LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 5
 (Semplificazione dei procedimenti)
1. I procedimenti amministrativi di cui alla presente legge sono improntati alla semplificazione e alla riduzione dei relativi tempi di svolgimento.
2.  
( ABROGATO )
(2)
2 bis. Ai sensi dell' articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono escluse dalla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 9 bis della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale), le sistemazioni idraulico - forestali, di cui all'articolo 54, che non comportino la realizzazione di opere idrauliche trasversali di altezza fuori terra in gaveta superiore a cinque metri e che abbiano come finalità prevalente il consolidamento dei versanti instabili attigui alle sezioni d'alveo interessate o il consolidamento del fondo e degli argini di tratte di corsi d'acqua con sezioni idrauliche non superiori a quattro metri o il ripristino della piena funzionalità idraulica di opere esistenti.
3. Sono esclusi dalla procedura della valutazione d'incidenza tutti gli interventi di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), posti all'interno dei perimetri delle aree individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, purché svolti secondo i principi e con gli obiettivi della gestione forestale sostenibile improntata ai principi della selvicoltura naturalistica e conformi alle norme fissate dai piani di gestione forestale, ancorché non sottoposti a valutazione di incidenza, o dal regolamento forestale.
4. La valutazione d'incidenza è dovuta per gli interventi di cui agli articoli 35, comma 2, lettera a), e 54.
5. Per gli interventi selvicolturali diversi da quelli di cui all'articolo 13, comma 2, ma previsti da piani di gestione forestale già sottoposti a valutazione di incidenza, non è necessaria una nuova valutazione di incidenza.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 112, comma 1, L. R. 26/2012
2Comma 2 abrogato da art. 88, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
3Parole aggiunte al comma 3 da art. 88, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
4Parole sostituite al comma 5 da art. 88, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014