, osservazioni e sperimentazioni nel settore forestale e ambientale, di cui ai capi I, II, III, IV e V del presente titolo e nel settore delle biomasse legnose, mediante apposite convenzioni con istituti, enti, centri di ricerca e informazione scientifica, istituzioni universitarie e privati professionisti.
2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, con le modalità di cui al comma 1, oppure direttamente, a sostenere la spesa per:
a) progetti pilota nei settori forestale, ambientale e delle biomasse legnose;
b) formazione e aggiornamento professionale degli addetti ai settori forestale e delle biomasse legnose e attività connesse;
c) istituzione di borse di studio e attività di formazione superiore nei settori di cui al comma 1;
d) progetti di marketing territoriale e di sviluppo e tutela delle attività forestali e dei prodotti da esse derivati;
e) programmi di divulgazione e informazione nei settori di cui al comma 1.
Art. 92
 (Sanzioni)
1. La sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro si applica:
a) in assenza delle autorizzazioni previste dagli articoli 16, 42 e 47, nonché dal regolamento forestale;
b) nei casi di taglio in assenza di PRFA approvato ai sensi della presente legge e del regolamento forestale.
2. La sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 250 euro si applica nei casi di:
a) mancata presentazione delle dichiarazioni previste dal regolamento forestale;
b) inosservanza delle modalità esecutive contenute nelle autorizzazioni rilasciate, nelle prescrizioni emanate e nel PRFA approvato.
3. Nei casi di superamento dei limiti di taglio previsti dal PRFA approvato o ammessi con dichiarazione dalla presente legge e dal regolamento forestale si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da 5 euro a 25 euro per ogni soggetto arboreo;
b) da 5 euro a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore.
4. Nei casi di infrazioni al regolamento forestale diverse da quelle indicate ai commi da 1 a 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria:
a) da 5 euro a 25 euro per ogni soggetto arboreo nei casi riguardanti le modalità di taglio;
b) da 5 euro a 25 euro per ogni 100 metri quadrati o frazione inferiore nei casi riguardanti:
1) l'allestimento, il concentramento e lo sgombero delle tagliate;
2) il taglio e l'eliminazione degli arbusti;
3) la violazione delle norme sul pascolo.
5. Nei casi di cui al comma 1, lettera a), è fatto obbligo di richiedere alla Direzione centrale competente l'autorizzazione in sanatoria; in assenza della richiesta di autorizzazione, entro sessanta giorni dalla notifica dell'accertamento della violazione o in caso di diniego dell'autorizzazione medesima, è fatto obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del trasgressore.
6. Nei casi di inosservanza dell'obbligo di ripristino di cui al comma 5 e previa diffida, la Direzione centrale competente provvede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, attivando le procedure per il recupero delle spese ai sensi della normativa statale vigente in materia di riscossione delle imposte dirette.
7. Nei casi di mancata presentazione del PRFA previsto dal regolamento forestale, di cui al comma 1, lettera b), o di superamento dei limiti di taglio consentiti con dichiarazione di cui al comma 3, è fatto obbligo di presentare alla Direzione centrale competente il PRFA in sanatoria entro trenta giorni dalla notifica dell'accertamento della violazione.
8. La Direzione centrale competente è autorizzata a disporre la sospensione dei lavori:
a) nei casi di cui ai commi 5 e 7, ove si ravvisi un pericolo di danno al bosco o alle aree soggette a vincolo idrogeologico, fino all'ottenimento dell'autorizzazione o all'approvazione del PRFA;
b) nei casi in cui si accerti che il direttore dei lavori non è stato individuato, ove previsto ai sensi del decreto del Presidente della Regione 28 dicembre 2012, n. 274 (Regolamento forestale in attuazione dell' articolo 95 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali)).
(7)
Note:
1Comma 8 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011
2Comma 2 abrogato da art. 130, comma 1, L. R. 26/2012
3Parole sostituite al comma 3 da art. 125, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
4Comma 4 sostituito da art. 125, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
5Comma 6 sostituito da art. 125, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
6Articolo sostituito da art. 3, comma 1, lettera e), L. R. 14/2016
7Comma 8 sostituito da art. 52, comma 1, L. R. 28/2017
Art. 93
 (Competenza in materia di sanzioni)
1. All'irrogazione delle sanzioni previste dalla presente legge provvede, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 1/1984 e successive modifiche, la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 131, comma 1, L. R. 26/2012
Art. 94
 (Trattamento di dati personali)
1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modifiche, l'Amministrazione regionale, per le finalità di cui alla presente legge, può comunicare a soggetti privati o a enti pubblici economici, nonché diffondere anche sul sito web della Regione i dati personali di cui è in possesso.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 64, comma 33, L. R. 17/2010
TITOLO IV
 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 95
 (Regolamento forestale)
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il regolamento di esecuzione della presente legge, denominato regolamento forestale, con il quale si provvede a dare esecuzione alle disposizioni in materia di:
a) pianificazione e programmazione forestale;
b) disciplina delle attività di gestione forestale;
c) imprese forestali;
d) viabilità forestale, vie aeree d'esbosco e arboricoltura da legno;
e) tutela dei boschi;
f) vincolo idrogeologico e quello per altri scopi di cui al regio decreto 3267/1923 ;
g)   ( ABROGATA )
h) definizione delle tempistiche burocratiche riducendo, ogni qualvolta possibile, quelle previste sino all'entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 132, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
2Lettera g) del comma 1 abrogata da art. 132, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
3Parole soppresse al comma 1 da art. 126, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 96
 (Regolamento sulla flora e fauna)
1. Con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Commissione consiliare competente, si provvede a dare esecuzione alle disposizioni in materia di tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale.
Art. 97

( ABROGATO )

Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 64, comma 34, L. R. 17/2010
2Parole soppresse al da art. 3, comma 4, lettera c), L. R. 11/2011
3Articolo abrogato da art. 127, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 98
 (Disposizioni transitorie)
1. Sino all'entrata in vigore del regolamento forestale continuano a trovare applicazione:
a) i commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale), e successive modifiche;
b) l'articolo 4 del regolamento unico per l'intero territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico, di adeguamento alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, previste dall'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 11 aprile 1989, n. 0174/Pres., e successive modifiche;
c) il regolamento forestale per la salvaguardia e l'utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, emanato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres., e successive modifiche.
(2)
2. Sino al recepimento da parte dell'ente locale degli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 97 continuano a trovare applicazione:
a) l'articolo 3 della legge regionale 65/1976, nonché il comma 1 dell'articolo 4, l'articolo 5 della medesima legge regionale 65/1976, e successive modifiche;
b) l'articolo 3, comma 1, della legge regionale 18 maggio 1993, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura), e successive modifiche.
(4)
3. Sino all'entrata in vigore del regolamento sulla flora e fauna continuano a trovare applicazione gli articoli 2 e 6 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78), e successive modifiche.
4. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 73, comma 4, continua a trovare applicazione la legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), e successive modifiche.
5. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, per le opere di viabilità forestale di cui agli articoli 26 bis e 26 ter della legge regionale 22/1982, continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
5 bis. Fino all'istituzione dell'elenco di cui all'articolo 25, comma 1, il possesso del certificato di idoneità tecnica di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 7 dicembre 1987, n. 571 (Capitolato generale d'oneri per la vendita di lotti boschivi di proprietà pubblica), sostituisce agli effetti della presente legge l'iscrizione all'elenco medesimo.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 27, comma 9, L. R. 16/2008
2Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 4, comma 28, L. R. 12/2009
3Comma 5 bis aggiunto da art. 64, comma 35, L. R. 17/2010
4Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 3, comma 4, lettera d), L. R. 11/2011
5Il regolamento forestale è stato emanato con DPReg. 28/12/2012, n. 0274/Pres. (B.U.R. 9/1/2013, n. 2).
Art. 99
 (Modifiche alla legge regionale 22/2002)
1.
Dopo l'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), è inserito il seguente:
<<Art. 1 bis
 (Emergenze nel settore forestale)
1. Con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, al fine di evitare l'innesco e il diffondersi di fitopatie forestali, possono essere attivati interventi e concessi indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati i cui boschi abbiano subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali.
2. Gli interventi perseguono gli obiettivi della prevenzione attraverso il monitoraggio delle fitopatie, dell'eradicazione degli agenti patogeni che possono diffondere l'infestazione e degli opportuni trattamenti selvicolturali.
3. Gli indennizzi compensano le perdite di reddito derivante dal minor valore degli assortimenti legnosi ottenibili e coprire fino al 100 per cento delle spese necessarie al recupero del materiale legnoso danneggiato, qualora queste siano maggiori del valore del prodotto ottenuto.
4. Gli indennizzi di cui al comma 3 possono essere concessi per quantitativi superiori a 100 metri cubi netti di legname. I soggetti interessati presentano domanda alla struttura territoriale forestale che provvede all'istruttoria e alla valutazione tecnico-economica del danno, o delle spese necessarie al recupero del materiale, per i successivi adempimenti dell'amministratore del Fondo.>>.

Art. 100

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera a), L. R. 19/2012
Art. 101

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 128, comma 1, L. R. 11/2014
Art. 102
 (Termine per la richiesta di regolarizzazione dei vigneti)
1. I produttori, conduttori di vigneti impiantati anteriormente all'1 settembre 1998, in violazione degli articoli 6, 7 e 8 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che non hanno presentato istanza di regolarizzazione ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres., e successive modifiche, e del comma 2 dell'articolo 16 del regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, emanato con decreto del Presidente della Regione 17 giugno 2004, n. 0198/Pres., e successive modifiche, possono presentare domanda di regolarizzazione alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 luglio 2007.
Art. 103
 (Regolarizzazione dei vigneti)
1. In attuazione dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo in particolare in ordine al potenziale produttivo, la regolarizzazione delle superfici vitate impiantate o reimpiantate abusivamente tra l'1 aprile 1987 e il 31 agosto 1998 è concessa ai produttori che hanno presentato domanda nei termini e con le modalità previsti dai citati regolamenti comunitari e dal regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo, emanato con DPReg. n. 0198/2004 e successive modifiche.
2. Per i vigneti impiantati tra l'1 aprile 1987 e il 31 agosto 1993 la regolarizzazione è concessa previo versamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione.
3. Per i vigneti impiantati tra l'1 settembre 1993 e il 31 agosto 1998 la regolarizzazione è concessa al richiedente che abbia ottemperato a una delle prescrizioni previste dall'articolo 16, comma 4, del regolamento di attuazione di cui al comma 1, secondo quanto indicato nella domanda ovvero, nel caso di impossibilità di adempiere a quanto richiesto, a una delle altre forme previste dal medesimo articolo 16, comma 4.
4. La regolarizzazione di cui al comma 3 può avvenire:
a) nel caso previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera a), del regolamento di attuazione di cui al comma 1, l'autorizzazione è concessa previo pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 30 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione di vigneto irregolarmente impiantati;
b) nel caso previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera b), del regolamento di attuazione di cui al comma 1, l'autorizzazione è concessa previo acquisto di un diritto di reimpianto pari al 150 per cento della superficie irregolarmente impiantata; in tal caso il 50 per cento della superficie eccedente, acquisito a titolo di sanzione, confluisce nella riserva regionale;
c) nel caso previsto dall'articolo 16, comma 4, lettera d), del decreto del regolamento di attuazione di cui al comma 1, l'autorizzazione è concessa previo pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250 euro per ogni 1.000 metri quadrati o loro frazione di vigneto irregolarmente impiantati.
5. Le domande di regolarizzazione presentate dai produttori di cui ai commi 2 e 4 sono concluse entro il termine del 31 dicembre 2007 indicato dal regolamento (CE) n. 1216/2005 della Commissione, del 28 luglio 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1227/2000.
6. Nel caso di mancato accoglimento della domanda, il produttore è tenuto a pagare una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 30 per cento del valore di mercato del vino ottenuto dalle uve provenienti dalle zone interessate, a partire dalla data di presentazione della domanda fino alla data del provvedimento di non accoglimento della domanda medesima. Il valore di mercato assunto per il calcolo della sanzione è commisurato con riferimento ai mercuriali della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio e sulla base della produzione media aziendale delle ultime tre campagne che precedono la domanda di regolarizzazione.
7. Le entrate derivanti dall'applicazione di quanto disposto dai commi 2, 4, lettere a) e c), e 6, sono accertate e riscosse nell'unità previsionale di base 3.5.879 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 841 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 104
 (Abrogazioni)
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 98, sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge e in particolare:
a) la legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 (Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale);
b) la legge regionale 18 agosto 1980, n. 44 (Rifinanziamento della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, riguardante la difesa e lo sviluppo del settore forestale);
c) la legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78);
d) la legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione), esclusi gli articoli 13 e 35;
h) la legge regionale 25 agosto 1986, n. 38 (Norme di modifica e di integrazione alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, in materia di forestazione), esclusi gli articoli 16, 17 e 18;
i) gli articoli 52, 53 e 55 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali);
j) la legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9 (Esecuzione in economia delle opere e lavori di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste e assunzione a contratto del personale operaio relativo);
k) la legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3);
l) la legge regionale 28 agosto 1991, n. 36 (Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, recante <<Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale>>);
m) la legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, concernente la disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e ambientale);
n) l'articolo 3 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, recante norme per la difesa dei boschi dagli incendi e disposizioni in materia di interventi a favore delle opere di rimboschimento e della pioppicoltura);
o) la legge regionale 8 giugno 1993, n. 35 (Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale);
q) l'articolo 33 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere);
r) l'articolo 11 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (modificativo delle leggi regionali 65/1976 e 22/1982);
t) l'articolo 75 (modificativo della legge regionale 15/1991) e i commi da 3 a 4 sexies (riguardanti il personale operaio) dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996;
u) l'articolo 6 (modificativo della legge regionale 22/1982) e l'articolo 10 (integrativo della legge regionale 9/1990) della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 6;
v) i commi 1 e 8 dell'articolo 18 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (modificativi delle leggi regionali 65/1976 e 22/1982);
w) gli articoli 72 e 73 della legge regionale 12 novembre 1997, n. 34 (modificativi della legge regionale 22/1982);
x) il comma 7 dell'articolo 9 (modificativo dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996) e i commi 4, 5 e 6 dell'articolo 11 (modificativi delle leggi regionali 22/1982 e 9/1990) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;
z) gli articoli 4 e 5 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 (modificativi della legge regionale 34/1981);
aa) i commi da 1 a 6, da 9 a 10, da 23 a 54 e il comma 61 dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali);
bb) gli articoli da 6 a 10, l'articolo 13 e i commi 4 e 5 dell'articolo 21 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97);
cc) l'articolo 6 e il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 11 (Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario e forestale);
dd) i commi 5 e da 7 a 12 dell'articolo 19 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativi della legge regionale 20/2000);
ee) gli articoli 7 e 11 della legge regionale 17 aprile 2003, n. 10 (modificativi delle leggi regionali 34/1981 e 15/1991);
ff) gli articoli 1 e 4 (modificativi delle leggi regionali 22/1982 e 20/2000) e il comma 4 dell'articolo 2 (modificativo dell'articolo 79 della legge regionale 42/1996) della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18;
hh) gli articoli 30 (modificativo della legge regionale 65/1976), 31 (modificativo della legge regionale 34/1981), 34 (modificativo della legge regionale 15/1991), 37 (modificativo della legge regionale 35/1993) e la lettera b) del comma 1 dell'articolo 48 (modificativo della legge regionale 13/2001) della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24.
(1)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 95, L. R. 30/2007
Art. 105
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 9, comma 4, e 41 ter, comma 6, fanno carico all'unità previsionale di base 11.6.330.1.120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2821 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi la cui denominazione è rettificata in <<Spese per interventi per assistenza tecnica, indagini, ricerche, sperimentazioni, istruzione forestale e divulgazione, nonché per le attività dell'Osservatorio del Legno e del distretto del legno>>.
2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
(6)
4.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
(1)
6.  
( ABROGATO )
(2)
6 bis.  
( ABROGATO )
6 ter.  
( ABROGATO )
6 quater.  
( ABROGATO )
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 56, commi 1 e 2, fanno carico all'unità previsionale di base 11.7.330.2.144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 2938 e 2941 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 58, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 11.7.330.2.144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2936 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 75, 76, 77, comma 1 e 78, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui agli articoli 87, comma 1, 88, commi 1, 4 e 5, e 89, fanno carico all'unità previsionale di base 11.7.330.1.150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento ai capitoli 2960 e 2961 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
11. In relazione al disposto di cui all'articolo 5, comma 114, lettera a), della legge regionale 4/2001, come da ultimo sostituito dall'articolo 90, comma 3, e al disposto di cui all'articolo 90, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 390.000 euro, suddivisa in ragione di 20.000 euro per l'anno 2007, di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro per l'anno 2009 a carico dell'unità previsionale di base 11.6.330.1.2261 <<Fondo regionale per i servizi forestali - di parte corrente>> che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, alla funzione obiettivo n. 11 - programma 11.6 - rubrica n. 330 - con riferimento al capitolo 3112 (2.1.141.2.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 259 - Gestione forestale e antincendio boschivo - spese correnti - con la denominazione <<Finanziamento del Fondo regionale per i servizi forestali - di parte corrente>> e con lo stanziamento complessivo di 390.000 euro suddiviso in ragione di 20.000 euro per l'anno 2007, di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro per l'anno 2009.
12. All'onere complessivo di 390.000 euro suddiviso in ragione di 20.000 euro per l'anno 2007, di 150.000 euro per l'anno 2008 e di 220.000 euro per l'anno 2009, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 11, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 11.6.330.1.731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 3151 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo, intendendosi ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
13. In relazione al disposto di cui all'articolo 90, comma 1, la denominazione dell'unità previsionale di base 11.6.330.2.2260 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007 è rettificata in <<Fondo regionale per i servizi forestali - di parte capitale>> e la denominazione del capitolo 3111 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è rettificata in <<Finanziamento del Fondo regionale per i servizi forestali - di parte capitale>>.
14.  
( ABROGATO )
(7)
15. All'onere complessivo di 616.000 euro, suddiviso in ragione di 308.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 14 si fa fronte mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009, con riferimento ai capitoli del documento tecnico e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
UPBCap.20082009
11.6.330.2.32836-40.000-40.000
11.6.330.2.1533160-268.000-268.000


16.  
( ABROGATO )
(8)
17.  
( ABROGATO )
(9)
18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 91, comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 11.6.330.1.120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l'anno 2007, con riferimento al capitolo 2821 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 5, comma 96, L. R. 30/2007
2Comma 6 abrogato da art. 5, comma 96, L. R. 30/2007
3Comma 6 bis aggiunto da art. 5, comma 97, L. R. 30/2007
4Comma 6 ter aggiunto da art. 5, comma 97, L. R. 30/2007
5Comma 6 quater aggiunto da art. 5, comma 97, L. R. 30/2007
6Comma 3 abrogato da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 17/2008
7Comma 14 abrogato da art. 4, comma 1, lettera d), L. R. 17/2008
8Comma 16 abrogato da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 24/2009
9Comma 17 abrogato da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 24/2009
10Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 38, lettera b), L. R. 11/2011
11Parole aggiunte al comma 4 da art. 13, comma 38, lettera b), L. R. 11/2011
12Parole sostituite al comma 6 bis da art. 13, comma 38, lettera c), L. R. 11/2011
13Parole sostituite al comma 6 ter da art. 13, comma 38, lettera c), L. R. 11/2011
14Parole sostituite al comma 6 quater da art. 13, comma 38, lettera c), L. R. 11/2011
15Parole sostituite al comma 1 da art. 129, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
16Parole sostituite al comma 2 da art. 129, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
17Parole sostituite al comma 4 da art. 129, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
18Parole sostituite al comma 6 bis da art. 129, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
19Parole sostituite al comma 6 ter da art. 129, comma 1, lettera e), L. R. 11/2014
20Comma 2 abrogato da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015
21Comma 4 abrogato da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015
22Comma 6 bis abrogato da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015
23Comma 6 ter abrogato da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015
24Comma 6 quater abrogato da art. 7, comma 5, lettera b), L. R. 33/2015
Art. 106
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.