LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 47
 (Autorizzazione in aree soggette a vincolo idrogeologico)
1. Il vincolo idrogeologico ha per finalità la tutela dell'ambiente fisico; nei terreni soggetti al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3267/1923, ogni attività comportante trasformazione dei terreni in altra destinazione d'uso è autorizzata dalla Direzione centrale, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 48 e 51 della presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, costituisce trasformazione del terreno ogni intervento avente rilevanza urbanistica, urbanistico-ambientale o edilizia che comporti una modifica permanente delle modalità di utilizzo e di occupazione o che possa compromettere la stabilità dello stesso, innescare fenomeni erosivi e turbare il regime delle acque.