LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 86
 (Utilizzazione dei terreni abbandonati o incolti)
1. Ai fini di cui all'articolo 85 e per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire un nuovo assetto del territorio attraverso la valorizzazione delle attività agro-forestali, la Regione, anche attraverso gli strumenti di cui alla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), promuove iniziative volte alla valorizzazione delle terre agricole e forestali incolte, coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali della minoranza linguistica slovena di cui alla legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia), e successive modifiche.
1 bis. Per le finalità previste al comma 1, la Regione è autorizzata ad assegnare ai Comuni, singoli o associati, risorse per il mantenimento dei terreni oggetto di intervento, ai sensi della legge regionale 10/2010 . L'utilizzo delle risorse assegnate è vincolato agli adempimenti di cui all'articolo 10 della medesima legge regionale.
1. ter. Le procedure di assegnazione di cui al comma 1 bis, finalizzate alla copertura delle spese per l'intero periodo di impegno previsto dall' articolo 10, comma 1, della legge regionale 10/2010 , sono attuate secondo le modalità, i criteri e i controlli da individuarsi con regolamento.
2.  
( ABROGATO )
(3)
3. Si considerano abbandonati o incolti:
a) i terreni agricoli che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno tre anni;
b) i terreni boscati catastalmente individuati come pascoli, prati o seminativi, vigneti, frutteti o orti che non siano stati oggetto di attività selvicolturali di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), da almeno venti anni;
c) i terreni montani rimboschiti artificialmente sui quali non siano stati attuati interventi colturali di sfollo o di diradamento da almeno venti anni.
4.  
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 12, comma 4, L. R. 10/2010
2Parole sostituite al comma 1 da art. 129, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
3Comma 2 abrogato da art. 129, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
4Comma 4 abrogato da art. 129, comma 1, lettera b), L. R. 26/2012
5Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 65, L. R. 45/2017
6Comma 1 ter aggiunto da art. 3, comma 65, L. R. 45/2017
7Parole sostituite al comma 1 ter da art. 2, comma 8, L. R. 12/2018
8Parole aggiunte alla lettera b) del comma 3 da art. 36, comma 1, L. R. 6/2019