LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9

Norme in materia di risorse forestali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 


Art. 45
 (Deroghe)
1. Si prescinde dall'intervento compensativo e dalle garanzie di cui all'articolo 44 qualora l'autorizzazione per la trasformazione del bosco sia rilasciata nei seguenti casi:
a) realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
b) realizzazione di opere o interventi che riguardino superfici inferiori a 20.000 metri quadrati nel territorio montano;
c) ripristino, nel territorio montano, dei terreni agricoli abbandonati imboschiti da più di venti anni, di qualunque superficie, per scopi agricoli o naturalistici.
c bis) ripristino di habitat di interesse comunitario come individuati dall'allegato I della direttiva 92/43/CEE .
(1)
Note:
1Lettera c bis) del comma 1 aggiunta da art. 121, comma 1, L. R. 26/2012