LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 62
 (Esclusioni)
1. Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni di cui agli articoli 59, comma 1, e 60 le specie vegetali che provengono da colture effettuate in giardino o in aziende agricole e che siano corredate di un documento attestante la provenienza.
2. Nessuna limitazione è posta alla raccolta delle specie erbacee e arbustive, coltivate o spontanee, nei confronti di chi, coltivando a titolo legittimo il fondo, eserciti pratiche agro-pastorali.
3. I divieti di cui all'articolo 59, comma 3, relativamente alle specie di interesse regionale non si applicano agli animali allevati in appositi impianti e dei quali sia documentata la provenienza.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 13/2009